Il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida.
L'illustrazione del giudice o PM degli elementi a carico dell'arrestato può essere ritenuta frutto di una selezione degli elementi posti a fondamento della convalida e della domanda cautelare, in sé non esaustiva ai fini della conoscenza degli atti e dell’approntamento di una difesa effettiva e quindi non sostituisce il diritto di esame del fascicolo da parte della difesa.
Corte di Cassazione
sez. VI Penale, sentenza 13 novembre 2019 – 10 marzo 2020, n. 9573
Presidente Fidelbo – Relatore Silvestri
Ritenuto in fatto
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, convalidato l’arresto, ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di C.A. , ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto; sono stati articolati due motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di norma processuale prevista a pena di nullità. Il difensore avrebbe chiesto al Giudice di visionare il fascicolo del procedimento prima della celebrazione dell’udienza di convalida, ma questi avrebbe rigettato detta richiesta con una motivazione viziata; in conseguenza del rigetto il difensore avrebbe immediatamente eccepito la nullità.
L’indicata violazione del diritto di difesa avrebbe comportato la nullità dell’interrogatorio dell’arrestato e, dunque, di tutti gli atti conseguenti, compresa l’ordinanza con cui fu disposta la misura cautelare, che dovrebbe essere caducata ai sensi dell’art. 302 c.p.p..
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione al ritenuto stato di quasi flagranza.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero operato solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, senza percepire direttamente nulla; l’indagato sarebbe stato fermato non lontano dalla abitazione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura del verbale della udienza di convalida si evince che:
a) la richiesta di visionare il fascicolo fu presentata durante l’udienza, prima dell’interrogatorio dell’arrestato, dopo che lo stesso Giudice aveva reso noto gli elementi di prova e le relative fonti a carico di C. , descritto i fatti, dato gli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p.;
b) il Giudice rigettò la richiesta assumendo di non poter sospendere l’interrogatorio, che il difensore non avrebbe avuto diritto di accedere agli atti e consultare il fascicolo - il cui contenuto era stato comunque illustrato -, e che, comunque, il difensore ben avrebbe potuto accedere al fascicolo il giorno prima della celebrazione della udienza.
2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida (Sez. U., n. 36212 del 30/09/2010, G, Rv. 247939).
Hanno spiegato le Sezioni unite della Corte che:
a) le pur esistenti diversità tra l’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. e quello in sede di udienza di convalida, non fanno venire meno le connesse garanzie difensive;
b) la questione attiene alla previsione dettata dall’art. 294 c.p.p., comma 1, a norma del quale il giudice è tenuto a procedere all’interrogatorio di garanzia, pena, altrimenti, la perdita di efficacia della custodia cautelare ex art. 302 cit. codice, salvo che all’interrogatorio abbia già provveduto "nel corso della udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto";
c) il codice, dunque, stabilisce una equivalenza di effetti tra i due atti, evocando in tal modo chiaramente una valutazione legalmente tipizzata di equipollenza tra le finalità di garanzia che entrambi gli interrogatori sono destinati a svolgere nella dinamica del procedimento cautelare;
d) proprio detta sovrapposizione impone di assimilare, quanto alla necessità di conoscenza degli atti, la posizione dell’indagato arrestato a quella dell’indagato cui sia già stata applicata una misura cautelare personale, attesa la comune finalità dell’interrogatorio previsto in sede di convalida dell’arresto a quello di garanzia cui all’art. 294 c.p.p., cioè la necessità di difendersi "cognita causa";
e) se è vero che in sede di udienza di convalida, il pubblico ministero, se presente, o il giudice, sulla base delle richieste e degli atti trasmessi dalla parte pubblica, "indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale", è altrettanto vero che si tratta di "un’attività meramente illustrativa che può essere ritenuta frutto di una selezione degli elementi posti a fondamento della convalida e della domanda cautelare, in sé non esaustiva ai fini della conoscenza degli atti e dell’approntamento di una difesa effettiva";
f) la possibilità di conoscere direttamente, da parte del difensore, la integralità degli elementi e degli atti che formano oggetto della richiesta di convalida e di applicazione della misura, a prescindere dalla mediazione illustrativa del pubblico ministero o del giudice, costituisce il presupposto per assicurare il necessario contraddittorio effettivo (così testualmente le Sezioni unite).
3. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, negando l’accesso agli atti da parte del difensore con motivazioni giuridicamente errate.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, per l’effetto, deve essere annullato anche il conseguente provvedimento coercitivo cautelare, con conseguente immediata liberazione del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il provvedimento applicativo della misura cautelare, disponendo l’immediata liberazione di C.A. se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.