Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Violenza non è mai educativa (Cass. 26927/18)

12 giugno 2018, Cassazione penale

L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche ove fosse sorretto da intenti educativi, è sempre reato: non è però abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.

Non può ammettersi l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di tolleranza e di civile convivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 marzo – 12 giugno 2018, n. 26927
Presidente Fidelbo – Relatore D’arcangelo

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 25 ottobre 2013, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato appellante Fr. Ma., nella misura di un anno e due mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il Ma. è imputato del delitto di maltrattamenti in famiglia posti in essere ai danni della moglie Gi. Sa. e del figlio minore Sa., in Vinci, dal 2007 al dicembre 2009, data di cessazione della convivenza, (capo a), e del delitto di lesioni personali, posto in essere in Firenze in data 8 dicembre, per aver colpito con un mestolo di legno alle gambe il figlio Sa., con violenza tale da determinare la rottura dell'utensile, determinando un trauma contusivo della coscia sinistra e della mano della vittima, dai quali era derivata una malattia della durata di tre giorni (capo c). 2. L'avv. Cr. Mo., difensore del Ma., ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 546, lett. e), cod. proc. pen.; - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla errata applicazione dell'art. 572 e 571 cod. pen.; - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa valutazione di una prova decisiva per il giudizio e la "conseguente motivazione apparente e la illogicità della sentenza". 3. In data 28 febbraio 2018 l'avv. Fe. D'Am., nell'interesse della parte civile Gi. Sa., costituita in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Sa. Ma., ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente aveva, infatti, dedotto il travisamento della prova pur in costanza di una cd. doppia conforme, e, pertanto, di una sentenza di appello pronunciata sulla base dei medesimi elementi probatori sui quali era fondata la sentenza di primo grado. Corretta era, inoltre, la qualificazione delle condotte delittuose poste in essere ai danni del figlio minorenne in termini di maltrattamenti in famiglia e, da ultimo, generico si rivelava il terzo motivo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla omessa valutazione di una prova decisiva per il giudizio e la conseguente violazione di legge. La Corte di appello non aveva, infatti, correttamente motivato in ordine alla mancata valutazione della consulenza tecnica del dott. Ci., che facendo riferimento ad una relazione regressiva madre-figlio, aveva adombrato un condizionamento che la Sa. avrebbe esercitato sul figlio Sa.. Parimenti la Corte di appello aveva dimenticato alcune prove testimoniali ed, in particolare, la deposizione della sorella della persona offesa, che aveva negato che il mestolo era stato rotto sulla gamba del minore, e della maestra, che aveva affermato di non aver notato segni di violenza sulla persona di quest'ultimo. Parimenti la Corte di appello di Firenze aveva obliterato l'influenza nella specie del cd. canone religioso e, segnatamente, della necessità per la persona offesa di accusare il marito di violenza, per poter addivenire ad una separazione giustificabile nel proprio ambiente, secondo i dettami della religione di Geova.

3. Tale censura si rivela, tuttavia, inammissibile. Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 5615, del 13/11/2013, Nicoli, Rcv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). Nella specie il compendio dichiarativo richiamato dalla Corte di Appello nella propria motivazione, per confermare la condanna del ricorrente per i delitti contestati ai capi a) e c), è il medesimo di quello delibato dal giudice dibattimentale in primo grado e, pertanto, tale doglianza deve essere ritenuta inammissibile. Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., che può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, è, tuttavia, configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (ex plurimis: Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non si duole di tali evenienze, quanto di una più ampia e generale difformità della sentenza dalla propria ipotesi ricostruttiva. Tale richiesta di addivenire ad un rinnovato esame del merito della regiudicanda è, peraltro, icasticamente dimostrata dalle estesissime citazioni nel ricorso della istruttoria svolta nel processo di primo grado.

La proposizione di una tesi alternativa, prescindendo dalla evidenziazione delle aporie logiche contenute nella sentenza impugnata e dalla dimostrazione della carenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della sua motivazione, è, tuttavia, attività non consentita in sede di legittimità.

Nel giudizio di cassazione sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nella specie, peraltro, il convincimento espresso dai giudici di appello in merito alla colpevolezza dell'imputato si rivela logico e congruamente motivato alla stregua della valutazione sinergica delle dichiarazioni, ritenute credibili e circostanziate, della moglie e del figlio dell'imputato e confermate ab extrinseco dalle testimonianze di Co. Sa., Fr. Vi., Lu. Lu., El. Ce., Sa. Bo. e Gi. Ca. e dai referti medici acquisiti.

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla errata applicazione dell'art. 572 e 571 cod. pen. La Corte di appello, infatti, aveva errato nell'applicazione della legge penale, qualificando l'unico episodio suffragato da un referto medico, posto in essere dall'imputato nei confronti del figlio, quale maltrattamenti in famiglia e lesioni in luogo del diverso delitto di cui all'art. 571 cod. pen., senza motivare adeguatamente sul punto. Tale condotta, del resto, per quanto emerso nel corso della istruttoria dibattimentale (e, segnatamente, dalla deposizione della maestra La. Pa. e del consulente tecnico dr. Ci.), era sorretta da una finalità "correttiva" e non già dall'intento di maltrattare il figlio.

5. Tale censura si rivela, tuttavia, manifestamente infondata.

La Corte di appello, a pag. 8 della sentenza impugnata, ha ritenuto provato, al pari del giudice di primo grado, il ricorso dell'imputato a strumenti non consoni per educare il figlio ed il carattere abituale di tali condotte di maltrattamenti, poste in essere colpendo il figlio con un mestolo.

Non incongruamente la Corte di appello ha ritenuto dimostrato, alla stregua del compendio probatorio raccolto nel processo di primo grado, "il perdurante comportamento paterno di percosse e umiliazioni", che il minore aveva riferito nel corso dell'incidente probatorio e che era stato confermato dalla madre e dalla maestra, che aveva potuto apprezzare la paura che la parte lesa palesava nei confronti del genitore.

Tale abituale condotta maltrattante era, inoltre, stata significativamente confermata anche dalla reazione del minore, che, per ben due volte, si era dato alla fuga per sottrarsi all'incontro con il padre, anche in comunità ed in contesti protetti. Già nella sentenza di primo grado, richiamata e confermata dalla Corte di appello, il Tribunale di Firenze aveva, del resto, accertato come non si fosse in presenza di "episodi circoscritti", bensì di una "sopraffazione sistematica".

Alla stregua di tali rilievi la Corte di appello ha ritenuto che lo stato di abituale sofferenza fisica e morale del figlio dell'imputato escludesse la sussumibilità delle condotte accertate nel delitto di abuso di mezzi di correzione.

Tale apprezzamento si rivela congruamente motivato e la qualificazione di tali condotte alla stregua della fattispecie incriminatrice dei maltrattamenti in famiglia risulta pienamente conforme ai principi costantemente ribaditi in proposito dalla giurisprudenza di legittimità.

L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche ove fosse sorretto da animus corrigendi, non può, infatti, rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (ex plurimis: Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269654; Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, B., Rv. 262336; Sez. 6, n. 36564 del 10/05/2012, C, Rv. 253463). La

giurisprudenza di questa Corte ha, del resto, stabilito, oltre venti anni fa, come con riguardo ai bambini il termine "correzione" va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo.

In ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di tolleranza e di civile convivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell'art. 571 cod. pen. (abuso di mezzi di correzione) giacché intanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso (Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, Cambia, Rv. 205033).

6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della omessa valutazione di una prova decisiva per il giudizio e del conseguente carattere meramente apparente ed illogico della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, ricorrendo a dati infedeli, aveva lasciato aperti quesiti ai quali non aveva dato una risposta soddisfacente, limitandosi a riportare impressioni, come era reso evidente dallo stesso lessico del provvedimento impugnato, ricco di rilievi di carattere morale e non giuridico.

7. Anche tale censura si rivela, tuttavia, inammissibile, in quanto assolutamente generica. Il ricorrente, infatti, con tale doglianza non si confronta, mediante specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad una critica meramente lessicale della stessa. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, dei resto, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione ed, in entrambi i casi, conduce, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all'inammissibilità della stessa (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila Euro, in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Gi. Sa., in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Sa. Ma., ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito, secondo quanto previsto dall'art. 82, comma secondo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Al contempo, deve disporsi, che l'imputato paghi tali spese in favore dello Stato, in conformità al contenuto precettivo dell'art. 110, terzo comma, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Sa. Gi., in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Ma. Sa., ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito, disponendo il pagamento di tali spese in favore dello Stato.