Con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione.
E' inammissibile il ricorso che denunci l'erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione quando si risolve essenzialmente nella deduzione di presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata.
Inammisibili censure attinenti essenzialmente al merito della valutazione in ordine allo spazio messo a disposizione del detenuto, nonché al tipo di regime carcerario cui lo stesso verrebbe sottoposto: tale doglianza involge infatti essenzialmente la motivazione, nella misura in cui non sarebbe stata logicamente e correttamente interpretata la nota informativa rimessa dall'autorità rumena.
Corte di Cassazione
Sent. Sez. 6 penale
Num. 8299 Anno 2022
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DI GERONIMO PAOLO
Data Udienza: 08/03/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna
nel procedimento a carico di
GAR, nato in Romania, il **/1978
avverso la sentenza emessa il 21/1/2022 dalla Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni e la memoria difensiva depositata dall'avvocato AG, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta di consegna avanzata dall'autorità rumena nei confronti di GAR, ritenendo che sulla base delle informazioni relative alle condizioni di detenzione non emergeva l'adeguatezza dello spazio garantito al detenuto.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo l'erronea applicazione degli art. 2, 16 e 18 I. 22 aprile 2005, n. 69, nonché l'illogicità della motivazione. In particolare evidenziando come le informazioni fornite dall'autorità rumena erano ampiamente idonee ad escludere il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti. La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe erroneamente valutato sia il tipo di regime cui il detenuto sarebbe stato sottoposto, sia lo spazio a disposizione del detenuto, nonché l'esistenza di fattori compensativi.
3. Con la memoria difensiva depositata nell'interesse del consegnando, è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso, non essendo deducibile - in base alla nuova formulazione dell'art. 22 I. 22 aprile 2005, n. 69 - il vizio di motivazione.
4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. A seguito delle modifiche apportate alla I. 22 aprile 2005, n. 69, l'attuale previsione dell'art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c), con conseguente esclusione del vizio di motivazione. La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell'art. 22 I. 22 aprile 2005, n. 69.
Tale norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. A seguito della riformulazione, da un lato è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall'art. 606, letta), b) e c), con conseguente espunzione del vizio di motivazione.
Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione.
2.1. Fatta tale premessa, si rileva come nel caso di specie, l'unico motivo di ricorso, pur rubricato come erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione, si risolve essenzialmente nella deduzione di presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata.
Il ricorrente, infatti, censura aspetti attinenti essenzialmente al merito della valutazione in ordine allo spazio messo a disposizione del detenuto, nonché al tipo di regime carcerario cui lo stesso verrebbe sottoposto. La doglianza, pertanto, involge essenzialmente la motivazione, nella misura in cui non sarebbe stata logicamente e correttamente interpretata la nota informativa rimessa dall'autorità rumena.
Sulla base delle considerazioni svolte ed applicando il principio già affermato dalla giurisprudenza, sia pur con riferimento a diversa fattispecie, deve concludersi nel senso che sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento delle condizioni di detenzione nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez.6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv.282260).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso 1'8 marzo 20