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Consegna estradizonale impedita da domanda di protezione internazionale (Cass. 11374/20)

6 aprile 2020, Cassazione penale

La pendenza della procedura di protezione internazionale non fa divieto della concessione della estradizione, ma impone soltanto alle autorità nazionali di non effettuare la consegna fintanto che sia pendente la domanda.

Quanto ai rapporti tra procedura estradizionale e procedura in materia di protezione internazionale, che la Corte d'appello può fondare la propria decisione contraria all'estradizione in presenza di un provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni, che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l'estradizione, ove quest'ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo ed affidabile.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 10/03/2020) 06-04-2020, n. 11374

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. CALVANESE E. - rel. Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.R., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 06/12/2019 della Corte di appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CALVANESE Ersilia;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. AF, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo


1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di T.R. richiesta dalla Federazione russa al fine del suo perseguimento per il reato di duplice omicidio commesso il (OMISSIS).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di T., denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 698 e 705 c.p.p., in presenza di un reato punito con la pena di morte.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 698 e 705 c.p.p., in ordine alle condizioni carcerarie, come indicate nella informativa inviata dallo Stato richiedente.

Si tratta di informazioni non esaustive e rassicuranti: si riferiscono problemi riscontrati nelle celle e di seguito rimossi, senza tuttavia specificare se vi siano stati ulteriori controlli per verificare la effettiva eliminazione del problema.

Risulta da fonti accreditate che proprio in una delle carceri indicate dalla nota russa vi siano state torture da parte degli agenti.

2.3. Vizio di motivazione in ordine alla procedura di protezione internazionale.

Il ricorrente ha fatto domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, che attualmente è in fase di valutazione, e la risposta della Corte di appello richiama un precedente di legittimità non pertinente.

2.4. Violazione dell'art. 705 c.p.p., per contrasto con il diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori.

Tutta la famiglia del ricorrente (la moglie e i figli minori) è attualmente inserita in un centro di accoglienza in attesa della procedura di protezione internazionale.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è infondato, lambendo a tratti l'inammissibilità.

2. Il primo motivo, relativo alla pena di morte prevista dallo Stato richiedente per il reato oggetto della domanda estradizionale, è generico alla luce di quanto ha affermato la Corte di appello.

L'art. 59 del c.p. russo prevede infatti la non applicazione della pena di morte ad una persona estradata se la legislazione dello Stato richiesto non la prevede o se la non applicazione è oggetto di una specifica condizione dell'estradizione.

Al riguardo va rammentato il principio di diritto secondo cui deve ritenersi garanzia assoluta, ai fini della concessione dell'estradizione, la norma positiva contenuta nella legislazione dello Stato richiedente, in forza della quale la pena capitale non è prevista per il reato in ordine al quale l'estradizione è richiesta (Sez. 6, n. 35069 del 19/09/2005, Cipriani, Rv. 232085).

3. Quanto poi alla situazione carceraria,, anche in tal caso le censure sono generiche.

Le obiezioni mosse alle informazioni fornite dallo Stato richiedente sul trattamento riservato al ricorrente sono meramente ipotetiche, quanto alle attuali condizioni delle strutture carcerarie, e non consentono di ravvisare il pericolo concreto di un futuro trattamento vietato ai sensi dell'art. 698 c.p.p..

Le notizie allegate dalla difesa circa episodi di tortura avvenuti nelle carceri russe non prospettano situazioni sistemiche, ma soltanto un episodio isolato, che come tale non può inibire l'estradizione (tra tante, Sez. 6, n. 45476 del 15/09/2015, Karic Rv. 265455).

4. Non può essere accolto il terzo motivo, relativo alla protezione internazionale.

Va rammentato che il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 7, riconosce l'autorizzazione al richiedente di una domanda di protezione internazionale a "rimanere nel territorio dello Stato" fino alla decisione della Commissione territoriale, fatte salve talune eccezioni ivi previste (che per quel che interessa il presente procedimento riguardano coloro che debbono essere estradati verso un altro Stato, in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto Europeo, o hanno presentato una prima domanda, reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, o hanno manifestato la volontà di presentare un'altra domanda, reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'art. 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b) e b-bis).

Ebbene, anche a voler tacere della genericità della illustrazione della questione, che non consente di verificare i presupposti per l'autorizzazione in esame, la norma ora citata non fa divieto della concessione della estradizione, ma impone soltanto alle autorità nazionali di non effettuare la consegna fintanto che sia pendente la domanda.

Va ribadito pertanto, quanto ai rapporti tra procedura estradizionale e procedura in materia di protezione internazionale, che la Corte d'appello può fondare la propria decisione contraria all'estradizione in presenza di un provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni, che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l'estradizione, ove quest'ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo ed affidabile (Sez. 6, n. 3746 del 18/12/2013, Tuzomay, Rv. 258249); mentre la circostanza della sola pendenza del procedimento volto all'esame della richiesta di protezione internazionale non determina alcuna forma di pregiudizialità rispetto a quello estradizionale, in quanto la sospensione della consegna o l'eventuale successivo riconoscimento della protezione internazionale saranno valutati nell'ambito dei poteri demandati al Ministro della Giustizia ex art. 708 c.p.p. (Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465).

5. Non ha fondamento neppure l'ultima censura, relativa alla protezione dell'unità familiare.

Tale esigenza non è contemplata dal nostro ordinamento quale ostacolo all'estradizione (tenuto conto viepiù che il ricorrente non allega neppure di essere stabilmente radicato nel territorio italiano), potendo rientrare nelle valutazioni di opportunità della consegna rimesse al Ministro della giustizia.

6. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203, disp. att. c.p.p..

Si dà atto che il presente provvedimento viene sottoscritto dal solo Consigliere estensore CALVANESE Ersilia, per impedimento del Presidente del Collegio, ai sensi del D.P.C.N. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020