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Istanza di restituzione in termini si converte in rescissione del giudicato? (Cass. 863/22)

19 gennaio 2022, Cassazione penale

L'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis c.p.p., non può essere riqualificata nel rimedio della richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., trattandosi di istituti che implicano presupposti e conseguenze giuridiche diversi.


Cassazione penale

sez. IV, ud. 3 dicembre 2021 (dep. 13 gennaio 2022), n. 863
Presidente Ciampi – Relatore Costantini

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 25/11/2021, la Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile la richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. avanzata da O.H. per la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Verona, in data 29/09/19.

Osservava la Corte territoriale che, poiché nel procedimento in esame aveva trovato applicazione la disciplina di cui alla L. n. 67 del 2014 e l'imputato era stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., il rimedio applicabile al caso di specie era quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 62-ter c.p.p. e non quello della restituzione in termini, applicabile esclusivamente ai procedimenti contumaciali celebrati anteriormente alla riforma di cui alla citata legge.

Ciò premesso, la Corte di appello, in considerazione della diversità del petitum tra le due istanze, dichiarava inammissibile la richiesta, in ossequio all'orientamento di legittimità che esclude la possibilità di riqualificare la rescissione del giudicato in restituzione in termini (Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, De Maio, Rv. 269665 - 01), con conseguente esclusione anche della possibilità dell'operazione inversa.

2. Avverso la indicata sentenza ricorre l'O. deducendo con un unico motivo di ricorso violazione di legge. Si evidenzia che sulla questione si registrano pronunce di legittimità che hanno affermato che, qualora venga erroneamente presentata un'istanza di rescissione del giudicato, questa può e deve, comunque, anche d'ufficio, essere convertita e/o riqualificata in incidente di esecuzione, dando così rilievo alla reale volontà dell'istante. Si osserva quindi che, nel caso di specie, risultando chiara la volontà dell'O. , la Corte di appello avrebbe dovuto procedere d'ufficio alla riqualificazione e/o conversione dell'istanza di restituzione in termini in una richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost..

3. Il Sostituto Procuratore Generale, con requisitoria scritta, richiamando un recente orientamento di legittimità che ammette la conversione dell'istanza di restituzione in termini in quella di rescissione del giudicato, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.

2. Sul tema è utile rammentare che, come da tempo chiarito dal Supremo consesso, nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis c.p.p., come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, deve trovare applicazione l'istituto della rescissione del giudicato introdotto dall'art. 11, comma 5 della cit. legge, mentre la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione, dettata dall'art. 175 c.p.p., comma 2, continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della indicata legge che ha introdotto il processo in assenza (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01, e, più di recente, Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01).

Ciò in considerazione del fatto che la nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter c.p.p., ora sostituito dall'art. 629-bis c.p.p., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione. Nel caso di specie, dunque, poiché l'imputato era stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., non vi è dubbio che l'unico rimedio disponibile al fine di far valere la mancata conoscenza del processo fosse quello della rescissione del giudicato e non quello di cui all'art. 175 c.p.p..

2. La questione è allora stabilire se, come richiesto con l'odierno ricorso, l'istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. presentata dal ricorrente potesse essere convertita in quella di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p..

3. Sul punto, come evidenziato dal Procuratore Generale, si registra un recente arresto di legittimità secondo il quale l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis c.p.p., come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile, costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020 (dep. 19/01/2021), H., Rv. 280346 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha escluso la riqualificazione del mezzo di impugnazione, in quanto il ricorso era stato presentato dal difensore non munito di procura speciale, mentre la richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale).

3.1 Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale posizione non possa essere condivisa alla luce della diversità ontologica dei due rimedi. Si deve, infatti, considerare che l'istanza di restituzione nel termine per impugnare non può essere compresa nella categoria degli atti di impugnazione, "trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria dell'impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Ed invero, l'istituto giuridico in esame, pur declinandosi anche quale rimedio contro il provvedimento conclusivo al fine della proposizione della impugnazione, non è solo a ciò funzionale e non costituisce un rimedio impugnatorio essendo pacifica la sua natura di rimedio eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento abbia determinato l'estinzione di un potere, essendo decorso il termine perentorio stabilito per il suo esercizio così che le parti siano poste nella condizione di esercitare effettivamente i diritti loro attribuiti ex lege" (Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726 - 01).

Per contro, non vi è dubbio circa la natura di mezzo di impugnazione, seppure straordinario, del rimedio rescissorio in quanto volto ad ottenere il travolgimento del giudicato (in tal senso Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01).

Rispetto al rimedio della restituzione in termini, pertanto, non può trovare applicazione il principio della conservazione dei mezzi di impugnazione consacrato nell'art. 568 c.p.p., comma 5, e invocato dalla difesa, dovendosi rammentare che, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, l'istituto disciplinato da tale norma non può trovare una applicazione generalizzata, ma è operante per il solo settore delle impugnazioni, in riferimento a provvedimenti impugnabili e per rimediare ad eventuali errori di attribuzione del nomen iuris in cui sia incorso il proponente, che abbia manifestato la volontà di chiedere la rivalutazione e la modifica della decisione sfavorevole, consentendo al giudice competente di operare la corretta qualificazione giuridica dell'atto.

Per tali ragioni, la riferibilità del principio di conservazione dell'atto giuridico, come sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito è stata da tempo affermata dalle Sezioni Unite che hanno conseguentemente escluso la possibilità di qualificare il ricorso per cassazione come incidente di esecuzione (Sez. U, n. 27 del 24/11/1999 (dep. 2000), Magnani, Rv. 215212).

3.2 Le stesse Sezioni Unite, con la citata sentenza "Burba", nel decidere in merito ad un caso analogo, ma inverso rispetto a quello oggi all'esame, in cui si chiedeva la conversione dell'istanza di rescissione del giudicato in restituzione in termini, hanno evidenziato che i due rimedi, pur avendo una comune causa petendi - quella della asserita non conoscenza del procedimento penale - hanno, tuttavia, un diverso petitum, essendo il rimedio di cui all'art. 629-bis c.p.p. diretto esclusivamente alla rescissione del giudicato, con conseguente richiesta di revoca della sentenza di appello e di trasmissione degli atti al giudice di primo grado per lo svolgimento di un nuovo giudizio ed avendo, invece, il rimedio della restituzione in termini, una funzione strumentale rispetto alla successiva impugnazione (nello stesso senso Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, De Maio, Rv. 269665 - 01; Sez. 1, n. 23426 del 15/04/2015, Lahrach, Rv. 263794 - 01). Si deve, dunque, affermare che l'istanza di restituzione nel termine, proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis c.p.p. non può essere riqualificata nel rimedio della richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., trattandosi di istituti che implicano presupposti e conseguenze giuridiche diversi.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.