In sede di applicazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento di condannati l'Italia quale Stato d'esecuzione è vincolato (salve talune eccezioni) dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla sentenza straniera, avendo ratificato la cd. continuazione della condanna.
Il presupposto perchè si faccia luogo all'adattamento della pena in quella prevista dalla legge dello Stato di esecuzione "per reati della stessa natura" è pur sempre che la sanzione inflitta dallo Stato di condanna sia "incompatibile" per durata e natura con la legislazione dello Stato di esecuzione.giudice non deve "convertire" la pena inflitta dal giudice straniero, ma deve semplicemente recepirla, fatti salvi i limiti indicati dall'art. 10 della citata Convenzione di Strasburgo che possono giustificare un circoscritto "adattamento" della sanzione stessa.
La pena riconosciuta dal giudice italiano rispetto ad una sentenza straniera non può essere adattata alla legislazione o giurisprudenza Italian applicabile in Italia per lo stesso reato: l'adattamento della pena, previsto dal citato art. 10 della Convezione, presuppone in ogni caso l'ipotesi estrema in cui la continuazione della pena non sia giuridicamente possibile in quanto la natura o la durata della sanzione inflitta dallo Stato di condanna si presentino incompatibili con la legislazione di quest'ultimo. Solo in tal caso, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per "reati della stessa natura"; quanto alla natura, tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire; in ogni caso, essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna nè eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d'esecuzione.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
(ud. 20/03/2018) 29-03-2018, n. 14505
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -
Dott. AGLIASTRO Mirella - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.S.V., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/04/2017 della Corte di appello dell'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello dell'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, riconosceva ai fini dell'esecuzione nello Stato italiano, ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, la sentenza emessa da un tribunale armeno con la quale il cittadino italiano D.S.V. era stato condannato alla pena di 12 anni di reclusione per il reato di traffico di circa tre chili di cocaina, commesso in (OMISSIS).
2. Avverso la suddetta sentenza il condannato, a mezzo del suo difensore, ricorre per l'annullamento, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 111 Cost., comma 6, art. 10 della Convenzione del 1983 e L. n. 257 del 1989, art. 3.
La Corte di appello, dopo aver qualificato i fatti per i quali è intervenuta la condanna nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e art. 80, comma 2, attenuata dall'art. 62-bis c.p., si sarebbe attenuta soltanto ai massimi edittali previsti per la fattispecie nazionale, applicando al ricorrente una pena (quella inflitta dalle autorità giudiziarie armene), incompatibile per natura e durata con i principi dell'ordinamento italiano, in quanto difficilmente applicabile in Italia per il medesimo fatto, vieppiù considerando che l'imputato avrebbe potuto accedere al rito abbreviato.
Inoltre, in presenza di una pena pari o superiore a quella media stabilità per il reato, la Corte di appello era tenuta ad un onere motivazionale rafforzato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, in ogni sua articolazione.
2. La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate prevede che gli Stati aderenti possano optare per uno dei due regimi indicati nell'art. 9 della stessa per dare esecuzione alla sentenza di condanna straniera: quello della "conversione" della condanna, che implica una autonoma sostituzione (se pur con alcuni limiti indicati all'art. 11) della sanzione inflitta con altra prevista dallo Stato di esecuzione per lo stesso reato; ovvero quello della "continuazione" della condanna, in base al quale lo Stato d'esecuzione è vincolato (salve, anche in tal caso, talune eccezioni indicate all'art. 10) dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla sentenza straniera.
Lo Stato italiano, in sede di ratifica della Convenzione, ha dichiarato di applicare il secondo dei descritti regimi.
La L. 3 luglio 1989, n. 257, art. 3 di esecuzione della suddetta Convenzione stabilisce infatti che, "nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell'art. 10 della convenzione" e che solo nel caso in cui l'entità della pena non sia stabilita nella sentenza straniera, "la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli artt. 133, 133-bis e 133-ter c.p.".
Pertanto, a differenza di quanto dispone il codice di rito all'art. 735 c.p.p. (la cui applicazione è, ex art. 696 c.p.p., comma 3, condizionata al presupposto che manchino o non dispongano diversamente le convenzioni in vigore per lo Stato), il giudice non deve "convertire" la pena inflitta dal giudice straniero, ma deve semplicemente recepirla, fatti salvi i limiti indicati dall'art. 10 della citata Convenzione che possono giustificare un circoscritto "adattamento" della sanzione stessa (Sez. 6, n. 21955 del 04/05/2006, Farina, Rv. 234739; Sez. 5, n. 3597 del 15/11/1993, Di Carlo, Rv. 197022).
Ne consegue che la tesi del ricorrente, secondo cui la pena riconosciuta dalla Corte di appello, pur corrispondente alla cornice edittale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sia immotivatamente eccessiva rispetto a quella, in ipotesi, applicabile in Italia per lo stesso reato, è all'evidenza priva di giuridico fondamento.
3. E' opportuno precisare al riguardo che l'adattamento della pena, previsto dal citato art. 10 della Convezione, presuppone in ogni caso l'ipotesi estrema - nel caso in esame neppure invocata dal ricorrente e comunque non sussistente - in cui la continuazione della pena non sia giuridicamente possibile in quanto la natura o la durata della sanzione inflitta dallo Stato di condanna si presentino incompatibili con la legislazione di quest'ultimo: in tal caso, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per "reati della stessa natura"; quanto alla natura, tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire; in ogni caso, essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna nè eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d'esecuzione.
Quindi il presupposto perchè si faccia luogo all'adattamento della pena in quella prevista dalla legge dello Stato di esecuzione "per reati della stessa natura" è pur sempre che la sanzione inflitta dallo Stato di condanna sia "incompatibile" per durata e natura con la legislazione dello Stato di esecuzione.
Come ha già affermato questa Corte, si tratta di "una griglia a maglie ben definite e strette" (Sez. 6, n. 21955 del 04/05/2006, P.G. in proc. Farina, Rv. 234739), che se da un lato non consente di far rilevare la diversità dei limiti edittali rispettivamente previsti per il fatto-reato dalle due legislazioni (in tal senso si è pronunciata la citata sentenza), dall'altro richiede soltanto che la pena inflitta non sia diversa per natura o più lunga di quella edittale prevista dallo Stato di esecuzione per lo stesso reato, dovendo in caso contrario essere adattata con quella "equivalente più vicina" a quella prevista dalla legge dello Stato di condanna, purchè non più grave o lunga (in tal senso si è espressa la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 11 del 21 giugno 1984 sull'applicazione della citata Convenzione: "If the sentence imposed in (sentencing State) was longer or of a different nature than the sentence which could be imposed for the same offence in (administering State), it would be adapted to the nearest equivalent sentence which was available under the law of (administering State) without being longer or more severe than the originai sentence", ovvero "Se la pena imposta (nello Stato di condanna) è più lunga o di natura diversa da quella irrogabile per lo stesso reato (nello Stato di esecuzione), la stessa sarà adattata nella pena equivalente più vicina disponibile nella legge (dello Stato di esecuzione), purchè non più lunga o più severa di quella originaria").
4. Sulla base di quanto illustrato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro 2.000,00.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2018