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Estradizione: va verificata criticità complessiva del sistema carcerario (Cass. 31257/20)

10 novembre 2020, Cassazione penale

Ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., è necessario valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione colà vigenti e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante

Per quel che attiene ai rapporti tra procedura estradizionale e procedura in materia di protezione internazionale, in tema di estradizione per l'estero, non costituisce di per sé causa ostativa la pendenza della richiesta di protezione internazionale avanzata dall'estradando, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità tra le due procedure, con il logico corollario: a) che la Corte d'appello, nel compiere l'autonoma valutazione, ai sensi dell'art.705 cod. proc. pen., in ordine al rischio che l'estradando possa essere sottoposto agli atti di cui all'art. 698 cod. proc. pen., può valorizzare il provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale, ove quest'ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo ed affidabile così come può motivatamente disattenderne le conclusioni ove ritenga, sulla base di valide ragioni, di non condividerne le conclusioni; b) che la sospensione della consegna o l'eventuale successivo riconoscimento della protezione internazionale ben potranno essere valutati nell'ambito dei poteri demandati al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. 

 

Cassazione penale

Sent. Sez. 6 Num. 31257 Anno 2020

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO
Data Udienza: 06/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NN, nato il 10/10/1992 in Moldavia

avverso la sentenza del 20/05/2020 della Corte di appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Nicola Canestrini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 maggio 2020 tb la Corte di appello di Trieste ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Moldavia nei confronti del cittadino moldavo NN, a seguito di un mandato di arresto emesso per l'esecuzione della pena di anni sette e mesi sei di reclusione irrogatagli con sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Chisinau il 22 gennaio 2018 per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti commesso il 18 ottobre 2014 nelle vicinanze di un locale pubblico.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'estradando, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla omessa verifica del rispetto dei suoi diritti fondamentali nel procedimento penale svoltosi dinanzi allo Stato richiedente, atteso che una delle prove decisive indicate a sostegno della pronuncia di condanna - ossia il verbale di dichiarazioni da lui rilasciate la sera del 18 ottobre 2014 in cui venne fermato dalla Polizia - sarebbe stata acquisita mediante la sottoposizione dell'indagato a violenza e minacce da parte degli agenti di Polizia, in violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti sancito dall'art. 3 CEDU, con la conseguente inutilizzabilità delle risultanze offerte da tali dichiarazioni.

2.1. Con un secondo motivo si lamentano analoghi vizi in ordine alla mancata rinnovazione, nel giudizio d'appello moldavo, di una prova dichiarativa assunta in primo grado (testimonianza resa da un agente di Polizia con riguardo alla destinazione dello stupefacente a finalità di spaccio e all'inserimento del N in una associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico), tenuto conto della sua decisività e del fatto che la Corte d'appello moldava ha riformato in peius il trattamento sanzionatorio irrogato dalla decisione di primo grado (che aveva condannato l'estradando alla minor pena di anni tre di reclusione per il reato di detenzione di stupefacenti per uso personale), condannandolo invece ad una pena detentiva più grave - anni sette e mesi sei di reclusione - per il reato di detenzione di stupefacenti per finalità di spaccio nell'ambito di un gruppo criminale organizzato, senza assumere nuovamente la testimonianza dell'agente di Polizia ascoltato in primo grado, ma sulla base di una diversa valutazione del contenuto di quella prova, ritenuta non attendibile in primo grado.

2.2. Con un terzo motivo si censura l'erronea valutazione operata in merito alla sussistenza di un rischio concreto di sottoposizione dell'estradando a trattamenti inumani e degradanti nel caso in cui egli dovesse scontare la pena detentiva nell'Istituto penitenziario n. 13 di Chisinau, per avere la Corte d'appello motivato la propria decisione sulla base delle sole rassicurazioni contenute nelle informazioni suppletive fornite dallo Stato richiedente in merito alle condizioni di detenzione in quell'Istituto, ritenendole attendibili senza effettuare alcuna verifica in concreto e senza valutare le copiose informazioni - prodotte anche dalla difesa - che, al contrario, fanno riferimento alle gravi problematiche del trattamento penitenziario nello Stato richiedente e nello stesso Istituto di pena su menzionato (per il preoccupante livello di sovraffollamento e per i numerosi episodi di violenze tra detenuti, oltre che per l'assenza di adeguate forme di tutela della salute dei detenuti).

2.3. Con un quarto motivo si deducono, infine, violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta esclusione della vincolatività della decisione amministrativa dell'apposita Commissione territoriale del Ministero dell'Interno, che ha accordato al ricorrente la protezione internazionale attraverso il riconoscimento della protezione sussidiaria, sotto il profilo dell'omessa considerazione del rilievo da attribuire al divieto di respingimento ai sensi degli artt. 4 e 19, par. 2, Carta UE, nell'ipotesi in cui il trasferimento forzato, in qualunque forma si verifichi, esponga colui che richiede la protezione al rischio effettivo di subire un trattamento inumano o degradante. Ne consegue che il giudice nazionale dovrebbe ritenersi vincolato, in forza del primato del diritto dell'Unione, al riconoscimento in via definitiva dello status di protezione internazionale da parte dell'autorità amministrativa o giurisdizionale, potendosi in caso di dubbio ipotizzare al riguardo una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE riguardo alla possibilità per il giudice nazionale di disattendere una decisione definitiva da parte dell'autorità competente.

3. Con motivi aggiunti pervenuti nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 23 settembre 2020, unitamente alla correlata istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. (per essere stato l'avviso di fissazione dell'udienza tardivamente notificato solo in data 21 settembre 2020, quando il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. era già scaduto), il difensore di fiducia ha sviluppato ulteriori argomenti a sostegno delle già formulate censure in merito al concreto rischio di sottoposizione dell'estradando a trattamenti inumani e degradanti in caso di restrizione nell'Istituto penitenziario n. 13 di Chisinau, insistendo sulla richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.

2. Infondate, anzitutto, devono ritenersi le prime due ragioni di doglianza articolate nel ricorso, ove si consideri, alla luce dei puntuali rilievi al riguardo illustrati nella motivazione della sentenza impugnata: a) che l'odierno ricorrente ha preso parte con l'assistenza di un difensore ad entrambi i gradi del giudizio svoltosi dinanzi alle Autorità dello Stato richiedente, ove è stato messo in condizione di contestare adeguatamente le fonti di prova raccolte a suo carico dagli organi inquirenti, senza indicare, tuttavia, elementi di prova contraria e senza sollevare eccezioni di nullità o inutilizzabilità in relazione alla configurabilità delle medesime violazioni di norme processuali ivi dedotte e dalla Corte d'appello moldava motivatamente escluse; b) che le medesime eccezioni sono state successivamente riproposte, in termini del tutto analoghi, ma in difetto di elementi di supporto concretamente idonei a sorreggerne la fondatezza, dinanzi alle Autorità giudiziarie italiane; c) che la prospettata decisività della prova dichiarativa assunta nel giudizio di primo grado del procedimento estero è stata dal ricorrente solo aspecificamente asserita, senza tener conto delle puntuali argomentazioni al riguardo congruamente illustrate nella sentenza impugnata, ove se ne è esclusa la connotazione di prova unica o determinante ai fini della ritenuta colpevolezza e della conseguente affermazione di responsabilità dell'estradando, sulla base di un complesso di concorrenti elementi di prova (ammissione in giudizio, da parte dello stesso imputato, della materiale disponibilità delle sostanze stupefacenti che gli vennero poi sequestrate nei pressi di un locale pubblico; il rilevante quantitativo delle sostanze e le rappresentate circostanze di tempo e di luogo dell'azione delittuosa; le risultanze delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione), la cui effettiva incidenza dimostrativa ai fini del correlato epilogo decisorio non è stata, sotto alcun profilo, presa in considerazione.

3. Parimenti destituito di fondamento deve altresì ritenersi il quarto motivo di ricorso, là dove sembra adombrare una inammissibile vincolatività dell'esito del vaglio giurisdizionale in ordine alla presenza, o meno, del rischio di sottoposizione dell'estradando a trattamenti inumani e degradanti negli istituti penitenziari dello Stato richiedente, rispetto al contenuto di una precedente decisione amministrativa adottata in materia di protezione internazionale, quale quella resa dalla competente Commissione territoriale del Ministero dell'Interno (che nel caso di specie ha ritenuto, in data 4 febbraio 2020, di riconoscere all'odierno ricorrente lo status di protezione sussidiaria ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722).

La richiamata ragione di doglianza, invero, non considera quanto affermato, anche di recente, da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 11374 del 10 marzo 2020, Terteryan), secondo cui l'art. 7 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, riconosce, fatte salve talune eccezioni ivi espressamente previste, l'autorizzazione a colui che ha formulato una domanda di protezione internazionale a "rimanere nel territorio dello Stato" ai fini esclusivi della procedura, e sino alla decisione che darà presa dalla competente Commissione territoriale, ma non introduce alcun divieto in ordine alla concessione dell'estradizione, imponendo alle autorità nazionali soltanto l'obbligo di non effettuare la consegna fintanto che sia pendente la richiamata domanda di riconoscimento.

Va ribadito, pertanto, per quel che attiene ai rapporti tra procedura estradizionale e procedura in materia di protezione internazionale, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui, in tema di estradizione per l'estero, non costituisce di per sé causa ostativa la pendenza della richiesta di protezione internazionale avanzata dall'estradando, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità tra le due procedure, con il logico corollario: a) che la Corte d'appello, nel compiere l'autonoma valutazione, ai sensi dell'art.705 cod. proc. pen., in ordine al rischio che l'estradando possa essere sottoposto agli atti di cui all'art. 698 cod. proc. pen., può valorizzare il provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale, ove quest'ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo ed affidabile (Sez. 6, n. 3746 del 18/12/2013, Tuzomay, Rv. 258249), così come può motivatamente disattenderne le conclusioni ove ritenga, sulla base di valide ragioni, di non condividerne le conclusioni; b) che la sospensione della consegna o l'eventuale successivo riconoscimento della protezione internazionale ben potranno essere valutati nell'ambito dei poteri demandati al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465).

4. Fondato, di contro, deve ritenersi il terzo motivo di doglianza per le ragioni di seguito esposte.

Nel discostarsi dall'intervenuto riconoscimento dello status di protezione sussidiaria da parte della competente Commissione territoriale del Ministero dell'Interno - che con la richiamata decisione del 4 febbraio 2020 aveva fatto riferimento, sulla base di documentati rapporti del Consiglio d'Europa, dell'OCSE e di Freedom House (rispettivamente, del 5 giugno 2018, del 20 settembre 2018 e del 10 agosto 2018), alla presenza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nelle carceri moldave -, la Corte distrettuale ha valorizzato il contenuto di informazioni complementari che non erano a disposizione del suddetto organo amministrativo, perchè successivamente acquisite nel corso del procedimento estradizionale dalle competenti Autorità dello Stato richiedente, le quali, con nota del 5 febbraio 2020, hanno comunicato, in particolare: a) che l'istituto penitenziario n. 13 di Chisinau dispone di una cella dove possono essere detenute sei persone e di un'altra cella ove possono esserne detenute quattro, secondo le norme nazionali della Repubblica moldava; b) che in tali celle, interamente riparate, si provvederà ad accogliere i cittadini moldavi estradati, garantendo loro la possibilità di fruire dello spazio di quattro metri quadrati ciascuno; c) che entrambe le celle sono dotate di illuminazione naturale dalle finestre e di illuminazione artificiale elettrica, con l'assicurazione di un adeguato sistema di ventilazione; d) che tutte le celle sono dotate di servizi igienici separati (con un lavandino munito di rubinetto, tavolo, sedia, letti, comodini da notte e una mensola per alimenti), assicurandosi altresì a tutti i detenuti l'accesso permanente all'acqua potabile, il minimo necessario per l'igiene personale e tre pasti giornalieri.

Siffatti elementi informativi, tuttavia, risalgono al mese di febbraio 2020 e devono essere specificamente rivalutati alla luce delle più recenti conclusioni cui è in seguito pervenuto il Comitato per la prevenzione della tortura (C.P.T.) del Consiglio d'Europa in un rapporto del 27 luglio 2020, pubblicato il 15 settembre 2020, che ha nuovamente sottoposto a verifica lo stato complessivo delle condizioni detentive nel Paese richiedente, ivi comprese quelle relative al carcere n. 13 di Chisinau, sulla base di una visita di controllo effettuata dal 28 gennaio al 7 febbraio 2020, dunque nel medesimo arco temporale cui si riferiscono le richiamate informazioni integrative.

Nel riconoscere il raggiungimento di progressi concreti in alcuni ambiti di intervento già sottoposti ai precedenti controlli ispettivi del Comitato, il menzionato rapporto ha espresso preoccupazione per il fatto che diverse raccomandazioni da tempo formulate, in particolare quelle incentrate sulle violenze e sugli atti di intimidazione tra detenuti, sul regime applicato sia alle persone in custodia preventiva che a quelle condannate e sulla scarsità del personale (sanitario e di sorveglianza) operante nelle carceri, non sono state prese in considerazione, evidenziando le condizioni insoddisfacenti in cui versa, in linea generale, l'istituto penitenziario di Chisinàu in termini di riparazione, igiene, ventilazione, accesso alla luce naturale e sovraffollamento in alcune celle, ove è stata verificata una distribuzione irregolare dei detenuti.

Pur dandosi atto della intervenuta ristrutturazione della maggior parte delle celle situate nel blocco 1 e del fatto che erano in corso lavori di ristrutturazione per alcune delle celle situate nel blocco 3, il menzionato rapporto ha sottolineato che le condizioni generali di detenzione in tale istituto penitenziario sono rimaste tuttora insoddisfacenti in relazione ai parametri rilevanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed ha rimarcato il fatto che, come nel passato, molte celle si trovavano in un cattivo stato di conservazione, avevano un accesso molto limitato alla luce naturale e risultavano in cattive condizioni igieniche, anche in ragione della solo parziale suddivisione dei relativi servizi in numerose celle ad occupazione multipla.

Si è inoltre rilevato il fatto che molti detenuti continuano ad essere ristretti in celle sovraffollate, con uno spazio vitale per ciascuno che, spesso, è stato registrato significativamente al di sotto del minimo nazionale dello standard riconosciuto di quattro metri quadrati: ciò, in particolare, in alcune delle celle situate nel blocco 1 (celle da 1 a 8) e in una cella del blocco 3, mentre alcune delle celle (con quattro letti) recentemente rinnovate all'interno di tale blocco risultavano vuote o contenevano una sola persona e un certo numero di celle dei blocchi 1 e 2 presentava uno spazio intermurario assai stretto.

Al riguardo, invero, questa Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., è necessario valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione colà vigenti e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (cfr. Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109).

Sulla scorta delle conclusioni cui è di recente pervenuto il C.P.T. nel richiamato rapporto, nonché di eventuali ulteriori informazioni suppletive incentrate sul tipo di trattamento penitenziario che, specificamente ed in concreto, dovrebbe essere riservato all'estradando, la Corte d'appello dovrà pertanto riesaminare le questioni dedotte nel terzo motivo di ricorso assumendo quale parametro di valutazione non solo l'aspetto del sovraffollamento all'interno della singola cella destinata alla sua accoglienza, ma il complesso dei su esposti profili di criticità che hanno costituito oggetto delle rinnovate raccomandazioni rivolte allo Stato richiedente dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa.

5. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione in ordine al trattamento detentivo riservato al ricorrente dalle competenti Autorità dello Stato richiedente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste, rigettandosi il ricorso per quel che attiene alle residue ragioni di doglianza.

La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti ex art. 203 disp. att. cod. proc. pen.


Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione sul trattamento riservato al ricorrente dall'Autorità richiedente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 6 ottobre 2020

Il Consigliere estensore Il Presidente

Gaetano De Amicis Aa Petru)zzellis