Non costituisce valida elezione di domicilio, attesa la formalità richiesta dal legislatore, la dichiarazione firmata, depositata o fatta pervenire in cancelleria senza autentica del difensore.
Dichiarazione o elezione di domicilio devono essere manifestazioni di volontà chiare ed inequivoche, avendo il dichiarante l’onere di indicare il luogo per le notifiche in maniera tale da escludere ogni possibilità di equivoco su punto.
Corte di Cassazione
sez. II Penale, sentenza 14 luglio – 12 agosto 2020, n. 23898
Presidente Rago – Relatore Perrotti
Ritenuto in fatto
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Pescara in data 6 novembre 2017- propone ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia all’uopo già nominato, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1.1. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 179 c.p.p., comma 1, art. 185 c.p.p. e art. 601 c.p.p., comma 1, avendo la Corte territoriale notificato (in data 8 agosto 2019) il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado (udienza del 30 settembre 2019) presso il primo domicilio eletto dall’imputato (studio del difensore di fiducia revocato, che lo aveva assistito in primo grado), laddove con dichiarazione autenticata dal difensore di fiducia e depositata in cancelleria 11 marzo 2018 (20 giorni prima del deposito dei motivi di gravame) l’imputato dichiarava il proprio domicilio in (omissis) (luogo di residenza), revocando sia la nomina del precedente difensore di fiducia, che la precedente elezione di domicilio (all. 1 al ricorso);
1.2. inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e, art. 125 c.p.p., comma 3), con riferimento al riconoscimento dei delitti di rapina, lesioni aggravate ed estorsione tentata, cui ai capi A, B e C della rubrica, per avere la Corte riconosciuto i fatti contestati ed attribuito le conseguenti responsabilità in assenza di concreti ed attendibili elementi probatori, avendo il giudice del merito irragionevolmente escluso tutte le argomentazioni difensive svolte sul punto con i motivi di impugnazione e fondate sulla congrua e logica analisi critica di tutte le evidenze portate all’attenzione della giurisdizione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso di natura procedurale ed assoluta aspecificità del secondo, che non esplicita critica specifica al puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata, ed anzi si caratterizza per la mera riproposizione di argomentazioni già proposte al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte.
2. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la nullità, assoluta ed insanabile (art. 179 c.p.p., comma 1), della notifica all’imputato appellante del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado (regolare quella relativa al giudizio di primo grado), indirizzata verso il domicilio del precedente difensore di fiducia, ove l’imputato risultava elettivamente domiciliato nel corso del giudizio di primo grado.
2.1. Come emerge dall’esame degli atti accessibili alla Corte in ragione degli errores in procedendo denunciati con i motivi di ricorso (comunque allegati in copia), il ricorrente in data 1 marzo 2018, successivamente al deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado (5.1.2018) e prima del deposito dei motivi di appello (20.3.2018), aveva depositato agli atti del fascicolo processuale di primo grado una dichiarazione di nomina del nuovo difensore di fiducia (avv. MF), con revoca del difensore precedentemente nominato e nuova elezione di domicilio "eleggo domicilio a tutti gli effetti di legge presso il domicilio così come testè indicato revocando formalmente ogni precedente elezione e/o dichiarazione di domicilio nonché nomina di altro difensore".
Dichiarazione che, se certamente ha la funzione di manifestare la volontà dell’imputato di ricevere ogni notificazione e comunicazione presso un nuovo domicilio, deve rivestire determinate forme rituali, precisamente scandite all’art. 162, comma 1.
Il legislatore processuale impone in primo luogo che tali manifestazioni di volontà siano chiare ed inequivoche, avendo il dichiarante l’onere di indicare il domicilio per le notifiche in maniera tale da escludere ogni possibilità di equivoco su punto (Sez. 3, n. 42971, del 7/7/2015, Rv. 265390; Sez. 2, n. 8397, del 10/11/2015, Rv. 266070; Sez. 2, n. 7834, del 28/1/2020, Rv. 278247).
Orbene, non pare che la elezione di domicilio depositata dal difensore presso la cancelleria del giudice di primo grado assolva un tale onere, atteso che non chiarisce se "... il domicilio così come testè indicato..." si riferisca alla sua residenza ((omissis) ) ovvero all’indirizzo dello studio del difensore appena nominato ((omissis) ). Siffatta elezione appare dunque non idonea allo scopo, per manifesta equivocità della indicazione.
Ma v’è di più: le formalità indicate all’art. 162 c.p.p., comma 1, impongono che la dichiarazione e l’elezione di domicilio siano raccolte a verbale o siano spedite per telegramma o per lettera raccomandata, con firma dell’imputato autenticata dal notaio o dal difensore. Il comma 2 consente poi che tali dichiarazioni possano esser fatte anche presso la cancelleria del tribunale del luogo ove l’imputato si trova.
Consegue che non costituisce valida elezione di domicilio, attesa la formalità richiesta dal legislatore, la dichiarazione depositata o fatta pervenire in cancelleria senza l’osservanza delle predette indicazioni (Sez. 6, n. 33085, del 12/6/2003, Rv. 226665: nella specie la Corte non ha ritenuto che fossero osservate le formalità previste, in quanto mancava la verbalizzazione del cancelliere e non vi era l’autentica della sottoscrizione dell’imputato). La nota depositata in cancelleria il 1 marzo 2018 reca invece solo la sottoscrizione dell’imputato, quella del difensore, ma difetta della autenticazione della prima da parte del secondo.
In assenza pertanto di valida elezione di domicilio, appare corretta la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il precedente domicilio eletto. Peraltro il detto decreto risulta ritualmente notificato anche al nuovo difensore di fiducia, che sebbene avvisato della data dell’udienza di appello non ha ritenuto di comparire in udienza per eccepire la (ritenuta) invalidità della citazione a giudizio dell’imputato. Il che, trattandosi - ove sussistente - di una nullità di ordine generale, ma a regime intermedio (art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 180 c.p.p.), inibisce comunque la ammissibilità della censura non coltivata dal difensore di fiducia nel corso di quella fase del giudizio (Sez. U., n. 58120, del 22/06/2017, Rv. 271771).
3. Quanto al motivo di ricorso articolato in tema di accertamento della responsabilità, deve ribadirsi che, a fronte del logico argomentare della Corte di merito (in forma consonante alla motivazione del giudice di primo grado), fondato sul narrato della persona offesa e dalle altre prove dichiarative consonanti assunte nel corso del dibattimento di primo grado, si palesano del tutto inammissibili i motivi di ricorso spesi nel merito dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato. E tanto, anche in ragione della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale. Vanno così qualificate le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente:- non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 3.1. Peraltro la lettura delle censure svolte con detti motivi palesa mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili "non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato" (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo "non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato" (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Più in particolare, si è ritenuto "inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l’inammissibilità del ricorso per cassazione "i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato" (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte "frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito" (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 3.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che, in assenza di qualsivoglia elemento di sospetto sulla attendibilità dei testi d’accusa escussi in primo grado e sulla genuinità del narrato, le descrizioni del fatto si integrano perfettamente tra loro, convergendo verso la indicazione dell’imputato come concorrente nelle condotte illecite descritte in imputazione. Tali integrate narrazioni non possono subire smentita dalle censure svolte con i motivi di ricorso, che vorrebbero privilegiata una lettura alternativa dei fatti inconciliabile con il narrato e con il logico dipanarsi degli accadimenti verificatisi.
3.3. I motivi di ricorso tendono dunque a sollecitare questa Corte verso una inammissibile rivisitazione delle risultanze istruttorie, dovendo invece ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
4. Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.
4.2. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.