Il termine previsto per il deposito per memorie ex art. 127 c.p.p. è cirocoscritto alla sola produzione delle memorie, escludendo l'applicazione della norma anche a produzioni aventi carattere meramente documentale.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
(ud. 13/12/2016) 31-01-2017, n. 4722
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. SAVINO Mariapia G. - rel. Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.O., nato il (OMISSIS) parte offesa;
M.A., nato il (OMISSIS) parte offesa;
M.I., nato il (OMISSIS), parte offesa;
nel procedimento contro:
MA.LI., nato il (OMISSIS);
B.F.;
avverso l'ordinanza del 19/03/2014 del GIP TRIBUNALE di AREZZO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
lette le conclusioni gel PG Dr. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
L.O., per il tramite del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo in data 19 marzo 2014 in relazione al procedimento n. 6609/2012 iscritto a carico di Ma.Li. e B.F. per omicidio colposo di M.S. (marito della L.) a seguito di esame di coloscopia (per il cedimento della parete colica).
A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 2 in relazione alla produzione in sede di udienza in camera di consiglio - senza il rispetto del termine di 5 giorni di cui al predetto comma - del documento inerente il consenso informato del paziente.
L'art. 127, comma 2 impone, infatti, di rispettare il termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie e documenti che si intendono produrre. Scaduto tale termine, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, le produzioni documentali sono inammissibili.
Dunque la ricorrente si duole del fatto che, nel caso di specie, il GIP ha acquisito la documentazione tardivamente prodotta dall'imputato invece che dichiarane l'inammissibilità ed ha posto tale documentazione a fondamento dell'ordinanza di archiviazione.
Ciò omettendo ogni valutazione in ordine alla mancanza di un effettivo consenso informato del paziente: profilo sul quale la difesa della PO si era invece a lungo profusa nell'atto di opposizione. Tale acquisizione di documentazione rilevante solo in sede di udienza in camera di consiglio, continua la ricorrente difesa, ha impedito alla PO di svolgere sulla stessa qualsivoglia valutazione ed al GIP di concedere un termine a difesa.
Avverso il suddetto provvedimento hanno presentato ricorso, per il tramite del loro difensore, anche i figli del defunto, M.A. ed M.I., deducendo violazione dell'art. 408 c.p.p., comma 2 affermando che la richiesta di archiviazione avanzata dal PM sarebbe stata notificata esclusivamente alla madre, L.O., e non anche a loro che unitamente alla madre avevano presentato querela chiedendo di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione.
Motivi della decisione
Il ricorso della L. è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dall'art. 409 c.p.p., comma 6 il quale rinvia all'art. 127, comma 5, che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio. Tipico esempio in cui l'impugnazione è ammissibile è quello del ricorso della persona offesa che, avendo richiesto di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, non ha ricevuto alcun avviso (Cass. Sez. 2, n. 29936/2013 Rv. 256660).
Non rientra, invece, nei casi di cui all'art. 409 l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 127, comma 2 che riconosce la facoltà alle parti di depositare memorie sino a 5 giorni prima dell'udienza in camera di consiglio a pena di nullità.
Peraltro la giurisprudenza tende a circoscrivere l'operatività del termine in questione alla sola produzione delle memorie escludendo l'applicazione della norma anche a produzioni aventi, come nel caso di specie, carattere meramente documentale (Cass. Sez. 3, n. 50200/2015 Rv. 265935).
Nel caso in esame, inoltre, il documento prodotto era un documento di immediato apprezzamento (modulo attestante l'avvenuta acquisizione del consenso informato). Infine merita sottolineare la scarsa rilevanza comunque rivestita dalla documentazione in questione: contrariamente a quanto affermato nel ricorso, infatti, il documento prodotto dalla difesa del B. ha svolto un ruolo davvero marginale ai fini della decisione del GIP. Ciò in considerazione dell'orientamento per cui l'obbligo d'acquisizione del consenso informato del paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautelare. Dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso in cui lo stesso trattamento abbia causato delle lesioni o la morte del paziente, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest'ultimo (Cass. Sez. 4, n. 16678/2015 Rv. 266864).
Al pari inammissibile risulta il ricorso presentato dal difensore di M.A. e M.I.. Difatti i predetti hanno ricevuto la notifica della data dell'udienza fissata a seguito dell'opposizione presentata dalla madre alla richiesta di archiviazione. Dunque erano informati di tale richiesta ed avrebbero potuto, in ogni momento, proporre opposizione all'archiviazione; anche in sede di udienza per l'opposizione essendo il termine di dieci giorni un termine non perentorio.
All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017
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