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Conoscenza effettiva del provvedimento va accertata in concreto (Cass. 7102/19)

14 febbraio 2019, Cassazione penale

Grava sull’istante un mero onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione; se, invece, l’interessato non indica le ragioni che gli avrebbero impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva.

L’autorità giudiziaria destinataria della domanda di restituzione nel termine per proporre opposizione deve ricostruire, non già in termini formali (il perfezionamento dell’attività di notifica, lì dove non offra garanzie assolute di conoscenza dell’atto) ma in termini di effettività (pur potendosi servire di indicatori logici) l’an e il quando della conoscenza del provvedimento in capo al destinatario del decreto.

La norma in tema di restituzione in termini così come riformata nel 2014 non può essere interpretata nel senso di gravare il condannato dell’onere della prova di una incolpevole mancata effettiva conoscenza del provvedimento emesso: un’interpretazione del genere violerebbe le censure espresse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’avvenuta notifica del decreto penale al difensore di fiducia, senza che il ricorrente abbia né dedotto né tanto meno provato di avere interrotto i rapporti con il legale, fornisce prova della conoscenza del provvedimento da parte del condannato.

La notifica presso il difensore di fiducia è equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente.

E' onere dell’imputato mantenere i contatti con il suo difensore di fiducia al fine di conoscere l’andamento del processo ed adottare le più opportune strategie difensive. Si è già ribadito l’obbligo per l’imputato di tenere i contatti con il suo difensore, che lo rappresenta a tutti gli effetti, interpretandosi l’eventuale interruzione di tali contatti come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione.

La notifica della citazione a giudizio e dell’estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell’imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista; in effetti, la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sé idoneo a provare l’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, salvo che non risulti una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale e l’assistito e della rinuncia del primo ad impugnare.

L’avvenuta notifica del decreto penale al difensore di fiducia, senza che il ricorrente abbia né dedotto né tanto meno provato di avere interrotto i rapporti con il legale, fornisce prova della conoscenza del provvedimento da parte del condannato.


Corte di Cassazione

sez. I Penale, sentenza 16 gennaio – 14 febbraio 2019, n. 7102
Presidente Iasillo – Relatore Rocchi

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta del difensore di N.E. di revoca dell’esecutività del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti l’11/7/2014 nonché di restituzione nel termine per proporre opposizione.
Il decreto era stato correttamente notificato a mezzo posta a N. presso il domicilio di residenza dove, per di più, egli aveva eletto domicilio. Erano state compiutamente rispettate le procedure per la "compiuta giacenza" della raccomandata.
Nell’istanza, il difensore aveva sostenuto che, all’epoca della notifica, N. si era trasferito a Milano, producendo il contratto di comodato di un’abitazione: secondo il Giudice, la produzione non era sufficiente a comprovare la circostanza dell’effettivo trasferimento e, del resto, era onere del condannato comunicare ogni trasferimento del domicilio indicato; d’altro canto, N. non aveva mai modificato la residenza anagrafica.
Non vi era nemmeno prova che il decreto penale non fosse stato notificato al difensore di fiducia del condannato: l’istante si era limitato a produrre una dichiarazione di variazione di sede legale dell’avv. Grilli.
2. Ricorre per cassazione il difensore di N.E. , deducendo, in un primo motivo, violazione degli artt. 175 e 462 cod. proc. pen. ed apparenza della motivazione.
In effetti, era pacifico che il decreto penale non fosse stato notificato a mani proprie del condannato, circostanza che non forniva prova certa della effettiva conoscenza dell’atto. Per di più, per il decreto penale vige il principio di presunzione di non conoscenza dell’atto, che il giudice può superare solo rinvenendo prove della conoscenza effettiva del provvedimento.
In definitiva, la procedura di compiuta giacenza della notifica a mezzo posta non dimostrava l’effettiva conoscenza da parte del destinatario e non impediva la restituzione nel termine per proporre opposizione. La soluzione non era differente anche adottando la nuova disciplina introdotta dalla L. n. 67 del 2014.
Secondo il ricorrente, inoltre, era apodittica l’affermazione secondo cui la produzione del contratto di comodato di un’abitazione a Milano non forniva prova di un effettivo trasferimento: il condannato ha soltanto l’onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza del decreto penale, onere che non può trasformarsi in quello di provare la mancata conoscenza.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, d.ssa Paola Filippi, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. L’art. 175 c.p.p., comma 2, dispone che l’imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.
Come è noto, la norma in questione è stata oggetto di ripetute riforme.
Il testo originario prevedeva che "può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre opposizione anche dall’imputato che provi di non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che il fatto non sia dovuta a sua colpa".
Con D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modif., in L. n. 60 del 2005, l’art. 175 c.p.p., comma 2 era stato modificato permettendo la restituzione nel termine per proporre opposizione all’imputato "salvo che Io stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a proporre opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica".
La modifica rovesciava l’onere della prova della mancata conoscenza del provvedimento: mentre, secondo il testo originario del codice, era l’imputato a dover provare di non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento, a seguito della riforma la mancata conoscenza era presunta e la presunzione doveva essere superata dalla prova di una conoscenza effettiva, il cui onere gravava sull’Autorità giudiziaria. Si trattava della risposta del legislatore nazionale alle censure della Corte Europea dei diritti dell’Uomo nel caso Sejdovic c. Italia: la Corte aveva rilevato la eccessiva difficoltà di provare il difetto di conoscenza e l’estrema brevità del tempo utile per la presentazione dell’istanza (contestualmente prolungato).
Il testo vigente della norma, introdotto dalla L. n. 67 del 2014, adotta una soluzione "intermedia": infatti non indica espressamente il soggetto su cui grava l’onere della prova, ma permette la restituzione nel termine per proporre opposizione all’imputato "che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento"; analogamente, il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (l’ordinanza non affronta la questione della tempestività dell’istanza).
2. Il testo fin qui analizzato giustifica la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui grava sull’istante un mero onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018 - dep. 18/07/2018, Biagi, Rv. 273427; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017 - dep. 26/01/2018, Murgia, Rv. 271944; Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017 - dep. 02/05/2017, Zhang, Rv. 270041); se, invece, l’interessato non indica le ragioni che gli avrebbero impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva (Sez. 4, n. 22509 del 04/05/2018 - dep. 21/05/2018, Varsalona, Rv. 273400).
In effetti, la norma così come riformata non può essere interpretata nel senso di gravare nuovamente il condannato dell’onere della prova di una incolpevole mancata effettiva conoscenza del decreto penale emesso: un’interpretazione del genere violerebbe le censure espresse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il procedimento monitorio (decreto penale di condanna) è un procedimento speciale caratterizzato da altissimo rischio di divergenza dai parametri convenzionali di effettività del contraddittorio e di giustizia del processo. Essendo, in tale sequenza procedimentale, l’atto di instaurazione del contraddittorio rappresentato dal decreto emesso inaudita altera parte, atto avente contestuale vocazione decisoria e - solo una volta conosciuto opponibile, la verifica di effettività della conoscenza del provvedimento rappresenta l’unico strumento per ritenere non avulsa dal nuovo sistema dell’assenza l’intera disciplina del procedimento per decreto.
Questa è la ragione per cui l’attuale versione dell’art. 175 c.p.p. continua a mantenere, solo per il procedimento per decreto, la biforcazione tra le ipotesi classiche di mancato adempimento nel termine dovuto a fattori impeditivi esterni (caso fortuito/forza maggiore, ai sensi del comma 1, con termine di decadenza pari a giorni dieci decorrente dal momento in cui il fattore impeditivo sia venuto meno) e la particolare ipotesi del vizio di conoscenza dell’atto teso ad instaurare il contraddittorio.
Pur essendo scomparsa la indicazione della necessità di compiere "ogni necessaria verifica" (previgente ultimo periodo dell’art. 175 c.p.p., comma 2), l’autorità giudiziaria destinataria della domanda di restituzione nel termine per proporre opposizione deve ricostruire, non già in termini formali (il perfezionamento dell’attività di notifica, lì dove non offra garanzie assolute di conoscenza dell’atto) ma in termini di effettività (pur potendosi servire di indicatori logici) l’an e il quando della conoscenza del provvedimento in capo al destinatario del decreto.
In definitiva, l’impostazione dell’ordinanza impugnata, sotto questo profilo, non appare soddisfacente: poiché era pacifica la mancata consegna a mani dell’atto notificato e poiché il condannato aveva allegato e documentato una circostanza di fatto che rendeva astrattamente possibile che egli non fosse venuto a conoscenza del decreto (il contratto di comodato di un appartamento a Milano), non appare sufficiente, per respingere la domanda, addebitare al condannato la responsabilità di non avere comunicato il mutamento di domicilio e nemmeno la sottolineatura del mantenimento della residenza anagrafica nel domicilio, poiché si tratta di considerazioni che attengono alla conoscenza "formale" del decreto e non a quella "effettiva".
3. Nel caso di specie, tuttavia, ricorre un ulteriore dato: nel corso del procedimento, l’odierno ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia, al quale il decreto penale è stato notificato ai sensi dell’art. 460 c.p.p., comma 3. Il ricorrente non ha riproposto a questa Corte le considerazioni concernenti la dedotta nullità della notifica del decreto penale al difensore di fiducia in conseguenza del trasferimento dello studio del legale, disattese motivatamente dall’ordinanza.
Questa Corte ha affermato il principio in base al quale la notifica presso il difensore di fiducia è equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente.
In effetti, sarebbe stato onere dell’imputato mantenere i contatti con il suo difensore di fiducia al fine di conoscere l’andamento del processo ed adottare le più opportune strategie difensive. Si è già ribadito l’obbligo per l’imputato di tenere i contatti con il suo difensore, che lo rappresenta a tutti gli effetti, interpretandosi l’eventuale interruzione di tali contatti come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione (così Cass., Sez. 1, 16 maggio 2006; n. 24707 del 2010 rv 248472; n. 11701 del 2007 rv 235943).
Ancora, è stato recentemente affermato che la notifica della citazione a giudizio e dell’estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell’imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista (Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016 - dep. 23/02/2017, Adinolfi e altro, Rv. 269341); in effetti, la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sé idoneo a provare l’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, salvo che non risulti una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ogni rapporto fra il legale e l’assistito e della rinuncia del primo ad impugnare (Sez. 3, n. 15760 del 16/03/2016 - dep. 15/04/2016, Kaya, Rv. 266583).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato: l’avvenuta notifica del decreto penale al difensore di fiducia, senza che il ricorrente abbia né dedotto né tanto meno provato di avere interrotto i rapporti con il legale, fornisce prova della conoscenza del provvedimento da parte del condannato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.