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Convalida senza interprete, nessun problema? (Cass. 31431/23)

19 luglio 2023, Cassazione penale

E' legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

 (data ud. 15/06/2023) 19/07/2023, n. 31431

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VILLONI Orlando - Presidente -

Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

Dott. TRIPICCIONE Debora - Consigliere -

Dott. DI GERONIMO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE;

nel procedimento a carico di:

A.A., nato in (Omissis);

avverso le ordinanze del 20/02/2023 del Tribunale di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CALVANESE Ersilia;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lecce, investito ex art. 449 c.p.p., comma 1, non si pronunciava sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza di A.A. per l'impossibilità di reperire un interprete e pertanto restituiva gli atti al P.M..

Con contestuale ordinanza, il medesimo giudice applicava all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso entrambe le suddette ordinanze ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica indicato in epigrafe, denunciando i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Abnormità del provvedimento di mancata convalida e di restituzione degli atti al P.M..

Il Tribunale doveva procedere sulla richiesta di convalida, anche in presenza della impossibilità di effettuare l'interrogatorio di garanzia per una causa di forza maggiore (quale era quella di irreperibilità di un interprete di lingua turca).

Parimenti erroneamente il Tribunale ha ritenuto la presenza dell'interprete una condizione di ammissibilità del rito.

2.2. Abnormità della ordinanza che ha applicato la misura cautelare per erronea e contraddittoria motivazione.

Stante la mancata convalida e la restituzione degli atti al P.M. per quanto riguarda il rito, il Tribunale non poteva pronunciarsi sulla misura cautelare in quanto difettavano i presupposti e non era legittimato alla sua emissione.

3. La difesa del A.A. ha presentato una memoria scritta, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

2. Va accolto il primo motivo di annullamento.

In ordine al non luogo a provvedere sulla convalida dell'arresto in flagranza, il Collegio intende dare continuità al principio già affermato da questa Corte, secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, è legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta, senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015, Rv. 262034).

Pertanto, il Tribunale doveva procedere sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza, con la conseguenza che deve ritenersi erronea la restituzione degli atti al P.M. senza procedere a tale incombente e quindi non pronunciandosi sull'ammissibilità del rito direttissimo.

Il diniego di instaurare il rito direttissimo si è, conclusivamente, risolto in una indebita scelta processuale da parte del giudice, decisione affetta da abnormità sotto il profilo funzionale, in quanto da essa è derivata la indebita regressione del procedimento, al di fuori dei casi consentiti (solo ove ritenga di non convalidare l'arresto, per carenza dei requisiti di legge, può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero perchè proceda con rito ordinario).

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata.

3. Quanto alla misura cautelare il ricorso è privo di interesse.

Nei cinque giorni successivi alla ordinanza cautelare, la stessa è stata revocata.

Pertanto, non sussiste alcun interesse del pubblico ministero al ricorso con riferimento all'ordinanza genetica.

4. Sulla base di quanto precede, va annullata soltanto l'ordinanza con la quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di convalida affinchè si proceda al giudizio sulla convalida mai effettuato in precedenza, imponendosi dunque il rinvio al giudice competente ad effettuarla (Sez. 2, n. 2732 del 10/11/2011, Rv. 251795).

Il rinvio è indispensabile per consentire la costituzione di un titolo legittimante la restrizione in stato di arresto prima della emissione della misura coercitiva e la valutazione dei presupposti in fatto che nella specie non è stata compiuta e che non può essere effettuata da questa Corte (come invece possibile là dove una valutazione, se pur negativa, vi sia stata, cfr. tra tante, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265886, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 270042).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza del 20 febbraio 2023 di non luogo a provvedere sulla convalida dell'arresto in flagranza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2023