Sono obiettivamente ingiuriose e non giustificate nemmeno dallo scadente livello espressivo sui social quelle espressioni con le quali si "disumanizza" la vittima, assimilandola a cose o animali: paragonare un essere umano (bambino) a un "animale", inteso addirittura come "oggetto" visto che il padre ne viene definito "proprietario", è certamente locuzione che conserva intatta la sua valenza offensiva.
Corte di Cassazione
sez. V Penale, sentenza 27 maggio – 26 luglio 2019, n. 34145
Presidente Vessichelli – Relatore Morosini
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Lecce ha assolto, per insussistenza del fatto, Gu. St. dal reato di cui all'art. 595 cod. pen., allo stesso contestato per avere offeso la reputazione del minore Da. Lo., scrivendo su una chat Whatsapp del gruppo del condominio: “volevo solo far notare al proprietario dell'animale ciò che è stato procurato al volto di mia figlia. Domani al rientro del turno lavorativo prenderò le dovute precauzioni”.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica di Lecce articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge.
Il fatto contestato rientrerebbe nel paradigma di cui all'art. 595 cod. pen., in considerazione della indubbia la portata offensiva del termine "animale" che sarebbe stato invece erroneamente esclusa dal giudice.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. In forza della ricostruzione offerta dal giudice di pace, non contestabile in questa sede, il fatto "si concretizza nel sostantivo "animale" utilizzato (dall'imputato) per indicare in maniera spregiativa il bambino che avrebbe procurato la ferita al volto della figlia del prevenuto" (seconda pagina della sentenza impugnata).
Fermo ciò, il giudice di merito esclude che tale espressione, seppure inappropriata od eccessiva, possieda "valenza di offesa dell'altrui reputazione".
3. L'affermazione è errata.
In realtà è vero il contrario. La frase presenta un immediato contenuto offensivo espresso dalla parola "animale" riferita a un bambino.
È vero che la recente giurisprudenza di legittimità ha mostrato alcune "aperture" verso un linguaggio più diretto e "disinvolto", ma è altrettanto vero che talune espressioni presentano ex se carattere insultante.
Sono obiettivamente ingiuriose quelle espressioni con le quali si "disumanizza" la vittima, assimilandola a cose o animali (Sez. 5, n. 42933 del 29/09/2011, Gallina, in motivazione). Paragonare un bambino a un "animale", inteso addirittura come "oggetto" visto che il padre ne viene definito "proprietario", è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo e scaduto il livello espressivo soprattutto sui social media, conserva intatta la sua valenza offensiva.
4. Discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Lecce per nuovo esame.
Poiché nel processo penale l'obbligo della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, la quale, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame, nell'ipotesi di ricorso del pubblico ministero la parte civile, pur avendo il diritto di intervenire, non può ottenere la rifusione predetta all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ferma restando la possibilità di far valere le proprie ragioni nel corso ulteriore del processo (Sez. 2, n. 2888 del 27/02/1997, Maiolino, Rv. 207559 - 01).
La minore età della persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Lecce per nuovo esame. Nulla per le spese della parte civile.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.