Il "mandato ad impugnare" deve essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell'appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione, dato che la necessità di controllare la consapevolezza della progressione processuale in capo all'imputato persiste anche in relazione al giudizio di legittimità che "concluda" il percorso processuale di cognizione (non dunque nel giudizio cautelare).
L'elezione o la dichiarazione di domicilio devono essere, allegate, a pena di inammissibilità, quando l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio: dunque solo quando si propone un atto di appello, nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio.
L'art. 581 c.p.p., comma 1-quater disciplina, in via generale, "l'impugnazione dell'assente" e contribuisce a strutturare lo statuto del processo in absentia progettato dalla riforma c.d "Cartabia": si tratta di un adempimento informato dalla necessità di proteggere il processo dalla rescissione, coerente con le convergenti indicazioni che provengono dal diritto convenzionale ed Euro unitario, dato he il mandato consente di ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'assente "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione.
Cassazione penale
sez. II, ud. 20 ottobre 2023 (dep. 1 dicembre 2023), n. 47927
Presidente Beltrani – Relatore Recchioni
Ritenuto in fatto
1.Il Tribunale di Verona confermava la responsabilità del ricorrente per una condotta inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 642 c.p.. Il Tribunale non applicava la recidiva ritenendo che il nuovo episodio delittuoso non dimostrasse la più accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità del reo e ciò ha avuto riguarda, in particolare, alle concrete modalità di esecuzione della condotta delittuosa le quali, complessivamente considerate, non risultano indicative di una più accentuata pericolosità del reo.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione per saltum il difensore, privo di specifico mandato a ricorrere per cassazione, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 157 c.p.): l'esclusione della recidiva, emergente dalla motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto avere effetti anche sul termine di prescrizione che, senza l'estensione prevista dall'art. 157 c.p.p. - inapplicabile quando la recidiva è esclusa - doveva ritenersi spirato per tutti i reati contestati prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
Considerato in diritto
1.Il ricorso è inammissibile in quanto il difensore del ricorrente - giudicato in absentia in primo grado - ha proposto ricorso per saltum senza essere munito del mandato ad impugnare ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1-quater.
1.1. La questione dell'applicabilità dell'art. 581 c.p.p., comma 1-quater al ricorso per cassazione è stata già analizzata dalla Corte di legittimità ed è oggetto di interpretazioni non omogenee.
Tale norma prevede che "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".
Nell'interpretare la norma la Cassazione:
- da un lato, ha ritenuto che l'art. 581 c.p.p., comma 1-quater sia applicabile al giudizio di legittimità, (a) valorizzandone la collocazione nel titolo I del libro IX, dedicato alle disposizioni generali sulle impugnazioni, (b) rilevandone la coerenza con lo statuto del processo in absentia disegnato dalla riforma c:.d. "Cartabia", caratterizzato dalla estensione dei controlli sulla effettiva conoscenza del processo da ‘parte dell'assente e dalla tensione verso la contrazione delle possibilità di rescissione, (c) ma soprattutto, ritenendo non ostativo il riferimento della norma alla notificazione del ‘decreto di citazione a giudizio", ovvero ad un adempimento non previsto nel giudizio di legittimità (sez. 5, n. 39166 del 4 luglio 2023, Nappi; nello stesso senso sez. 6, notizia di decisione n. 10, udienza n. 20 settembre 2023, ricorrente S.);
- dall'altro, ha ritenuto che l'art. 581 c.p.p., comma 1-quater non sia applicabile al ricorso per cassazione rilevando che sia la "dichiarazione o elezione di domicilio", che il "mandato ad impugnare" sono adempimenti strumentali alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non prevista nel giudizio di legittimità; si è sottolineato, a conforto, che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione, il che preclude l'estensione di regole dettate a pena di inammissibilità "solo al fine" della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento (Sez. 1, n. 40454, del 21 settembre 2023, non mass.).
1.2.Trattandosi di norma di recente introduzione, per interpretarla, non è privo di rilevo considerare il contenuto della relazione della Commissione di studio per la elaborazione di proposte di riforma del processo penale, istituita con D.M. 16 Marzo 2021, che, per la parte di interesse, così si è espressa: "....nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato. A tutela delle esigenze di pieno e impregiudicato esercizio del diritto di difesa, la modifica è accompagnata dall'allungamento dei termini per impugnare a favore del difensore e dalla rivisitazione dell'istituto di cui all'art. 629-bis c.p.p., che oggi limita la rescissione del giudicato ai soli casi in cui tutto il processo si sia svolto in assenza dell'imputato. L'istituto di recente introduzione verrebbe così ad operare per le ipotesi di sentenza di condanna in absentia non impugnata (data la effettiva mancata conoscenza da parte dell'imputato e, dunque, la mancata predisposizione del mandato specifico ad impugnare) e, quindi, passata in giudicato. Per tutti gli altri casi, la previsione del mandato specifico attesterebbe l'effettiva conoscenza del processo e, dunque, eliminerebbe il presupposto del rimedio restitutorio per la mancata conoscenza (salvi, ovviamente, casi limite). Nel pieno rispetto anche della direttiva 2016/343 UE - nei suoi profili cruciali già implementata, per quel che riguarda il giudizio in absentia - si dovrebbe intervenire sulla disciplina della rescissione del giudicato, rendendo l'istituto idoneo a risolvere tutti i casi in cui emerga l'effettiva mancata conoscenza del processo, anche nei confronti degli imputati latitanti...".
1.3. Tanto premesso, il collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui l'art. 581 c.p.p., comma 1- quater sia applicabile al ricorso per cassazione.
Ciò per le ragioni che di seguito si esporranno.
Anzitutto deve essere rilevato che l'imputato giudicato in absentia è colui che ha consapevolmente esercitato il "diritto a non partecipare" al processo in quanto "a conoscenza" sia dell'esistenza del processo, che della sua progressione, come si ricava dall'ordito normativo tessuto sia dalle norme che prescrivono le condizioni che consentono di procedere in absentia (art. 420-bis c.p.p., art. 554- bis c.p.p., comma 2, e art. 484 c.p.p., comma 2-bis), che da quelle che prevedono il controllo sulla legittimità della dichiarazione di assenza nei giudizi d'impugnazione (art. 604 c.p.p., comma 5-bis e art. 623 c.p.p., lett. b)-bis. Dunque, l'imputato assente non è un irreperibile ignaro, ma è colui che, nelle fasi di merito, quando è titolare del diritto di partecipare personalmente al processo, sceglie, in modo consapevole, di non esercitarlo.
Essere assente è, dunque, un diritto dell'imputato: questi può scegliere se partecipare o meno al processo, sempre che sia stato portato ad effettiva conoscenza della sua esistenza e della sua evoluzione: tale conoscenza è, infatti, l'indefettibile presupposto della legittimità delle condanne pronunciate in absentia.
Solo il rigoroso accertamento di tale consapevolezza, da ripetersi nel corso di tutta la progressione processuale, può evitare la rescissione del giudicato, istituto che tutela il diritto dell'imputato a non essere condannato all'esito di un processo "ignorato", oltre che ad essere giudicato in tempi ragionevoli.
La tutela del diritto dell'imputato a conoscere la sussistenza e lo sviluppo del processo è solidamente garantita anche dal diritto convenzionale ed Eurounitario; e segnatamente dall'art. 8 della Direttiva 2016/343/UE, oltre che da numerose decisioni della Corte di Strasburgo (Corte EDU, Sez. III, 13 marzo 2018, Vilches Coronado e altri c. Spagna; Corte EDU, Sez. V, 26 gennaio 2017, Lena Atanasova c. Bulgaria; Corte EDU, Sez. V, 23 maggio 2006, Kounov c. Bulgaria; Corte EDU, Grande Camera, 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia).
Nel nostro ordinamento la protezione del processo (e dell'imputato) dalla rescissione si rinviene in un fitto tessuto normativo, che, con specifico riguardo alle impugnazioni, prevede: (a) che l'assente debba conferire al difensore uno specifico mandato ad impugnare, come prevede l'art. 581 c.p.p., comma 1-quater (b) che l'assente fruisca dell'estensione di quindici giorni del termine per impugnare, come prevede l'art. 585 c.p.p., comma 1-bis (c) che l'assente possa essere restituito nel termine per proporre impugnazione, se fornisce la prova di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e quella non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, come prevede l'art. 175 c.p.p., comma 2.1.
L'art. 581 c.p.p., comma 1-quater concorre dunque ad integrare lo statuto processuale del processo in absentia dato che funzionale ad, attestare, in modo incontrovertibile, che l'impugnante "conosce e vuole" La progressione del procedimento. E produce una significativa contrazione dell'area di operatività della rescissione, che nel nuovo progetto normativo è, di fatto, limitata ai soli casi in cui l'assente non abbia proposto impugnazione (art. 629-bis c.p.p.).
1.4.Tale ratio informa - seppur parzialmente - anche l'art. 581 c.p.p., comma 1-ter, secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, al fine di consentire la notifica del decreto di citazione giudizio. Si tratta di un onere che non grava solo sull'imputato assente, come quello previsto dall'art. 581 c.p., comma 1-quater ma su ogni "parte privata", o "difensore", che proponga una impugnazione che generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio.
La regola è diretta non solo ad accelerare gli adempimenti di cancelleria, ma anche come quella contenuta nel comma successivo - a garantire la sicura conoscenza in capo all'imputato dell'incedere della progressione processuale ed a garantire il suo diritto a "partecipare" effettivamente ad un giudizio che si svolga in tempi ragionevoli.
Si ritiene che, sebbene tale disposizione faccia genericamente riferimento all'"atto di impugnazione", la stessa abbia un'operatività limitata al solo atto di appello, tenuto conto che è testualmente indicato che l'onere di eleggere o dichiarare il domicilio è funzionale a consentire la notifica del "decreto di citazione a giudizio", adempimento previsto solo per il giudizio di appello.
Peraltro, poiché la disposizione prevede che l'impugnazione sia inammissibile se l'onere è inadempiuto, la stessa non può che essere di stretta interpretazione, dato che il superamento del dato testuale creerebbe un ostacolo ad accedere al giudizio di legittimità non previsto dalla legge con grave lesione del diritto di difesa (in tal senso: Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, El Naji, e Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, Pacifico, non mass.).
1.5. L'art. 581 c.p.p., comma 1-quater a differenza del comma precedente non si riferisce all'impugnazione in genere, ma solo a quella proposta dall'imputato assente.
Lo stesso, come già ricordato dispone che l'assente debba conferire al difensore uno specifico mandato ad impugnare e che questo debba contenere l'elezione o la dichiarazione di domicilio; tuttavia - ed il punto è decisivo - quest'ultimo adempimento è previsto al fine di consentire la notifica del "decreto di citazione a giudizio. Dunque: l'elezione e la dichiarazione di domicilio sono necessarie - sia che si proceda in presenza, sia che si proceda in absentia -, "solo quando" si debba effettuare la notifica del decreto di citazione a giudizio, ovvero solo quando si propone la prima impugnazione.
Si ritiene, cioè, che il richiamo al decreto di citazione a giudizio effettuato dall'art. 581 c.p.p. commi 1-ter ed 1-quater non sia "atecnico" (contra sez. 5, n. 39166 del 4 luglio 2023, ric. Nappi.), ma sia invece specificamente diretto ad accelerare la notifica del decreto di citazione in appello garantendo l'effettiva conoscenza del passaggio di fase ed il diritto a partecipare ad un giudizio che si concluda in tempi ragionevoli.
Il comma 1-ter dell'art. 581 c.p. non disciplina l'unico caso in cui in Cassazione è necessario notificare l'avviso di udienza all'imputato, e non solo al difensore, ovvero quello in cui il ricorrente è difeso d'ufficio (art. 613 c.p.).
Benché possa rinvenirsi una assonanza tra la notifica dell'avviso della udienza fissata per il giudizio di cassazione e la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, poiché entrambe le notifiche sono destinate all'imputato personalmente, deve ritenersi che la causa di inammissibilità prevista dalla norma non sia estensibile - in assenza di qualsivoglia supporto letterale - al giudizio di cassazione che si svolge nei confronti di un imputato difeso ex officio.
Quest'ultimo dovrà pertanto conferire, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare al suo difensore d'ufficio, ma potrà non eleggere, o dichiarare, il domicilio.
1.6. In conclusione: il collegio ritiene che l'art. 581 c.p.p., comma 1-quater disciplini, in via generale, "l'impugnazione dell'assente" e contribuisca a strutturare lo statuto del processo in absentia progettato dalla riforma c.d "Cartabia". Si tratta di un adempimento informato dalla necessità di proteggere il processo dalla rescissione, coerente con le convergenti indicazioni che provengono dal diritto convenzionale ed eurounitario: il mandato consente, infatti, di ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'assente "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione.
Tale inquadramento consente di ritenere che il "mandato ad impugnare" debba essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell'appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione, dato che la necessità di controllare la consapevolezza della progressione processuale in capo all'imputato persiste anche in relazione al giudizio di legittimità che "concluda" il percorso processuale di cognizione (per l'esclusione della operatività della norma nel giudizio cautelare: Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, EI Naji, Rv. 284645).
L'elezione o la dichiarazione di domicilio devono essere, invece, allegate, anch'esse a pena di inammissibilità, solo quando l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio: dunque solo quando si propone un atto di appello, nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio.
1.7. Nel caso in esame il difensore, privo di mandato, ha proposto ricorso diretto per cassazione: l'impugnazione secondo quanto previsto dall'art. 582 c.p.p., comma 1- quater deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.