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Visite protette del padre e rispetto del diritto alla vita familiare (Cass. 11539/18)

11 maggio 2018, Cassazione civile

Il giudice nazionale, se omette di adottare le misure appropriate per garantire la piena attuazione del diritto del padre e stabilire una vera e propria relazione tra lui e il figlio, impone prescrizioni che non si risolvano in provvedimenti routinari, dovendo garantire l'effettività dell’esercizio del diritto di visita del genitore?

In tema di diritto di visita in ambiente protetto del padre non affidatario, il rispetto del diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo) è questione di merito  e quindi incensurabile in Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 novembre 2017 – 11 maggio 2018, n. 11539
Presidente Giancola – Relatore De Chiara

Fatti di causa

A conclusione del giudizio di separazione dei coniugi sig.ri G.S. e L.A. il Tribunale di Genova dispose l’affidamento ai servizi sociali del figlio minore della coppia, G. , con collocamento presso la madre e diritto del padre (che la madre aveva peraltro accusato di abusare sessualmente del figlio, con denuncia però archiviata in sede penale) a incontri protetti con il figlio. Dispose altresì che genitori e figlio seguissero un percorso psicoterapeutico e che i servizi sociali affidatari segnalassero alla Procura minorile l’eventuale violazione delle predette prescrizioni da parte dei genitori, ai fini della eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale ed eventuale diversa collocazione del minore.
Adita con gravame del sig. G. , la Corte d’appello di Genova, dopo aver disposto un supplemento di indagine tecnica per verificare le ragioni della ferma opposizione del minore alla prosecuzione/ripresa degli incontri protetti con il padre, ha confermato la decisione di primo grado.
La Corte ha osservato, sulla scorta del supplemento di CTU eseguito in grado di appello, che l’allontanamento del minore dalla casa materna avrebbe pregiudicato la possibile evoluzione positiva del medesimo verso il padre, in quanto tale scelta sarebbe stata da lui vissuta come azione persecutoria da parte del papà e avrebbe avallato ulteriormente l’immagine negativa del medesimo ai suoi occhi; che peraltro lo stesso CTU aveva formulato soltanto in termini di plausibilità, e non di certezza, l’ipotesi che la costruzione dell’immagine del padre, da parte del minore, fosse fornita da adulti di riferimento; che era attualmente ostativa alla costituzione di un buon rapporto tra padre e figlio la personalità del primo, che lo aveva portato a rivolgersi all’altro in maniera non congrua; che tuttavia la situazione non poteva dirsi definitivamente compromessa, ove fossero seguite le prescrizioni del Tribunale; che il minore e i genitori dovevano proseguire il percorso terapeutico già intrapreso e i servizi sociali, in stretto contatto con la psicoterapeuta di G. , dott.ssa A. , dovevano curare la ripresa degli incontri protetti padre-figlio.
Sia il Procuratore generale presso la Corte d’appello, sia il sig. G. hanno presentato ricorso per cassazione, rispettivamente con un solo, complesso motivo e con quattro motivi.
La sig.ra L. si è difesa con controricorso.
Il sig. G. ha presentato anche memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il ricorso del Procuratore generale si denuncia insufficienza della motivazione, per avere la Corte d’appello recepito acriticamente le conclusioni del CTU senza tener conto delle altre risultanze istruttorie, e omissione di pronuncia sulla richiesta di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale presentata dal PM minorile al Tribunale per i minorenni, sulla quale quest’ultimo si era dichiarato incompetente, ai sensi dell’art. 38 disp. att. cod. civ., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello, davanti alla quale pendeva il giudizio di separazione dei coniugi.
1.1. Entrambe le censure sono inammissibili: la prima perché l’insufficienza della motivazione non rientra più tra i motivi di ricorso per cassazione, in base al testo del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. come novellato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, qui applicabile ratione temporis; la seconda perché la richiesta di decadenza della sig.ra L. dalla responsabilità genitoriale non risulta, dalla sentenza impugnata, essere stata inserita nel giudizio di separazione cui si riferisce la sentenza impugnata, né il ricorrente indica da quale atto del processo risulterebbe tale inserimento (non già la mera disposizione di trasmissione alla Corte).
2. Con il primo motivo del ricorso del sig. G. , denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di addebito della separazione alla sig.ra L..
2.1. Il motivo è infondato, giacché dal dispositivo della sentenza impugnata risulta che la Corte d’appello ha respinto totalmente il gravame dell’attuale ricorrente, che a sua volta, del resto, nelle conclusioni rassegnate, come trascritte nella sentenza impugnata e non contestate dal ricorrente, non aveva fatto specifico riferimento alla domanda di addebito.
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 38 disp. artt. cod. civ. e 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, si censura l’omissione di pronuncia sulla decadenza della madre del minore dalla responsabilità genitoriale.
3.1. Il motivo è inammissibile sia per quanto già osservato a proposito dell’analoga censura contenuta nel ricorso del procuratore Generale presso la Corte d’appello, sia per difetto di legittimazione del ricorrente a dedurlo, trattandosi di richiesta di decadenza formulata non dal ricorrente, bensì dal PM.
4. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per radicale mancanza o mera apparenza della motivazione.
Vi è, ad avviso del ricorrente, dissonanza tra quanto affermato nel supplemento di CTU, eseguito dalla dott.ssa T. , cui la Corte d’appello dichiara di aderire, e quanto statuito dalla sentenza di primo grado, che parimenti la Corte dichiara di confermare, atteso che il Tribunale aveva imposto le seguenti prescrizioni:

a) prosecuzione della psicoterapia di G. con la dott.ssa A. , la quale tuttavia non ritiene che vi siano vissuti di G. indotti dall’esterno, laddove la dott.ssa T. precisa invece che la psicoterapia dovrebbe fugare nel bambino una falsa costruzione della figura paterna indotta da terzi;

b) collaborazione tra le parti seguite dalla psicologa del servizio sociale, laddove il supplemento di CTU suggerisce una psicoterapia per entrambe le parti, ovviamente seguite da specialisti differenti;

c) mantenimento di uno stretto contatto dei servizi sociali con la dott.ssa A. , mentre il supplemento di CTU prevede funzioni di controllo e di monitoraggio da parte dei servizi, anche con la possibilità di una valutazione psichiatrica sui genitori.

La Corte d’appello, inoltre, secondo il ricorrente, ha omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, di cui dà atto il supplemento di CTU: se avesse esaminato l’intero elaborato peritale, e non soltanto le sue conclusioni, si sarebbe resa conto della drammatica situazione in cui versa il minore, cui la madre ha inculcato l’idea della "cancellazione" del padre. In tale contesto, mantenere il bambino presso la madre e procrastinare ancora nel tempo la ripresa dei contatti con il padre vuol dire sancire l’irrecuperabilità del rapporto genitoriale, tanto più che la sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte d’appello, non prevede un termine per la ripresa degli incontri tra padre e figlio, contrariamente a quanto suggerito dalla dott.ssa T..

In altri termini, conclude il ricorrente, con la sentenza impugnata si è dato un mandato amplissimo ai servizi sociali, i quali potrebbero a loro discrezione non disporre mai la ripresa degli incontri del bambino con il padre, ovvero subordinarla a condizioni penalizzanti, come di fatto avviene; senza contare che l’intervento dei servizi dovrebbe essere coordinato con la dott.ssa A. , che nega la sussistenza di condizionamenti esterni nei confronti del minore e che avrebbe ritenuto di demandare a una scelta di quest’ultimo, una volta raggiunta l’età adolescenziale, la ripresa dei contatti con il padre.
4.1. Il motivo non può essere accolto.
Quanto alla denuncia di difetto assoluto di motivazione, va infatti osservato che la motivazione della sentenza impugnata è sufficientemente comprensibile e non contraddittoria, considerato anche che il richiamo della Corte d’appello al supplemento di consulenza tecnica è limitato alla questione della reazione del minore a una eventuale revoca del collocamento presso la madre e alla possibilità della ripresa di un rapporto padre-figlio.
Le ulteriori critiche articolate, peraltro non nitidamente, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili perché si sostanziano, in realtà, nella deduzione di critiche di merito.

5. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo, in relazione all’art. 117 Cost., si lamenta che la decisione impugnata contrasta con il diritto al rispetto della vita familiare, di cui al richiamato art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in quanto omette di adottare le misure appropriate per garantire la piena attuazione del diritto del padre e stabilire una vera e propria relazione tra lui e il figlio ed impone prescrizioni che "si risolvono in provvedimenti routinari, già di per sé segnati da una endemica inefficacia, che non possono assicurare l’esercizio del diritto di visita del genitore e che comunque condizionano detto esercizio alla volontà del minore, già gravemente colpito e non in grado di autodeterminarsi in modo libero ed indipendente dalla madre".
5.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, confermando la sentenza del Tribunale, non ha negato il diritto del ricorrente ad avere rapporti con suo figlio: ha soltanto sottoposto tale diritto a cautele in funzione della tutela del prevalente interesse del minore - data la ferma opposizione di questi a vedere il padre - decidendo a tal fine di consentire al ricorrente incontri protetti con il figlio, accompagnati da un percorso terapeutico e sotto la (mera) vigilanza dei servizi sociali, espressamente vincolati a "curare la ripresa degli incontri protetti".

Il ricorrente lamenta, in realtà, il modo in cui la Corte d’appello (e, prima di essa, il Tribunale) ha esercitato il proprio potere discrezionale al riguardo, ma nel farlo non supera la soglia della critica di merito.

6. In conclusione il ricorso del procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova va dichiarato inammissibile e il ricorso del sig. G. va respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova e rigetta il ricorso del sig. G.. Condanna quest’ultimo al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.