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Vittima: deve essere informata anche se non ha difensore (Cass. 31191/20)

9 novembre 2020, Cassazione penale

Nell’ordinamento italiano esiste un vero e proprio statuto della vittima, in adempimento delle norme Europee, che investe l’informazione, la partecipazione alle misure cautelari e la modalità di assunzione delle dichiarazioni delle persone offese. Nella partecipazione alle misure cautelari la vittima deve essere messa in grado di interloquire con le memorie in ogni questione attinente allo status dell’indagato, finanche nel semplice mutamento delle modalità esecutive.

Alla vittima deve darsi piena e completa informazione circa l’evoluzione del procedimento cautelare in modo da consentirle di prendere le proprie decisioni nel procedimento cautelare (con memorie) e nella vita sociale per evitare ulteriori delitti (o pericoli) a suo danno (ciò in relazione all’art. 6, § 5 e § 6, della direttiva UE 2012/29 del 25 ottobre 2012). La direttiva UE, del resto, non prevede nessun onere per la vittima di nominare un difensore o di dichiarare o eleggere domicilio per le notifiche, ma semplicemente un diritto ad essere informata. le prerogative di informazione riconosciute a coloro che hanno subito reati connotati da violenza personale, allo scopo di assicurarne una tutela ed assistenza effettiva, devono avere caratteristiche di completezza ed estendersi fino ai dettagli, come espressamente desumibile dalla normativa UE di riferimento e dalle norme interne che ne hanno dato attuazione concreta. Non risulta allora ragionevole escludere l’informazione (peraltro, in relazione ad una eventuale modifica o revoca della misura cautelare in atto) in considerazione dell’assenza di una nomina del difensore o di una dichiarazione o elezione di domicilio. Il bilanciamento di interessi è stato già fatto dalle norme UE e dal legislatore italiano che ha recepito le stesse, in favore dell’informazione senza se e senza ma. Pretendere dalla vittima un comportamento positivo (quale la nomina del difensore, sin dalle indagini, o la dichiarazione o l’elezione di domicilio) per i diritti di informazione è fuori dal sistema. Completamente fuori ratio, e per di più si potrebbe sottoporre la vittima ad un concreto pericolo altrimenti evitabile (con l’opportuna notifica dell’istanza).

L’inammissibilità conseguente alla mancata notifica della richiesta di modifica o di revoca della misura cautelare, prevista dalla norma, non può essere sanata se non con il passaggio in giudicato del provvedimento.

La notifica dell’istanza modificativa delle vicende cautelari dell'indagato prescinde dalla richiesta della parte offesa, ed è deducibile dalla vittima con il ricorso in cassazione.

Quello che il complesso normativo vuole evitare, in assoluto, è di far trovare la vittima di fronte al fatto compiuto di una scarcerazione (o di una modifica della misura cautelare), senza una previa informazione (al fine della partecipazione attiva al procedimento cautelare) e conseguente tutela della sua persona (con comportamenti o precauzioni diverse caso per caso) da eventuali pericoli che il nuovo status dell’indagato potrebbe comportare.

L’onere informativo, quindi, non può essere limitato all’ipotesi in cui la persona offesa si sia effettivamente interessata della vicenda con la nomina di un difensore o la dichiarazione o l’elezione del domicilio, sia perché tale lettura è contraria alla lettera della norma e soprattutto alla sua ratio che richiede un costante e concreto interessamento della vittima per i suoi diritti e per la sua tutela.

 

Corte di Cassazione

sez. III Penale

sentenza 21 luglio – 9 novembre 2020, n. 31191
Presidente Di Nicola – Relatore Socci

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Lecce, Sezione riesame, con provvedimento del 27 aprile 2020 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da P.L. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce - del 27 marzo 2020 - che aveva rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, con altra misura meno gravosa, relativamente al reato di cui all’art. 609 bis c.p.. Il Tribunale aveva rilevato l’omessa notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura alla parte offesa.
2. Ricorre in cassazione P.L. , tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge (art. 299 c.p.p., commi 2 bis, 3 e 4 ter) ed omessa motivazione sul punto della necessità della notifica, dell’istanza di revoca o sostituzione della misura, alla parte offesa che non aveva nominato il difensore e neanche dichiarato od eletto il domicilio.
La Cassazione con la recente sentenza n. 5552 del 12 febbraio 2020 ha chiarito che nessuna notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere effettuata alla parte offesa che non ha nominato un difensore o dichiarato (od eletto) il domicilio per le notifiche.
La persona offesa non aveva mai nominato un difensore e neanche dichiarato od eletto un domicilio per le notifiche, quantomeno fino alla proposizione dell’istanza in oggetto. La stessa, quindi, non aveva diritto ad alcuna notifica dell’istanza. Il Tribunale del riesame ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

3. Il problema posto dal ricorrente consiste nell’analizzare se l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere o no notificata (per le sue osservazioni con memoria nei due giorni successivi, art. 299 c.p.p., comma 3) a cura della parte richiedente, a pena di inammissibilità, nelle ipotesi di mancata nomina del difensore e di omessa dichiarazione od elezione di domicilio della parte offesa.
Il caso è espressamente disciplinato dalla norma (art. 299 c.p.p., comma 3: "Il Pubblico Ministero e l’imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 284, 285 e 286 applicate nei procedimenti di cui al comma 2 bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare od eleggere il domicilio (...)".
Per l’art. 299 c.p.p., comma 3 bis, inoltre: "Il giudice prima di procedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive od interdittive, di ufficio o su richiesta dell’imputato, deve sentire il pubblico ministero".
Questa Corte di Cassazione ha ultimamente ritenuto che: "Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia non deve essere notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a nominare un difensore o ad effettuare dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione, la Corte ha precisato che in tal senso depone l’inequivoco tenore letterale dell’art. 299 c.p.p., comma 3, secondo periodo, nell’inciso in cui, dopo aver previsto l’obbligo di notifica della richiesta presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa medesima, fa salva, in quest’ultimo caso, l’eventualità che questa non abbia provveduto a dichiarare o ad eleggere domicilio). (Sez. 1, n. 5552 del 17/01/2020 - dep. 12/02/2020, GANGEMI GIAMPIERO, Rv. 27848301).
Altra decisione, invece, espressamente richiede la notifica alla persona offesa anche nelle ipotesi di mancata nomina del difensore o di mancata elezione o dichiarazione di domicilio: "Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l’art. 299 c.p.p., comma 3, come modificato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 2, conv. nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l’ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore" (Sez. 6, n. 8691 del 14/11/2017 - dep. 22/02/2018, A, Rv. 27221601; vedi anche Sez. 2, n. 52127 del 19/11/2014, non mass.).
La questione, quindi, presenta risvolti non chiariti e ancora poco lineari sotto il profilo della procedura.
4. La tesi che ha escluso la necessità della notifica parte dal presupposto "che in tal senso depone l’inequivoco tenore letterale dell’art. 299 c.p.p., comma 3, secondo periodo, nell’inciso in cui, dopo aver previsto l’obbligo di notifica della richiesta presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa medesima, fa salva, in quest’ultimo caso, l’eventualità che questa non abbia provveduto a dichiarare o ad eleggere domicilio".
Orbene, il tenore letterale, se dovesse considerarsi inequivoco sarebbe certamente nel senso della necessaria e doverosa notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare alla persona offesa. La norma individua nella sua formulazione iniziale il dovere (obbligo a pena di inammissibilità e contestualmente) della notifica a cura della parte richiedente presso il difensore o in mancanza dello stesso alla persona offesa. Successivamente la disposizione individua solo le modalità della notifica non mettendo in discussione l’obbligo della notifica imposto a pena di nullità. È questo, e non altro, il chiaro ed inequivoco contenuto letterale. L’omessa dichiarazione o elezione di domicilio (salvo che (...) non abbia provveduto a dichiarare od eleggere il domicilio) rileva solo ed esclusivamente per le modalità della notifica poiché l’ultima parte della norma si riferisce solo al luogo della notifica, e non già all’obbligo della notifica (presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso - ovvero se ci fosse l’elezione o la dichiarazione di domicilio sempre presso il luogo indicato - essa non abbia provveduto a dichiarare od eleggere il domicilio).
5. Chiarito questo, il contenuto letterale della norma che non può leggersi diversamente (come fatto da Sez. 1, n. 5552 del 17/01/2020 - dep. 12/02/2020, GANGEMI GIAMPIERO, Rv. 27848301), si deve analizzare la ratio della norma, non presa isolatamente, ma con tutto il sistema di tutela della vittima nel codice di rito, e la conformità dell’interpretazione letterale a quella sistematica (l’interesse specifico tutelato dalla disposizione, la ragione del sistema).
Del resto, l’interpretazione delle norme deve essere sempre funzionale, in quanto la legge (art. 12 disp. prel.) impone di procedere all’interpretazione utilizzando insieme i due criteri, letterale e funzionale. Infatti, anche un testo apparentemente chiaro può in realtà offrire un significato più appropriato alla ragione giustificativa della legge e, quindi, occorre sempre verificare tale ragione. Soprattutto quando sono in considerazione diritti essenziali, per la tutela delle vittime di reati particolarmente delicati.
5.1. Il comma 3 deve anche leggersi in relazione all’art. 299 c.p.p., comma 2 bis, che prevede la comunicazione (immediata) dei provvedimenti relativi alle misure previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 284, 285 e 286 nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona a cura della Polizia Giudiziaria ai servizi socio assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. L’art. 299 c.p.p., comma 2 bis, non prevede modalità di comunicazioni, ma solo l’immediata comunicazione alla persona offesa e al suo difensore, se nominato.
Risulterebbe palesemente illogica una immediata comunicazione alla persona offesa e al suo difensore del provvedimento di revoca o modifica della misura cautelare, senza la previa e più efficace notifica dell’istanza volta alla revoca o alla sostituzione (in quanto la parte offesa può intervenire concretamente nella determinazione del provvedimento con memorie, al pari del P.M. che deve sempre essere sentito). Anzi è proprio la notifica dell’istanza volta alla modifica o revoca della misura cautelare che interessa la vittima e la rende soggetto attivo e non passivo del procedimento cautelare.
Il legislatore ha compiuto, quindi, per particolari delitti un’anticipazione del contraddittorio sostanziale all’interno della fase cautelare. La vittima, da sconosciuta nel sistema cautelare, diventa protagonista. Si pone attenzione verso i diritti e gli interessi processuali proprio di coloro che subiscono il crimine, con strumenti capaci di incidere nel processo decisionale (in conformità alla decisione quadro 2001/220/GAI, sostituita dalla direttiva UE 2012/29 del 25 ottobre 2012 recepita con D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, e in parte con la L. 15 ottobre 2013, n. 119; vedi su questi aspetti Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016 - dep. 16/03/2016, P.O. in proc. C, Rv. 26589301. Anche la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa del 23 ottobre 2007, e la convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 prevedono l’esigenza di garantire la partecipazione - attiva e concreta e non solo teorica -, l’assistenza, l’informazione e la protezione a particolari categorie di vittime).
La persona offesa diventa in tal modo protagonista nell’evoluzione dello status cautelare al fine di offrire elementi di valutazione e per essere messa in grado di tutelarsi adeguatamente nelle ipotesi di modifica o revoca delle misure cautelari. La facoltà di presentare memorie sempre possibile ex art. 121 c.p.p., viene resa concreta e specifica (non solo teorica ed eventuale) dall’obbligo della notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura.
6. Anche per il mutamento delle modalità esecutive delle misure coercitive (ad esempio mutamento del domicilio per gli arresti domiciliari) la vittima deve essere messa in condizioni di interloquire per la sua tutela, in relazioni a concrete situazioni di pericolosità che potrebbero derivare ai suoi danni dall’accoglimento dell’istanza di modifica del domicilio per gli arresti domiciliari ("Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, l’istanza dell’imputato volta ad ottenere l’autorizzazione a trasferire il luogo del domicilio degli arresti domiciliari è inammissibile, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., commi 3 e 4 bis, se non notificata alla persona offesa o al suo difensore" Sez. 5, n. 18565 del 08/01/2016 - dep. 04/05/2016, Secci, Rv. 26729201).
7. Si è creato nell’ordinamento italiano un vero e proprio statuto della vittima (con il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 - convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119 e il D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in adempimento delle norme Europee), che investe l’informazione, la partecipazione alle misure cautelari e la modalità di assunzione delle dichiarazioni delle persone offese.
Nella partecipazione alle misure cautelari la vittima deve essere messa in grado di interloquire con le memorie in ogni questione attinente allo status dell’indagato, finanche nel semplice mutamento delle modalità esecutive (vedi la citata Sez. 5, n. 18565 del 08/01/2016 - dep. 04/05/2016, Secci, Rv. 26729201).
L’inammissibilità conseguente alla mancata notifica della richiesta di modifica o di revoca della misura cautelare, prevista dalla norma, non può essere sanata se non con il passaggio in giudicato del provvedimento ("L’inammissibilità dell’istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive (...) applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - prevista dall’art. 299 c.p.p., comma 4 bis, per l’ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare contestualmente alla persona offesa l’istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose - è rilevabile pure se dedotta da quest’ultima mediante impugnazione, poiché trattasi di sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l’adeguata informazione della vittima del reato circa l’evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell’art. 121 del codice di rito" Sez. 6, n. 6717 del 05/02/2015 - dep. 16/02/2015, P.C. in proc. D, Rv. 26227201; vedi anche Sez. 6, n. 8691 del 14/11/2017 - dep. 22/02/2018, A, Rv. 27221501, per la rilevabilità anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento cautelare).
Alla vittima deve darsi, quindi, piena e completa informazione circa l’evoluzione del procedimento cautelare in modo da consentirle di prendere le proprie decisioni nel procedimento cautelare (con memorie) e nella vita sociale per evitare ulteriori delitti (o pericoli) a suo danno (ciò in relazione all’art. 6, § 5 e § 6, della direttiva UE 2012/29 del 25 ottobre 2012). La direttiva UE, del resto, non prevede nessun onere per la vittima di nominare un difensore o di dichiarare o eleggere domicilio per le notifiche, ma semplicemente un diritto ad essere informata. In altri termini, le prerogative di informazione riconosciute a coloro che hanno subito reati connotati da violenza personale, allo scopo di assicurarne una tutela ed assistenza effettiva, devono avere caratteristiche di completezza ed estendersi fino ai dettagli, come espressamente desumibile dalla normativa UE di riferimento e dalle norme interne che ne hanno dato attuazione concreta. Non risulta allora ragionevole escludere l’informazione (peraltro, in relazione ad una eventuale modifica o revoca della misura cautelare in atto) in considerazione dell’assenza di una nomina del difensore o di una dichiarazione o elezione di domicilio. Il bilanciamento di interessi è stato già fatto dalle norme UE e dal legislatore italiano che ha recepito le stesse, in favore dell’informazione senza se e senza ma. Pretendere dalla vittima un comportamento positivo (quale la nomina del difensore, sin dalle indagini, o la dichiarazione o l’elezione di domicilio) per i diritti di informazione è fuori dal sistema. Completamente fuori ratio, e per di più si potrebbe sottoporre la vittima ad un concreto pericolo altrimenti evitabile (con l’opportuna notifica dell’istanza).
7.1. Del resto, la notifica dell’istanza prescinde dalla richiesta della parte offesa, ed è deducibile dalla vittima con il ricorso in cassazione (Sez. 5, n. 7404 del 20/09/2016 - dep. 16/02/2017, D P, Rv. 26944501; vedi in senso parzialmente difforme Sez. 5, n. 54319 del 17/05/2017 - dep. 01/12/2017, P.O. in proc. B e altri, Rv. 27200501, che richiede una sollecitazione della parte offesa al P.M. per il ricorso in cassazione).
Quello che il complesso normativo vuole evitare, in assoluto, è di far trovare la vittima di fronte al fatto compiuto di una scarcerazione (o di una modifica della misura cautelare), senza una previa informazione (al fine della partecipazione attiva al procedimento cautelare) e conseguente tutela della sua persona (con comportamenti o precauzioni diverse caso per caso) da eventuali pericoli che il nuovo status dell’indagato potrebbe comportare.
L’onere informativo, quindi, non può essere limitato all’ipotesi in cui la persona offesa si sia effettivamente interessata della vicenda con la nomina di un difensore o la dichiarazione o l’elezione del domicilio, sia perché tale lettura è contraria alla lettera della norma e soprattutto alla sua ratio che richiede un costante e concreto interessamento della vittima per i suoi diritti e per la sua tutela.
8. Il ricorso deve, quindi, respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.