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Ti sposi solo per l'eredita' .. è diffamazione (Cass. 31434/17)

4 settembre 2017, Cassazione penale e Nicola Canestrini

Insinuare che ci si è sposati per acquisire lo status di vedova, allo stato di ereditare in beni, e quindi per interesse, è diffamazione.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione V Penale

sentenza 23 giugno 2017, n. 31434

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi - Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo - rel. Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/06/2015 del TRIBUNALE di LOCRI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico di Locri ha confermato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato (OMISSIS), che l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni per il reato di diffamazione consistita nell'attribuire a (OMISSIS), comunicando con sue parenti, la volonta' di essersi sposata per acquisire lo status di vedova, quindi per interesse. Epoca del fatto, (OMISSIS).

1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato, che ha lamentato col primo motivo la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione, poiche' la Corte aveva respinto l'eccezione riguardante la nullita' dell'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali d'accusa ai sensi dell'art 507 c.p.p., non rilevandone l'assenza di motivazione circa la necessita' dell'integrazione istruttoria, nonche' per essere le fonti di prova stesse gia' note al PM ed alla parte civile, che avrebbero potuto inserirle nella lista testi.

1.1 Nel secondo motivo e' stata dedotta l'errata applicazione dell'articolo 192 c.p.p., comma 1, ed il vizio di motivazione, poiche' il Giudice di appello avrebbe ritenuto l'inesistenza di ragioni per cui le donne presenti al fatto avrebbero potuto accordarsi con la persona offesa allo scopo di calunniare l'imputato. In proposito la sentenza avrebbe illogicamente valutato la certa esistenza di una situazione conflittuale tra la famiglia dell'imputato e quella di (OMISSIS) e non avrebbe sottoposto ad un rigoroso vaglio critico le dichiarazioni accusatorie, ignorando, tra l'altro, che (OMISSIS) aveva dimostrato che il giorno del presunto incontro con le parenti di (OMISSIS) egli si trovava in Napoli.

1.2 Tramite il terzo motivo sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione, poiche' la Corte aveva giudicato integrato il delitto di diffamazione senza esplicitare le ragioni per le quali le espressioni contenute in imputazione sarebbero state offensive e per le quali non aveva ritenuto integrato il diritto di critica.

1.3 Nel quarto motivo e' stata censurata la motivazione per essere solo apparentemente resa in punto di risarcimento del danno.

1.4 Col quinto motivo e' stata dedotta l'erronea applicazione della legge con riferimento all'articolo 131 bis c.p., del quale e' stata invocato il riconoscimento in questa fase.

In data 15 Febbraio la difesa della parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso.

All'odierna udienza il PG, dr Di Leo, ha concluso per annullamento senza rinvio perche' il fatto non sussiste; il difensore della parte civile, avvocato (OMISSIS), si e' riportato alla memoria depositata e l'avvocato (OMISSIS), in difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' infondato.

1. Il primo motivo e' inammissibile per la sua genericita', in quanto e' identico nel contenuto al motivo proposto in sede di Appello, al quale la il Giudice territoriale ha dato congrua risposta, annotando che le persone chiamate a testimoniare dal PM erano gia' state ammesse dal Giudice di pace prima che lo stesso Ufficio di Accusa si riservasse di chiederne l'esame ex articolo 507 c.p.p.. La sentenza appare, altresi', corretta in diritto, avendo fatto riferimento ad un orientamento giurisprudenziale formatosi e consolidatosi a seguito delle sentenza SU 41281/2006, Greco, secondo la quale il Giudice puo' esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche per quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. In senso conforme Cass. 21.2.2014, Tardiota ed in senso ancora piu' ampio Sez. 2, Sentenza n. 31882 del 30/06/2016 Ud. (dep. 22/07/2016) Rv. 267505, secondo la quale l'ammissione di una prova testimoniale non tempestivamente indicata dalla parte nell'apposita lista testimoniale non comporta alcuna nullita', ne' la prova in questione, dopo essere stata assunta, puo' essere considerata inutilizzabile, considerato che rientra nei poteri del giudice acquisire prove anche d'ufficio, come previsto dall'articolo 507 c.p.p..

2. Anche il secondo motivo di ricorso e' inammissibile, avendo sviluppato critiche sul pieno merito del ragionamento decisorio condotto dal Giudice di secondo grado, riproponendo la censura circa la prova d'alibi che l'imputato avrebbe dato, questione gia' adeguatamente affrontata e risolta nella precedente fase.

2.1 In proposito e' stato plausibilmente osservato che in querela era stata indicata per errore una data diversa da quella reale di accadimento del fatto, essendo inverosimile che le tre donne, avendo l'intenzione di calunniare l'imputato - come sembrava adombrare l'appellante - non avessero riferito l'episodio al giorno in cui il colloquio con costui era realmente avvenuto, come nessuno contestava. La sentenza impugnata, d'altra parte, ha adeguatamente confutato anche i risultati delle prove a discarico, puntualizzando che lo stesso imputato aveva dichiarato che al dialogo tra lui e le signore non aveva assistito alcuno e, quindi, le piccole divergenze indicate dai testi a difesa non avevano incidenza sulla ricostruzione del fatto emersa dai testi d'accusa ed accolta dalle sentenze di merito.

3.La critica posta col terzo motivo di ricorso circa la ritenuta integrazione del delitto di diffamazione non puo' essere accolta, tenuto anche conto del contesto dei rapporti tra la famiglia del deceduto e la parte civile, sua vedova. E', emerso, infatti, dalle sentenze del merito che proprio per motivi di eredita' vi era un contenzioso giudiziario sia civile che penale tra le suddette parti, e l'imputato era legato da rapporti di affinita' con i parenti del defunto. La frase di cui in imputazione, per la quale il giudicabile aveva attribuito a (OMISSIS) la volonta' di essersi sposata per acquisire la condizione di moglie e poi di vedova, e, quindi, per interesse, assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione della donna, intesa come il senso della propria dignita' personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale.

3.1 In proposito sia il difensore dell'imputato che il PG d'udienza hanno sostenuto che l'espressione incriminata fosse, invece, lesiva della sensibilita' personale di (OMISSIS), negandone, dunque, il carattere di obbiettivita' e l'idoneita' ad integrare il delitto di diffamazione.

3.2 L'argomento non e' fondato, poiche' l'attribuzione alla persona offesa della deliberata volonta' di sposare un uomo di cui conosceva la condizione di malato quasi terminale, allo scopo di ereditarne i beni, avendo in precedenza ottenuto lo status di moglie, e' significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalita' dei consociati, Sez. 5, Sentenza n. 18982 del 31/01/2014 Ud. (dep. 08/05/2014) Rv. 263167. Sul punto, inoltre, non deve trascurarsi l'importanza che il matrimonio riveste dal punto di vista religioso, culturale, sociale e morale per la maggior parte dei cittadini italiani, ne' sottovalutarsi il suo riconoscimento nella Costituzione quale fondamento della societa' naturale costituita dalla famiglia, della quale la Repubblica riconosce i diritti. Dunque le parole usate nei confronti di (OMISSIS), incentrate sulla ipotizzata strumentalizzazione da parte sua del matrimonio a scopo di lucro, hanno avuto una potenzialita' lesiva non solo del suo personale amor proprio ma soprattutto della sua dignita' e dalla considerazione da parte della comunita' sociale in cui e' inserita, che, di regola, disapprova tali comportamenti.

4. Il risarcimento del danno non patrimoniale e' stato congruamente, se pur sinteticamente giustificato dal Tribunale, dovendosi ricordare in proposito che questa Corte ha piu' volte sottolineato che la sua quantificazione e' affidata a criteri discrezionale - ed equitativi ed ha ritenuto incensurabile in sede di legittimita' la relativa pronunzia sotto il profilo del vizio di motivazione - come dedotto nella fattispecie - a meno che essa non sia assente o si discosti macroscopicamente da dati di comune esperienza e logica Sez. 5, Sentenza n. 35104 del 22/06/2013 Ud. (dep. 14/08/2013) Rv. 257123, e tale ipotesi non ricorre nel caso in esame.

5. Riguardo al quinto motivo, col quale e' stata lamentata la mancata applicazione della causa di non punibilita' di cui all'articolo 131 bis c.p., deve osservarsi che proprio perche' la decisione di appello e' intervenuta a Giugno 2015, dopo l'entrata in vigore della legge con la quale e' stata introdotta la disposizione in parola, sarebbe stato onere del ricorrente sollecitarla al Giudice di merito come motivo o anche in fase di conclusioni, ostando alla sua adozione nella presente fase il divieto di cui all'articolo 606 c.p.p., comma 3, e articolo 609 c.p.p., comma 2. In tal senso Sez. 6, Sentenza n. 20270 del 27/04/2016 Ud. (dep. 16/05/2016) Rv. 266678: In tema di esclusione della punibilita' per la particolare tenuita' del fatto, la questione dell'applicabilita' dell'articolo 131 bis c.p., non puo' essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'articolo 609 c.p.p., comma 2, se il predetto articolo era gia' in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonche' alla refusione delle spese di parte civile, che sono liquidate in complessivi Euro 2000, oltre accessori di legge. Deve disporsi l'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' alla refusione delle spese di parte civile, che liquida in complessivi Euro 2000, oltre accessori di legge.

Dispone l'oscuramento a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.