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Volume insufficiente: rifiuto di sottoporsi al test 186/7 CdS (Cass.10925/14)

18 dicembre 2013, Corte di Cassazione

Quando il conducente di un veicolo volutamente riduca al minimo l'espirazione in assenza di una accertata patologia determinante l'insufficiente prova spirometrica, al fine di boicottare o, comunque, falsare la verifica dell'etilometro, e lo strumento non sia stato posto in grado d'indicare la percentuale alcolica presente nell'organismo, risulta integrata l'ipotesi di reato di cui al comma 7 dell'art. 186 Codice della Strada (rifiuto di sottoporsi al test).

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 dicembre 2013 ? 6 marzo 2014, n. 10925
Presidente Sirena - Relatore Grasso

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Mantova, con sentenza 28/9/2011, assolse M.K. dal reato di cui all'art. 186, comma 2, cod. della str., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. La Corte d'appello di Brescia, investita dall'impugnazione del locale Procuratore Generale, con sentenza del 28/1/2013, confermò la sentenza gravata, disponendo, altresì trasmissione degli atti al competente Prefetto in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 186, cit., comma 2, lett. a).
3. Avverso quest'ultima sentenza il Procuratore generale di Brescia ricorreva per cassazione.
3.1. Con l'unico motivo posto a corredo del ricorso il P.G. locale denunzia grave illogicità e contraddittorietà della sentenza gravata.
Il test spirometrico aveva dato risultati integranti l'ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. b) dell'articolo in esame (1,28 e 1,35 g/I) e perfettamente compatibili con le conoscenze di settore riguardanti la cd. curva etilica.
Del tutto illogicamente la Corte territoriale aveva creduto di escludere la sussistenza della prova concernente il grado dello stato alcolico per la ragione che la macchina aveva segnalato il volume insufficiente delle espirazioni effettuate dall'imputato. Una tale conclusione, infatti, era da ritenersi incompatibile con la constatazione che lo strumento, nonostante che il M. avesse soffiato flebilmente nel previsto apparato, era stato ben in condizione di analizzare il dato, indicando il tasso alcolico riscontrato, così validando la prova. Ciò peraltro compatibilmente con le istruzioni che corredavano lo strumento.
Inoltre, la Corte bresciana era incorsa in palese contraddizione mostrando di condividere l'orientamento interpretativo maturato in sede di legittimità, secondo il quale, ricorrendone i presupposti, lo stato d'ebbrezza penalmente rilevante può ricavarsi anche per via sintomatica e, allo stesso tempo, negando che la doppia conferma strumentale fosse inidonea ad affermare un tale stato.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è fondato.
La quantità di aria insufflata all'interno della macchina dipende da un atto volontario del soggetto, con la conseguenza che ove il medesimo abbia volutamente ridotto al minimo l'espirazione, al fine di boicottare o, comunque, falsare la verifica, in assenza di una accertata patologia determinante l'insufficiente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato posto in grado d'indicare la percentuale alcolica presente nell'organismo, sarebbe gioco forza reputare integrata l'ipotesi di reato di cui al comma 7 dell'art. 186 cit. (rifiuto di sottoporsi al test).
Ove, poi, come nel caso in esame, nonostante l'insufficiente espirazione, sia stato possibile procedere al test, con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v'è alcuna logica ragione per negarne l'attendibilità. Invero, nonostante l'insufficienza dell'aria introdotta lo spirometro è stato, evidentemente, in grado di procedere all'analisi, che, in difetto, avrebbe ricusato con l'indicazione di non validità (in senso conforme si vedano Cass., Sez. IV, n. 30231 del 4/6/2013, Rv. 255870; IV, n. 11499 dell'11/3/2013). In presenza del grave difetto motivazionale sopra riscontrato la sentenza gravata deve essere annullata e gli atti rinviati al giudice di merito per nuova valutazione alla luce delle superiori considerazioni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

  Vedi anche sentenza 2015.