Imporre al partner di proseguire nella relazione, non consentendo che vada via di casa costituisce il reato di violenza privata.
L'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa.
Corte di Cassazione
sez. V penale
ud. 28 gennaio 2022 (dep. 25 maggio 2022), n. 20346
Presidente Guardiano - Relatore Calaselice
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 7 dicembre 2018, nei confronti di E.C. , in relazione ai reati ascrittigli, alla pena di mesi otto di reclusione (artt. 56,610 c.p., capo 1); artt. 610 c.p., capo 2); art. 582 c.p., comma 2, capo 3); art. 635, comma 1, capo 4).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 610 c.p., in relazione al capo 1) e correlato vizio di motivazione.
Si afferma che, tenuto conto degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 610 c.p., considerato il contesto in cui si sono svolti i fatti il comportamento preteso dall'imputato (diretto a non farsi lasciare dalla persona offesa, a non interrompere la relazione tra loro) non costituirebbe oggetto di condotta coartatrice, non potendo il rapporto tra due persone, in quanto integra una relazione, essere imposto con violenza o minaccia.
In definitiva, per il ricorrente, il "mantenimento" di una relazione non potrebbe essere oggetto di imposizione altrui, sicché unica condotta configurabile sarebbe quella, eventualmente, della minaccia.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 635 c.p., e correlato vizio di motivazione.
Nella specie non vi sarebbe stata alcuna condotta violenta connessa all'azione di deterioramento e a questo strumentale, non risultando sufficiente che il danneggiamento avvenga in occasione di condotte minatorie e violente.
3.Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La censura, sotto alcuni profili, pur formalmente consentita, risulta contestare la ricostruzione dei fatti, come operata dalla Corte territoriale, con ragionamento lineare e non manifestamente illogico, devolvendo, dunque, questioni inammissibili in sede di legittimità.
Inoltre, si osserva che il ragionamento dei giudici di merito è conforme all'indirizzo di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Il delitto di cui all'art. 610 c.p., non è configurabile, dunque, qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita (Sez. 5, n. 10132 del 5/02/2018, Ippolito, Rv. 272796; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405, di cui si ripercorrono le articolate argomentazioni; Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, dep. 13/01/2015, Calignano, Rv. 261743).
Nel caso al vaglio, invero, la Corte territoriale ha spiegato, in linea con tale indirizzo, la sussistenza dell'elemento materiale consistito nel comportamento intimidatorio, evidenziando che la condotta dell'imputato si è sostanziata nella minaccia, anche di morte, rivolta alla persona offesa se avesse interrotto la relazione con l'imputato, nonché quanto al capo 2, nella minaccia, fino all'aggressione fisica, diretta a farla restare in casa con lui fino a quando la donna non era riuscita ad invocare aiuto.
Sicché, è corretta ed immune da censure di ogni tipo la qualificazione della condotta come violenza privata tentata quanto al capo 1, oggetto di ricorso, in quanto condotta diretta ad imporre un comportamento determinato nei confronti della vittima, configurandosi senz'altro il requisito della specificità e determinatezza dell'imposizione. Tanto, con coscienza e volontà di costringere la vittima, mediante la condotta esplicata, con l'elemento tipico del reato di cui all'art. 610 c.p., della consapevolezza dell'illegittimità di tale costrizione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584).
3.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Decisivo, a tal proposito, si profila quanto già affermato da questa Corte, secondo cui il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dal, D.Lgs. n.7 del 15 gennaio 2016, art. 2, lett. I, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato (tra le altre, Sez. 6, n. 16563 del 21/03/2016, Cava, Rv. 266996).
Del resto in relazione al capo 4, la Corte territoriale ha E. con ragionamento logico ed esaustivo, che il danneggiamento dei telefonini era avvenuto (cfr. pag. 4 della sentenza di secondo grado) in un medesimo contesto in cui la condotta violenta dell'imputato si era diretta prima verso la persona (colpendo la donna con schiaffi e pugni al volto e con calci alle gambe) e, poi, alle cose.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
4.1. Sussistono ragioni ravvisate nel rapporto tra le parti e in relazione alle circostanze in cui si sono sviluppati i fatti, per disporre l'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n.196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.