Paragonare un bambino a un "animale", inteso addirittura come "oggetto" visto che il padre ne viene definito "proprietario", è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo e scaduto il livello espressivo soprattutto sui social media, conserva intatta la sua valenza offensiva e inegra quindi il reato di diffamazione.
Corte di Cassazione
sezione V PENALE
Sentenza 27 maggio -26 luglio 2019, n. 34145
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria -Presidente -Dott. BELMONTE Maria Teresa -Consigliere -Dott. ROMANO Giulio -Consigliere -Dott. SCORDAMAGLIA Irene -Consigliere -Dott. MOROSINI E. M. -rel. Consigliere -ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;nel procedimento a carico di:G.S., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 03/10/2018 del GIUDICE di PACE di LECCE;
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;nel procedimento a carico di:G.S., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 03/10/2018 del GIUDICE di PACE di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Leo Giovanni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con il rinvio.
Uditi i difensori delle parti civili avv. PC, e avv. LC che hanno concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Udito il difensore dell'imputato, avv. GG, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Lecce ha assolto, per insussistenza del fatto, G.S. dal reato di cuiall'art. 595 c.p., allo stesso contestato per avere offeso la reputazione del minore L.D., scrivendo su una chat Whatsapp del gruppo del condominio: "volevo solo far notare al proprietario dell'animale ciò che è stato procurato al volto di mia figlia. Domani al rientro del turno lavorativo prenderò le dovute precauzioni".
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica di Lecce articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge.
Il fatto contestato rientrerebbe nel paradigma di cui all'art. 595 c.p., in considerazione della indubbia la portata offensiva del termine "animale" che sarebbe stato invece erroneamente esclusa dal giudice. Motivi della decisione1.
Il ricorso è fondato.
3. In forza della ricostruzione offerta dal giudice di pace, non contestabile in questa sede, il fatto "si concretizza nel sostantivo "animale" utilizzato (dall'imputato) per indicare in maniera spregiativa il bambino che avrebbe procurato la ferita al volto della figlia del prevenuto" (seconda pagina della sentenza impugnata).Fermo ciò, il giudice di merito esclude che tale espressione, seppure inappropriata od eccessiva, possieda "valenza di offesa dell'altrui reputazione".
4. L'affermazione è errata.
In realtà è vero il contrario.
La frasepresenta un immediato contenuto offensivo espresso dalla parola "animale" riferita a un bambino.
E' vero che la recente giurisprudenza di legittimità ha mostrato alcune "aperture" verso un linguaggio più diretto e "disinvolto", ma è altrettanto vero che talune espressioni presentano ex se carattere insultante.
Sono obiettivamente ingiuriose quelle espressioni con le quali si "disumanizza" la vittima, assimilandola a cose o animali (Sez. 5, n. 42933 del 29/09/2011, Gallina, in motivazione).
Paragonare un bambino a un "animale", inteso addirittura come "oggetto" visto che il padre ne viene definito "proprietario", è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo e scaduto il livello espressivo soprattutto sui social media, conserva intatta la sua valenza offensiva.
4. Discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Lecce per nuovo esame.
Poichè nel processo penale l'obbligo della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, la quale, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame, nell'ipotesi di ricorso del pubblico ministero la parte civile, pur avendo il diritto di intervenire, non può ottenere la rifusione predetta all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ferma restando la possibilità di far valere le proprie ragioni nel corso ulteriore del processo (Sez. 2, n. 2888 del 27/02/1997, Maiolino, Rv. 207559 -01).
La minore età della persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Lecce per nuovo esame. Nulla per le spese della parte civile.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019