Allo stato della legislazione vigente pare che manchi nel comparto penale in capo al Comitato preposto alla formazione e revisione all'albo dei periti un esplicito potere di verifica del livello di aggiornamento degli iscritti a tali albi.
DECR. N. 23/2024
TRIBUNALE DI TRAPANI
IL PRESIDENTE
Letta l'istanza dell'avv. Nicola Canestrini che, richiamando le prescrizioni dettate dalla direttiva 64/2010 dell'Unione Europea in materia di adeguatezza del servizio di interpretazione, richiede una verifica della competenza degli interpreti iscritti all'albo di quest'Ufficio;
OSSERVA
La disciplina introdotta dal d.Ivo n.32/2014, in attuazione della direttiva Europea 64/2010, ha assicurato nel processo penale all'indagato/imputato il diritto alla interpretazione e alla traduzione mediante la previsione di un'ampia modifica dell'originario testo dell'art. 143 c.p.p.
Nessuna novella, invece, è stata apportata in ordine alle competenze del Comitato che presiede alla formazione e revisione dell'albo dei periti che, con specifico riferimento a quest'ultima incombenza, è preposto alla cancellazione degli iscritti solo per il venir meno dei requisiti cosiddetti morali, ovvero per impedimento ( argomento ex artt. 68 comma 4 e 69 comma 3 d.a.c.p.p.).
Siffatto regime, invero, diverge da quello dettato in materia civile, nel quale il distinto Comitato preposto in quel settore provvede alla cancellazione dall'albo dei consulenti anche quando sia venuto meno il requisito della speciale competenza tecnica ( argomento in base al combinato disposto degli artt. 15 e 18 d.a.c.p.c. ): ciò che ha consentito, a questa Presidenza di avviare una specifica revisione degli albi previsti dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nell'ambito di una collaborazione del Formez, con l'adesione degli ordini professionali nell'ambito del "progetto di qualificazione dei dati costituenti elenco dei ctu " presentato il 24 novembre 2021.
Sicché allo stato della legislazione vigente pare che manchi nel comparto penale in capo al Comitato preposto un esplicito potere di verifica del livello di aggiornamento degli iscritti agli albi di cui all'art.67 d.a.c.p.p.
Peraltro, con specifico riferimento agli interpreti, privi di un organismo rappresentativo in sede nazionale, questo Tribunale, in ottemperanza delle prescrizioni fissate in una circolare ministeriale del 1987 p.4/1678/20, ancora vigente, provvede alla iscrizione all'albo di quei soggetti già iscritti come esperti in tale ambito presso la locale Camera di Commercio.
Quest'ultimo Ufficio sottopone i richiedenti interpreti a valutazione con colloqui orali alla presenza di esperti, oltre ad esaminare le loro istanze corredate da adeguata documentazione ed è preposto in via esclusiva all'aggiornamento del ruolo degli iscritti ( cfr. artt. 6 e 15 lett.a del Regolamento della Camera di Commercio di Trapani approvato con delibera di Giunta del 17 dicembre 2012).
Proprio in relazione agli aggiornamenti degli elenchi in questione, è pure in atto una iniziativa diretta alla stipula di un protocollo con la locale Camera di Commercio che prevede espressamente tempi e modalità delle procedure di revisione generale degli albi ad opera del suddetto ente.
Alla stregua di tali emergenze non emergono elementi per l'adozione di ulteriori determinazioni.
PQM
Dispone non luogo a provvedere.
Si comunichi.
Trapani 26 gennaio 2023
TRIBUNALE DI TRAPANI
Depositato in Segreteria
Trapani, 26/01/2023
Presidente AG