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Massaggio benessere non è reato (Tr. Firenze 30/7/2018)

30 luglio 2018, Tribunale di Firenze

L'art. 348 c.p. sanziona la condotta di chi eserciti abusivamente una professione per la quale è prescritta una speciale abilitazione dello Stato: ma il semplice massaggio non può essere ritenuto propriamente una cura dei dolori riservata ad una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione dello Stato.

Se i massaggi sono destinati a dare sollievo a patologie vere e proprie, quali distorsioni o sciatolombalgie, sono richieste adeguate conoscenze tecniche, la cui effettuazione è riservata a titolari di specifica abilitazione, per la delicatezza della funzione e l'idoneità ad incidere sulla salute delle persone. Tale finalità terapeutica distingue questo tipo di funzioni dall'attività liberamente esercitabile da chiunque, a scopo meramente distensivo.

 

 

 

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE PENALE - IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

 30/07/2018

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ilaria Zucconi, ha pronunciato

SENTENZA

nei confronti di

P.C., nato a F. il (...), ivi residente in P.zza M. n. 60, difeso di fiducia dall'avv. LF, del Foro di Firenze

Libero, assente

Imputato

In ordine al reato p. e p. dall'art. 348 c.p. per avere abusivamente eservitato l'attività di fisioterapista e di massaggiatore estetico, senza aver conseguito la necessaria abilitazione e senza essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. n. 741 del 1994 (per quanto riguarda le pratiche fisioterapiche) e dei requisiti previsti dalla L.R. Toscana n. 28 del 2004 (per quanto riguarda le pratiche estetiche).

In Firenze, fino al gennaio 2014.

Svolgimento del processo


Con decreto emesso il 27/11/2015, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze citava a giudizio P.C., per rispondere del reato rubricato in epigrafe per l'udienza di smistamento 5/7/2016 nella quale il giudice, dichiarata l'assenza dell'imputato, apriva il dibattimento ed ammetteva le istanze istruttorie delle parti. All'udienza del 2/3/2017, revocata la dichiarazione di assenza dell'imputato, presente, venivano sentiti i testi S.A.G., L.S., L.P.M.; veniva acquisita documentazione e CD-ROM prodotti dal PM. All'udienza del 30/11/2017 venivano sentiti i testi C.M. e D.M.M.S.. All'odierna udienza è stata acquisita documentazione prodotta dalla difesa; il giudice ha quindi dichiarato chiuso il dibattimento e le parti hanno discusso il processo rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe; il giudice, al termine della Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo della sentenza con motivazione a 90 giorni.

Motivi della decisione
Ritiene il giudice che l'istruttoria dibattimentale non abbia fornito elementi sulla cui base ritenere provata oltre ogni, ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.

La teste S.A.G. ha riferito che nel 2014 venne contattata da un giornalista di "Striscia la Notizia" per un servizio teso a scoprire se effettivamente un soggetto facesse massaggi senza avere le autorizzazioni necessarie; quindi telefonò a questo soggetto e prese appuntamento nel quale, dopo aver posizionato la borsa con la telecamera nascosta, fece un massaggio di 2 ore pagando 20 Euro.

Il teste L.S., in servizio presso il Commissariato Rifredi-Peretola di Firenze, ha riferito che l'attività di accertamento sul P. partì da una segnalazione confidenziale di presunta attività di massaggi in un'abitazione; vennero ritrovati dei volantini nella zona di P.zza M. dove certo C. si proponeva per massaggi a domicilio; ha precisato che non vennero effettuati accertamenti presso l'appartamento.

Il teste L.P.M., in servizio presso il NAS CC di Firenze, ha riferito che furono delegati dalla Procura, a seguito di segnalazione del Commissariato di Rifredi, ad effettuare accertamenti su un'attività svolta dal P. in P.zza M. presso la propria abitazione; fecero quindi una serie di appostamenti sotto l'abitazione, per verificare se c'era afflusso, per una ventina di giorni, un paio di ore per volta, ma non notarono niente di particolare; poi andò in onda su "Striscia la Notizia" un filmato, che loro acquisirono, che ritraeva un soggetto - nel quale venne riconosciuto il P., dato che stavano svolgendo appunto accertamenti su di lui - che effettuava un massaggio senza tecnica particolare; ha quindi precisato che, nella fase di appostamento, non vide i volantini pubblicitari che invece sapeva essere stati trovati dal commissario C., mentre vide il sito che pubblicizzava massaggi; il L.P. ha poi precisato che i massaggi estetici o rilassanti possono essere effettuati da chi abbia il titolo di estetista ed occorre che i locali nei quali vengono effettuati abbiano l'abilitazione della Regione Toscana; possono essere effettuati al domicilio dell'esercente, se autorizzato, ma non al domicilio del cliente; per effettuare invece i massaggi fisioterapici ci vuole il titolo di fisioterapista; dai controlli che effettuarono emerse che il P. non aveva alcun titolo né l'abitazione aveva avuto alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in questione.

Controesaminato dalla difesa, il L.P. ha riferito che non si recarono all'interno dell'abitazione del P. e quindi non poteva affermare se l'abitazione che si vedeva nelle immagini del filmato di "Striscia la Notizia" fosse quella del P.; ha precisato che le informazioni sulla mancanza di titoli e di autorizzazioni da parte del P. vennero raccolte presso il Comune via telefono e che chiesero a dei vicini, anche negozianti, se avessero notato qualcosa, ma nessuno fece riferimento all'abitazione del P. e che sul campanello dell'abitazione era scritto solo il cognome "P.".

Il teste C., M., ispettore superiore della Polizia di Stato presso la Questura di Firenze ha riferito che gli accertamenti sul P. vennero effettuati a seguito del fatto che una residente nel medesimo palazzo si presentò al Commissariato riferendo che le auto parcheggiate nella piazza erano state riempiti di biglietti da visita e volantini che pubblicizzavano dei massaggi; effettivamente furono trovati questi volantini, nei quali, appunto, il P. di proponeva per effettuare massaggi a sole donne ed indicava un numero di cellulare; il C. contattò telefonicamente la Regione Toscana ed accertò che il P. non era in possesso di alcuna abilitazione professionale per i tipi di massaggi che pubblicizzava; ha precisato che i volantini ed i biglietti da visita vennero rinvenuti nella corte privata del palazzo dove si trovava l'appartamento del P..

La teste D.M.M.S. ha riferito che all'epoca dei fatti era figurante televisiva per Mediaset; nel novembre 2014 venne a Firenze perché erano giunte al programma segnalazioni di un falso massaggiatore. P.C.; attraverso la pagina F. dello stesso, dove appunto venivano pubblicizzati questi messaggi, reperirono il suo numero di telefono, lo chiamarono e prese appuntamento; recatasi all'appuntamento riferì al P. di problemi alla cervicale ed al primo incontro fecero una chiaccherata e poi le guardò la zona da trattare; il P. riceveva nella sua abitazione, e nella stanza adibita ai trattamenti c'era un lettino ed un elettrostimolatore che usava per effettuarli; alla seconda seduta si sottopose al massaggio, che però si estese a parti del corpo che non avevano nulla a che fare con la cervicale da lei lamentata.

L'art. 348 c.p. sanziona la condotta di chi eserciti abusivamente una professione per la quale è prescritta una speciale abilitazione dello Stato.

Dalle dichiarazioni dei testi emerge che l'imputato ha sicuramente svolto due sedute di massaggio, una sulla S. e l'altra sulla D.M.; nessun dubbio può esservi sulla identificazione nel P. del soggetto che nei filmati effettua questi massaggi in quanto la corrispondenza tra i due soggetti è stata accertata dal teste L.P., che visionò i filmati e vi riconobbe il P., figura a lui presente in quanto stava effettuando indagini su di lui.

Non è invece stato possibile accertare se i locali dove tali massaggi vennero effettuati fossero quelli dell'abitazione del P., dato che nessun appartenente alle forze dell'ordine impegnate negli accertamenti relativi al segnalato esercizio abusivo in questione è mai entrato in tale abitazione.

Oltre a ciò, non è emerso nient'altro, relativamente all'effettivo svolgimento in maniera non sporadica di tale attività da parte del P. e, soprattutto, relativamente a quale tipo di massaggi venisse da egli effettivamente proposto e svolto.

Quanto al primo aspetto, infatti, è emerso nessun particolare movimento è stato notato intorno al palazzo dove si trovava l'abitazione del P. dagli appostamenti delle forze dell'ordine durati una ventina di giorni; i negozianti vicini, interpellati dalle stesse forze dell'ordine, non sapevano niente sul P..

Quanto al secondo aspetto, deve rilevarsi come recentemente la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di affermare che (Cass. Pen., Sez. VI, n. 50063/2015), "il semplice massaggio non può essere ritenuto propriamente una cura dei dolori riservata ad una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione dello Stato"; ove invece "i massaggi erano destinati a dare sollievo a patologie vere e proprie, quali distorsioni o sciatolombalgie ... si trattava dunque di massaggi richiedenti adeguate conoscenze tecniche, la cui effettuazione è riservata a titolari di specifica abilitazione, per la delicatezza della funzione e l'idoneità ad incidere sulla salute delle persone. Tale finalità terapeutica distingue questo tipo di funzioni dall'attività liberamente esercitabile da chiunque, a scopo meramente distensivo".

Nel caso oggetto del processo, se è vero che la D.M. ha riferito che disse al P. di avere problemi di cervicale, è però anche emerso che il massaggio che egli effettuò sulla stessa era, come riferito dal teste L.P., che visionò il filmato relativo, "senza nessuna tecnica particolare, un massaggio che tende più a sfiorare il corpo che a dare qualcosa di particolare, ...., potremmo definirlo un massaggio di benessere ... ".

Peraltro, nei volantini pubblicitari acquisiti agli atti all'udienza del 2/3/2017, viene fatto riferimento esclusivamente a massaggi estetici, antistress ed antietà; così come nella pagina facebook acquisita alla medesima udienza; nessun riferimento viene fatto a massaggi curativi o in grado di risolvere veri problemi fisici.

Dunque, conclusivamente, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il P. effettuò due massaggi, in uno dei quali la "cliente" (la D.M.) gli illustrò i suoi problemi di cervicale, ma il massaggio fu poi senza alcuna tecnica particolare; non è invece emerso che il P. abbia effettuato ulteriori massaggi né che abbia effettuato massaggi curativi e non meramente di benessere.

Non potendo, dunque, ritenersi raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'effettivo abusivo svolgimento, da parte del P., di una attività che richiedesse un'abilitazione professionale, si impone a questo giudice una pronuncia di assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli, seppur con formula dubitativa.

P.Q.M.
Visto l'art. 530, c. 2, c.p.p.

ASSOLVE

P.C. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, 3 comma c.p.p., indica il termine di giorni 90 dalla pronuncia per il deposito della motivazione.

Così deciso in Firenze, il 17 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2018.

 

Così deciso in Firenze, il 17 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2018.