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Rettifica anche incompleta esaurisce rimedio contro notizie false in trasmissione RAI (Tr. Roma, 28912/20)

25 settembre 2020, Tribunale di Roma

Non spetta al giudice della rettifica valutare se la notizia vera, per come complessivamente resa nelle due trasmissioni anche a seguito della rettifica, possa essere integrata o precisata, dato che la norma prevede esclusivamente che la notizia sia (oggettivamente) contraria al vero nel suo nucleo essenziale, cosa che nella specie non è. 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE

n. cronol. 28912/2020 del 25/09/2020

RG n. 40043/2020


nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni
dott. Francesco Crisafulli
dott.ssa Damiana Colla

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 40043 dell'anno 2020, e vertente

TRA

RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., con il patrocinio dell’Avv.to CM ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Bastioni di Porta Nuova, n. 21

PARTE RECLAMANTE

E
ASSOCIAZIONE BENEFICA DI SOLIDARIETA’ CON IL POPOLO PALESTINESE e ASSOCIAZIONE PALESTINESI IN ITALIA, entrambe con il patrocinio degli Avv.ti Dario Rossi, Fausto Gianelli e Pierluigi Panici ed elettivamente domiciliate in Roma, Via Germanico, 172, presso lo studio di quest’ultimo
PARTE RECLAMATA

nonchè

ASSOCIAZIONE NUOVA UDAI e UNIONE DELLE COMUNITA’ EBRAICHE ITALIANE (UCEI), entrambe con il patrocinio degli Avv.ti MDC e RF ed elettivamente domiciliate in Milano, Viale Piave, n. 26, presso il loro studio

INTERVENIENTI

OGGETTO: reclamo avverso provvedimento ex art. 700 cpc.

Con reclamo tempestivamente depositato la RAI ha chiesto, in riforma del provvedimento ex art. 700 cpc emesso il 3/4.8.2020 nel procedimento n. 31253/2020 rg. introdotto dalle associazioni reclamate, di revocare l’ordinanza cautelare reclamata e, per l’effetto, di
rigettare il ricorso delle associazioni, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio cautelare.

In particolare, ha esposto che il provvedimento reclamato ha ingiustamente ordinato alla Rai di trasmettere, nel corso della prima puntata utile del programma “L’eredità” una rettifica del seguente tenore “il diritto internazionale non riconosce Gerusalemme quale capitale dello Stato di Israele”, in contrasto con quanto disposto dall’art. 32 quinquies delTU Radiotelevisione (d.lgs. n. 177/05), il quale prevede tale rimedio per il caso in cui una persona si ritenga lesa “nei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali, da trasmissioni contrarie a verità”.

A tal fine, ha dedotto la violazione da parte del giudice di prime cure della norma citata, la quale prevede la possibilità di rettifica unicamente in relazione ad una notizia non vera, laddove l’emittente televisiva aveva rispettato tale parametro, fornendo una notizia vera nel corso della trasmissione del 5.6.2020, nella quale il conduttore aveva già provveduto a rettificare la precedente informazione resa nella precedente puntata del 21.5.2020, nella quale Gerusalemme era stata indicata nel gioco a quiz quale capitale dello Stato di Israele. Ha evidenziato che il giudice – avendo considerato non efficace la rettifica effettuata il 5.6.2020 - aveva erroneamente avallato il testo di una rettifica che costituiva piuttosto una integrazione informativa ed una precisazione relativa al mancato riconoscimento di Gerusalemme quale capitale dello Stato di Israele da parte del diritto internazionale, laddove invece la rettifica televisiva deve avere ad oggetto unicamente il ripristino della verità a fronte di una informazione oggettivamente falsa (non corrispondente al vero), nel rispetto di quanto sancito dall’art. 10 CEDU riguardo alla libertà di informazione.

In tale prospettiva, la reclamante ha dunque sostenuto di avere fornito una notizia vera, nel momento in cui il conduttore televisivo ha affermato in trasmissione “Sulla questione però esistono posizioni diverse. Alla luce di ciò riteniamo di non dover entrare, noi che non ne abbiamo titolo, in una disputa così delicata ...e per questo, ai fini del gioco, consideriamo nulla questa domanda”.

Da ultimo, ha sostenuto che le risoluzioni ONU poste dal giudicante a fondamento del ritenuto mancato riconoscimento di Gerusalemme quale capitale di Israele da parte del diritto internazionale, non essendo vincolanti, possono difficilmente costituire fonti del diritto internazionale, con ogni conseguenza sul contenuto dell’ordine di rettifica impartito in via cautelare alla RAI, in termini di non verità della notizia.

Le associazioni reclamate si sono costituite telematicamente il 18.9.2020 chiedendo, previa declaratoria dell’inesistenza di un interesse ad intervenire in capo alle associazioni
intervenute, il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento cautelare contenente l’ordine di rettifica, con vittoria di spese del giudizio di reclamo, anche nei confronti delle intervenienti, da distrarsi.

Hanno lamentato la mancata notifica del decreto datato 3.9.2020 (reso in pari data del decreto di fissazione di udienza) con il quale è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in corso, con la conseguente non imputabilità del ritardo nella tardiva richiesta di trattazione orale telematicamente depositata il 16.9.2020 (e rigettata dal collegio il 18.9.2020).

Hanno sostenuto il difetto di legittimazione ad intervenire delle associazioni UDAI e UCEI, in ragione delle loro finalità statutarie esclusivamente culturali, religiose, organizzative e di promozione delle relazioni con Israele, le quali prescindono dalla localizzazione geografica della capitale di Israele e dalle relative questioni politico- giuridiche.

Nel merito hanno dedotto la falsità della notizia che Gerusalemme sia oggetto di “disputa” e che la questione sia “controversa”, per come fornita dal conduttore della trasmissione nella puntata del 5.6.2020, essendo la città soggetta, secondo il diritto internazionale, ad uno status giuridico speciale (risoluzioni ONU, risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e parere consultivo della Corte di Giustizia dell’AIA , secondo il quale “Israele è obbligato a porre termine alle violazioni del diritto internazionale di cui è l’autore ...” e “Tutti gli Stati sono obbligati a non riconoscere la situazione illecita derivante dalla costruzione del muro ...”) e non essendo la medesima la capitale dello Stato di Israele.

Le reclamate sostengono dunque che essendo tali ultime informazioni vere, sarebbero false (e quindi contrarie al vero e fuorvianti e non solo incomplete) tanto le affermazioni rese nella puntata del 21.5.2020, quanto quelle oggetto della rettifica effettuata dalla RAI il 5.6.2020.

Relativamente al valore di fonti del diritto internazionale delle risoluzioni ONU analiticamente riportate nello scritto difensivo (con particolare riferimento alla n. 72/40 del 21.12.2017 con la quale l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato la condanna della decisione degli USA del 6.12.2017 di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele), leassociazioni reclamate hanno sostenuto che Israele ha aderito allo Statuto dell’ONU, accettando quindi l’autorità delle decisioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza e della Corte Internazionale di Giustizia adottate a norma dello Statuto ONU, decisioni aventi valore giuridico tanto per lo Stato di Israele, tenuto a ripristinare la legalità rispetto all’occupazione dei territori palestinesi, quanto per gli altri stati membri dell’ONU, tenuti a non riconoscere le condotte israeliane basate sull’illegalità e tra queste la scelta di eleggere Gerusalemme a propria capitale.

Tra le fonti di diritto internazionale devono quindi essere ricompresi, ad avviso delle associazioni reclamanti, lo Statuto dell’ONU, i trattati, le consuetudini, le risoluzioni dell’Assemblea e del Consiglio di Sicurezza, fonti alle quali anche lo Stato italiano è tenuto ad adeguarsi, per come riconosciuto dal giudice di prime cure, nella parte in cui ha affermato che anche lo Stato italiano ha approvato la risoluzione ONU del 6.12.2017 che condanna la decisione di Israele di stabilire a Gerusalemme la propria capitale.

Con comparsa depositata il 20.8.2020, premessa la propria legittimazione ad intervenire in base alle proprie finalità statutarie, ha spiegato intervento adesivo ex art. 105, secondo comma, cpc l’Associazione Nuova UDAI (UDAI), sostenendo le ragioni della RAI ed essendo il proprio interesse sorto a seguito dell’ordine di rettifica imposto alla RAI dalgiudice di prime cure, il quale, ove eseguito, diffonderebbe una notizia integrativa falsa rispetto a quella già fornita (anche a seguito della rettifica già effettuata), peraltro sul servizio pubblico e nell’ambito di un programma di intrattenimento ampiamente seguito. Ha sostenuto, oltre a ribadire le considerazioni poste a fondamento del reclamo, che la notizia di Gerusalemme quale capitale di Israele è vera, nel senso che tale stato nel libero esercizio dei suoi poteri sovrani ha eletto questa città quale sua capitale, ponendovi la sede del governo e delle principali istituzioni nazionali, sebbene tale capitale non sia riconosciuta dalla maggior parte degli stati facenti parte della comunità internazionale.

In tale prospettiva, ha dunque concluso aderendo in via principale alle conclusioni della reclamante e chiedendo in via subordinata di ordinare alla RAI la rettifica nel seguente testo: “Lo Stato di Israele, nell’esercizio dei poteri sovrani propri ad ogni Stato, ha eletto Gerusalemme propria capitale e detta scelta, allo stato, non è riconosciuta da tutti gli Stati facenti parte della comunità internazionale”.

Con comparsa depositata il 10.9.2020, premessa la propria legittimazione ad intervenire in base alle proprie finalità statutarie, ha spiegato intervento adesivo ex art. 105, secondo comma, cpc l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), sostenendo le ragioni della RAI e concludendo analogamente all’Associazione Nuova UDAI, ivi compresa la domanda subordinata.

Disposta nel corso dell’emergenza sanitaria la trattazione cartolare dell’udienza di reclamo del 25.9.2020 con decreto del 3.9.2020 e rigettata per tardività l’istanza di trattazione orale del procedimento depositata dalle associazioni reclamate, allo scadere del concesso termine per note il collegio provvede allo scioglimento della riserva, lette le note depositate dalle parti il 18.9.2020 e dalle intervenienti, rispettivamente il 17.9.2020 ed il 19.9.2020. Nelle note da ultimo depositate la RAI ha ribadito le proprie conclusioni e domandato il rigetto della domanda subordinata spiegata dalle associazioni intervenute; analogamente, le associazioni intervenute si sono riportate alle spiegate conclusioni, domandando altresì la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ex art. 669 terdecies cpc..

Il provvedimento impugnato, con argomentata motivazione, evidenzia relativamente al fumus boni iuris, come la notizia complessivamente fornita dalla RAI nel corso delle due puntate in oggetto sia non corretta, dal momento che lo Stato italiano (e la maggior parte degli stati facenti parte della comunità internazionale) non riconosce Gerusalemme quale capitale di Israele alla luce delle risoluzioni ONU menzionate (n. 478/1980 e n. 476/1980, nonché risoluzione del 21.12.2017, nella quale anche l’Italia ha votato a favore della risoluzione dell’Assemblea Generale che rifiutava la decisione degli USA di riconoscere Gerusalemme come capitale d’Israele), le quali costituiscono - ad avviso del giudice del procedimento ex art. 700 cpc - fonti del diritto internazionale e diritto convenzionale direttamente applicabile ex artt. 10 e 117 della Costituzione. Sostiene pertanto il giudice di prime cure che la rettifica effettuata dalla RAI non sia “efficace”, atteso che la questione di Gerusalemme non sarebbe solo oggetto di disputa ma anche oggetto di una netta presa di posizione della comunità internazionale (della quale l’Italia è parte) nel senso di escludere che tale città sia la capitale dello Stato di Israele. Ritenuto sussistente anche il presupposto del periculum in mora, il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato ha disposto che la rettifica in questione venisse effettuata nella prima trasmissione utile.

Occorre premettere ogni valutazione relativa all’intervento delle associazioni UDAI e UCEI, spiegato dalle intervenienti ex art. 105, secondo comma, cpc. nella fase di reclamo, pur non essendo le medesime state parti del giudizio svoltosi innanzi al giudice di prime cure.

La condivisibile giurisprudenza di merito (Trib. Roma 24/3/98; Trib. Ravenna 9/6/97; Trib. Salerno 14/5/97; Trib. Catanzaro 27/5/97; Trib. Roma 29/3/2000) ha ritenuto ammissibile l'intervento in fase di reclamo cautelare di un terzo rimasto estraneo alla prima istanza solo nelle limitate ipotesi che legittimerebbero l'intervento di terzi in fase d'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 344 e 404 c.p.c., nonché nel caso di pretermissione di un litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., ipotesi quest’ultima che evidentemente non ricorre nella fattispecie, dovendosi escludere che gli interessi di cui le associazioni intervenute sono portatrici possano configurare un caso di litisconsorzio necessario per il quale il giudice della cautela avrebbe dovuto disporre l’interazione del contraddittorio ex art. 102 cpc.

Con riguardo poi all’ulteriore ipotesi di ammissibilità dell’intervento nel reclamo, ai sensi dell’art. 344 cpc (“Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404”, il quale ultimo prevede nel primo comma che “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”), tale norma, prevedendo l’intervento in appello di terzi che potrebbero proporre opposizione ex art. 404 cpc, configura la legittimazione ad intervenire in capo a chi si trova nella posizione di terzo pregiudicato nei suoi diritti, nella specie difficilmente individuabili con riferimento all’esecuzione del provvedimento impugnato e al testo della rettifica di cui al dispositivo. Nel caso in questione, infatti, il provvedimento cautelare di rettifica emesso in prima istanza pregiudica la sola società giuridicamente obbligata alla rettifica, unica destinataria dell’ordine emesso, e non può certo ritenersi vincolante e produttivo di effetti nei confronti delle stesse associazioni intervenute, rimaste estranee al giudizio e nei cui confronti il giudice non ha emesso alcuna statuizione.

Né può ritenersi che dall’esecuzione della rettifica oggetto del provvedimento reclamato (“il diritto internazionale non riconosce Gerusalemme quale capitale dello Stato di Israele”) possa derivare un pregiudizio di mero fatto in capo alle associazioni intervenute, alla luce delle loro disposizioni statutarie.

Lo statuto della prima delle associazioni intervenute (Nuova UDAI), all’art. 2 (Scopi e attività) prevede che “L’associazione, senza scopo di lucro, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, perseguendo finalità di utilità sociale attraverso l’esercizio in viaesclusiva o prevalente di attività di interesse generale quali la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché la promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli. In particolare l’associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

- promuovere le relazioni fra Italia ed Israele in ogni campo di attività e nel contesto del Mediterraneo, in ambito europeo e di tutti gli stati democratici del mondo occidentale, con particolare riferimento agli Stati Uniti d’America;

-  promuovere ogni espressione di pensiero politico, economico, culturale scientifico ed artistico che sia di matrice democratica e liberale anche per contrastare ogni forma di antisemitismo, di razzismo e di ogni azione contraria ai principi di libertà, uguaglianza e democrazia;
-  proseguire l’attività svolta dall’associazione “Udai” costituita a Milano in data 26 Marzo 1968 per “promuove e sviluppare iniziative politiche, culturali, economiche e sociali, intese a favorire sempre migliori rapporti fra Italia ed Israele;
-  sollecitare e promuovere la partecipazione dei cittadini ad attività civili e sociali, anche di volontariato”.

Ad avviso del collegio, alla luce delle riportate finalità statutarie dell’associazione intervenuta il 20.8.2020, l’intervento in sede di reclamo deve essere dichiarato inammissibile, atteso che essa – anche in considerazione della estrema genericità delle sue finalità, le quali non investono specificamente aspetti legati allo status della città di Gerusalemme - non pare poter subire alcun concreto pregiudizio per effetto dell’esecuzione della rettifica disposta nel provvedimento ex art. 700 cpc.

Per quanto riguarda la seconda associazione (UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), dall’esame dello statuto depositato in atti risulta che l’UCEI, in forza dell’atto di Intesa sottoscritto con lo Stato italiano il 27 febbraio del 1987, attuata con Legge 8 marzo 1989, n. 101, nonché del proprio Statuo, è l’ente rappresentativo in Italia della religione ebraica e delle 21 Comunità territoriali, cui spetta la tutela e la promozione del culto e della cultura ebraica, nonché lotta ad ogni forma di negazionismo e antisemitismo.

Anche relativamente a tale seconda associazione valgono le medesime considerazioni sopra esposte al fine di escludere l’ammissibilità del suo intervento in sede di reclamo avverso l’ordine di rettifica pronunciato nei confronti della RAI e secondo il quale “il diritto internazionale non riconosce Gerusalemme quale capitale dello Stato di Israele”, non essendo enucleabile un pregiudizio, anche se di mero fatto, suscettibile di concreta verificazione nei suoi confronti, pur potendosi condividere quanto evidenziato dall’interveniente, secondo la quale nell’ambito delle questioni di carattere ebraico e religioso rientrerebbe pienamente ogni aspetto relativo al riconoscimento della città di Gerusalemme, alla luce della plurimillenaria storia e nella tradizione ebraica, nel rapporto tra il popolo ebraico e la città eletta quale luogo capitale nei secoli.

Ciò premesso in ordine alla non ammissibilità dell’intervento nel presente giudizio di reclamo delle associazioni intervenute, occorre rilevare, dal punto di vista processuale, che
le associazioni reclamate nel loro atto di costituzione depositato il 18.9.2020 lamentano di non essere state portate a conoscenza del decreto di cartolarizzazione del 3.9.2020 (peraltro non rispettoso del termine di legge di trenta giorni antecedenti alla data di udienza) e di avere pertanto domandato tardivamente la trattazione orale del reclamo, per questo rigettata con provvedimento del 18.9.2020.

Premesso che il mancato rispetto dei trenta giorni antecedenti all’udienza di trattazione cartolare non risulta avere in alcun modo pregiudicato l’attività difensiva delle reclamate, le quali hanno regolarmente spiegato le loro puntuali ed ampie difese nell’atto di costituzione del 18.9.2020, il decreto datato 3.9.2020 che ha previsto la cartolarizzazione è stato comunicato il 4.9.2020 mediante “ritiro in cancelleria”, con la conseguente possibilità per i difensori di depositare l’istanza di trattazione orale ben prima di quanto invece avvenuto solo il 16.9.2020.

Nel merito, il reclamo della RAI è fondato e deve essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono.

L’art. 32 quinquies TU Radiotelevisione (d.lgs. n. 177/05) prevede che. “Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali, da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere ... che sia trasmessa apposita rettifica, purchè quest’ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali”.

La norma riportata pone dunque a fondamento del diritto di chiedere la rettifica la contrarietà al vero della notizia, nel senso della falsità oggettiva della stessa.

La prospettazione del giudice di prime cure appare dunque sul punto condivisibile – a condizione di prendere posizione (come fa il giudice di prime cure) sulla questione se ed in che misura la determinazione della capitale di uno Stato sia questione di diritto internazionale e/o di diritto costituzionale - , anche nella differenziazione dallo stesso effettuata rispetto alla rettifica prevista dall’art. 8 della legge sulla stampa (l. n. 47/48).

Ciò posto, nella specie la RAI - dopo aver mandato in onda nella puntata della trasmissione a quiz del 21 maggio scorso, in risposta ad una domanda del gioco, la notizia secondo la quale la capitale di Israele è Gerusalemme e non Tel Aviv, come invece affermato dalla concorrente - ha spontaneamente provveduto a rettificare la notizia nella successiva puntata del 5 giugno scorso affermando, per voce del conduttore, “Prima di cominciare la puntata, desidero fare a nome della Rai e a nome di tutti noi del programma, desidero fare una precisazione: con migliaia di domande che prepariamo per ogni edizione de L’Eredità, ci si può ritrovare involontariamente al centro di una controversia che chiama in causa vicende sulle quali non spetta certo ad un gioco come il nostro intervenire. E’ successo il 21 maggio scorso, il quiz prevedeva la seguente domanda: qual è la capitale di Israele, il concorrente ha risposto Tel Aviv, la nostra schermata con le risposte, Gerusalemme. Sulla questione però esistono posizioni diverse. Alla luce di ciò riteniamo di non dover entrare, noi che non ne abbiamo titolo, in una disputa così delicata, e ci scusiamo per averla involontariamente evocata. E per questo, ai fini del gioco, consideriamo nulla questa domanda. Grazie. Ci tenevamo davvero a fare questa precisazione”.

A seguito di ciò le associazioni reclamate hanno inoltrato alla Rai formale richiesta di rettifica dell’informazione complessivamente fornita ai telespettatori, anche con riferimento alla rettifica già dalla stessa effettuata (e ritenuta non soddisfacente).

Ad avviso del collegio la notizia, per come rettificata, non risulta contraria a verità, per come richiesto dalla disposizione normativa sopra riportata, ed il reclamo appare quindi fondato.

Invero, la notizia fornita nella prima trasmissione, a prescindere da ogni valutazione di verità/falsità, è stata ormai oggetto di rettifica, la quale ha rappresentato una informazione diversa da quella originariamente trasmessa, sostituendo la notizia per cui la capitale di Israele è Gerusalemme (e non Tel Aviv) con quella per cui su tale informazione (e quindi su quale delle due città sia la capitale dello Stato di Israele) “esistono posizioni diverse” e sussiste “una disputa così delicata”, tanto che la domanda è stata considerata nulla ai fini del gioco, laddove espressamente la trasmissione ha ritenuto che la stessa avesse involontariamente evocato “vicende sulle quali non spetta ad un gioco ... intervenire”.

Da ciò consegue che la prima notizia non ha più una portata autonoma, ma è stata sostituita dalla notizia rettificata trasmessa nella seconda puntata, occorrendo quindi esaminare se sia quest’ultima a rispettare il sopra menzionato canone normativo.

Ebbene, in tale prospettiva, la richiesta cautelare di rettifica televisiva si pone non più quale strumento di correzione di una notizia contraria a verità (ossia falsa) ma quale mezzo per precisare ed integrare una notizia incompleta (ma vera).
All’esito della rettifica della Rai, infatti, la notizia resa risulta non più falsa e non richiede quindi alcuna ulteriore rettifica da parte della reclamante, altrimenti dovendosi ammettere che la rettifica televisiva – diversamente da quanto previsto dalla legge – possa avere ad oggetto una notizia vera, magari incompleta, ma comunque conforme a verità, con la conseguente possibilità di rettificare, mediante l’introduzione di una informazione integrativa, una notizia già di per sè oggettivamente vera.

La questione relativamente alla città di Gerusalemme è infatti certamente oggetto di “disputa così delicata” e innegabilmente “sulla questione esistono posizioni diverse”, trattandosi in particolare di “vicende sulle quali non spetta certo ad un gioco ... intervenire”.

La trasmissione, nell’ottica di una visione unitaria delle due puntate, non ha dunque riportato alcuna notizia contraria a verità, atteso che l’esistenza di una “delicata disputa” su Gerusalemme e di “posizioni diverse” al riguardo è talmente vera da essere alla base del presente procedimento.

Lo status giuridico della città di Gerusalemme è infatti del tutto peculiare ed incerto, trattandosi di una capitale (oggetto di) contesa tra popolo israeliano e palestinese ed oggetto, per molteplici ragioni storiche, religiose e culturali, di vivo interesse anche per gli altri Stati e per altri popoli.

Non spetta invece al giudice della rettifica valutare se la notizia vera, per come complessivamente resa nelle due trasmissioni, possa essere integrata o precisata, ciò contrastando con il tenore dell’art. 32 quinquies d.lgs. n. 177/05, il quale prevede esclusivamente che la notizia sia (oggettivamente) contraria al vero nel suo nucleo essenziale, cosa che nella specie non è.

Peraltro, la rettifica già effettuata risulta altresì coerente con il contesto nel quale è inserita l’intera vicenda, apparendo assolutamente proporzionata al tipo di trasmissione che le ha dato origine, la quale, lungi dall’avere ad oggetto la complessa questione israelo- palestinese, si configura quale programma di intrattenimento a quiz in onda nella fascia oraria che precede il telegiornale della sera, in quanto tale destinato a un pubblico, sì ampio, ma non necessariamente tecnicamente fornito di specifiche ed approfondite conoscenze al riguardo ed in relazione al quale quindi la rettifica già effettuata risulta essere stata ampiamente idonea a ristabilire la verità della (errata) informazione resa nella puntata del 21 maggio 2020 che configurava la città di Gerusalemme, univocamente, quale capitale di Israele, senza dare conto della relativa contesa al riguardo.

Diversamente sarebbe accaduto qualora la notizia fosse stata resa in un contesto specialistico e di approfondimento, nel quale anche la rettifica avrebbe dovuto proporzionalmente assumere un diverso e più specifico tenore affinchè potesse ritenersi soddisfatto l’interesse ad essa sotteso di contrastare la falsità.

La notizia, per come rettificata, non è contraria al vero e la rettifica già effettuata dalla Rai ad avviso del collegio è stata pienamente efficace, oltre che sufficiente in relazione all’informazione offerta al pubblico televisivo dal programma di intrattenimento in questione, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento reclamato dal giudice di prime cure.

Il reclamo merita pertanto accoglimento alla luce di tali sole considerazioni circa la natura e la portata giuridica della rettifica televisiva, le quali incidono sull’inesistenza del presupposto del fumus boni iuris ai fini del richiesto provvedimento cautelare.

Inoltre in questa sede il collegio dubita dell’inserimento delle risoluzioni ONU tra le fonti del diritto internazionale - costituito soprattutto da prassi, consuetudini e trattati - e attesa la natura non vincolante delle stesse, con ogni conseguenza sotto il profilo della possibile divulgazione, attraverso la rettifica ordinata alla Rai nel provvedimento ex art. 700 cpc, di una notizia che a sua volta rischia di risultare non corretta, se non sufficientemente circoscritta e precisata (“il diritto internazionale non riconosce Gerusalemme quale capitale dello Stato di Israele”, rettifica formulata soprattutto sulla base delle risoluzioni dell’Onu - in special modo quella del 21.12.2017).

Tra le fonti del diritto internazionale infatti non vengono tradizionalmente annoverate le risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) o del Consiglio di Sicurezza.

L’art. 38, co. 1 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, enumerando le fonti che i giudici della Corte possono consultare per individuare le norme giuridiche da applicare ai casi loro sottoposti, indica: “a) le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b) la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; c) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d) con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche”.

Le prime tre fonti sono considerate fonti primarie, mentre l’ultima rappresenta una fonte sussidiaria. Le risoluzioni adottate da organizzazioni internazionali non sono dunqueinserite nell’elenco delle fonti del diritto internazionale e ciò deriva dal fatto che formalmente né l’Assemblea Generale né il Consiglio di Sicurezza hanno una funzione legislativa generale nel diritto pubblico internazionale.

L’International Law Commission, nelle proprie conclusioni sull’identificazione del diritto internazionale consuetudinario, ha specificato che le risoluzioni adottate dalle organizzazioni internazionali non possono costituire indipendentemente norme di diritto internazionale consuetudinario, in quanto è necessario stabilire che la regola contenuta nella risoluzione corrisponda effettivamente ad una prassi generale accettata come diritto e accompagnata dall’opinione della dottrina (p. 107). Allo stesso tempo, nel parere consultivo sulla legalità della minaccia e dell’utilizzo delle armi nucleari, la Corte Internazionale di Giustizia ha ricordato che le risoluzionidell’Assemblea Generale non sono vincolanti ma possono avere in alcuni casi valore normativo, fornendo un elemento di prova rilevante per stabilire se esista una norma o se stia emergendo una opinione dottrinale (paragrafo 70).

Alla luce di quanto appena esposto, non possono quindi tacersi proprio le prassi e le consuetudini internazionali riguardanti le vicende relative alla città di Gerusalemme divulgate anche ad un pubblico di “non addetti ai lavori”, secondo le quali non è inusuale assistere alle visite in Israele da parte dei Capi di Stato e di Governo degli altri Paesi presso la città di Gerusalemme e non è mai messa in discussione la “centralità” della Città Santa rispetto alle altre città di Israele, ivi compresa Tel Aviv.

Anche in tale prospettiva, dunque, la rettifica già effettuata dalla Rai appare pienamente adeguata a rappresentare, nello specifico contesto in cui è avvenuta ed in relazione al pubblico cui è stata rivolta, la complessità dello stato giuridico della città di Gerusalemme, adeguatezza che verosimilmente verrebbe meno ove venisse trasmesso il messaggio perentorio (di carattere negativo, nel senso di escludere che la capitale di Israele sia Gerusalemme secondo il “diritto internazionale”) di cui al provvedimento impugnato.

In riforma del provvedimento reclamato dunque la domanda di rettifica urgente promossa dalla Associazione benefica di solidarietà con il popolo Palestinese e dalla Associazione Palestinesi in Italia deve essere respinta per difetto del presupposto del fumus boni iuris.
La particolare natura della controversia, con specifico riferimento al peculiare status della città di Gerusalemme, oggetto dell’odierno giudizio di rettifica, giustifica ampiamente la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Le spese di lite sostenute dalle intervenienti devono essere dichiarate irripetibili nei confronti della parte soccombente in considerazione dell’inammissibilità dell’intervento e del suo sostanziale carattere adesivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Rai spa, così provvede:
- dichiara l’inammissibilità dell’intervento di Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e di Associazione Nuova UDAI;

-  accoglie il reclamo e per l’effetto, in riforma del provvedimento cautelare reso il 3/4.8.2020 nel procedimento iscritto al n. rg. 31253/2020, rigetta la domanda di rettifica proposta da Associazione Benefica di solidarietà con il popolo Palestinese e da Associazione Palestinesi in Italia nei confronti di RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA;
-  compensa le spese di lite di entrambi i gradi;
-  dichiara l’irripetibilità delle spese di lite sostenute dalle associazioni intervenienti. Così deciso in Roma il 9.10.2020.

Il Presidente Luciana Sangiovan