Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 febbraio – 11 marzo 2021, n. 9780
Presidente Menichetti – Relatore Ranaldi
Ritenuto in fatto
1. Il difensore di L.M. (cittadino tedesco) propone istanza per ottenere la rescissione della sentenza emessa il 9.11.2015 dal Tribunale di Venezia, divenuta irrevocabile il 28.12.2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione e Euro 120 di multa per il reato di tentato furto meglio descritto in rubrica (commesso il …).
Deduce l’incolpevole mancata conoscenza del processo - svoltosi in assenza dell’imputato - per inesistenza/invalidità dell’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, per mancata sottoscrizione della persona sottoposta alle indagini.
Lamenta anche l’omessa traduzione in lingua tedesca del verbale di identificazione e di dichiarazione di domicilio.
2. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Con memoria di replica ritualmente depositata il difensore del ricorrente insiste nelle proprie conclusioni.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Indipendentemente dalla validità dell’elezione di domicilio non sottoscritta dal richiedente, è assorbente il rilievo che, alla luce di quanto recentemente stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’art. 420-bis c.p.p., ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, Ismail, Rv. 27942001). In motivazione la Suprema Corte ha evidenziato come il significato e la ratio della disciplina del processo in absentia, introdotta dall’art. 420-bis cit., rifugga, in linea generale, da interpretazioni della norma che individuino presunzioni legali assolute di conoscenza del processo da parte dell’imputato, sia pure in presenza delle condizioni indicate dalla norma, posto che altrimenti la disciplina non avrebbe alcuna portata innovativa rispetto al precedente sistema di conoscenza legale del processo basato sull’istituto della contumacia, ormai superato in quanto incompatibile con le disposizioni convenzionali per come interpretate dalla Corte Edu. Con particolare riguardo all’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, è stato affermato che per poter avere la certezza che l’atto notificato giunga a conoscenza del destinatario, occorre non solo la regolarità formale della notifica ma la verifica della avvenuta instaurazione di un effettivo collegamento tra la persona ed il luogo eletto.
3. Nel caso che occupa, dagli atti processuali si evince che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al domicilio eletto presso il difensore di ufficio, avv. CS con studio in Mestre; successivamente, alla prima udienza di comparizione delle parti, il Tribunale ha dichiarato l’assenza dell’imputato sulla base della sola regolarità formale della notifica presso il difensore di ufficio, senza effettuare alcuna ulteriore verifica in ordine alla effettiva conoscenza del processo in corso da parte dell’imputato, con particolare riguardo alla effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’imputato.
4. L’accoglimento del ricorso comporta la revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 9 novembre 2015 nei confronti dell’imputato, con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per la celebrazione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Revoca la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 9 novembre 2015 nei confronti di L.M. e dispone la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per il giudizio.