Gli atti del procedimento incidentale della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in cui è contenuta, oltre alla nomina fiduciaria anche l’elezione di domicilio, che costituiscono primarie manifestazioni del diritto di difesa e spiegano effetti anche all’interno del procedimento principale.
Nomina e elezione di domicilio contenuti nell'0istanza id ammissione al patrocinio dello stato devono essere tempestivamente trasmessi dal G.I.P. al P.M. procedente, e questi, a sua volta, deve inserirli nel fascicolo del dibattimento.
Nomina del difensore di fiducia, con l’elezione di domicilio, deve essere rivolta al giudice competente per la valutazione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e devono considerarsi valide ed efficaci nel procedimento principale, al quale quello incidentale accede.
Grava sull’autorità dinanzi alla quale detto procedimento incidentale si è svolto l’onere di trasmettere all’Ufficio procedente per il procedimento principale, se diverso, (nel caso di specie, al P.M.) tutti gli atti della relativa procedura (istanza di ammissione al gratuito patrocinio, documenti allegati, nomina del difensore e elezione di domicilio, parere del Consiglio dell’ordine, decreto di ammissione, eventuale decreto di revoca).
Corte di Cassazione
sez. V Penale, sentenza 30 novembre 2020 – 5 gennaio 2021, n. 160
Presidente Palla – Relatore Belmonte
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina, sull’appello del Procuratore Generale distrettuale, ha riformato il giudizio assolutorio del giudice di primo grado, pronunciato ai sensi dell’art. 131 bis c.p., dichiarando G.R. colpevole di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, per avere manomesso il contatore.
2. Propone ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, che svolge cinque motivi.
2.1. Con i primi due motivi denuncia nullità assoluta ed insanabile del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e, per derivazione, degli atti conseguenti ivi comprese le sentenze di primo e secondo grado, (Cass. Sez. U, 39060/2009, Cass. 13102/2008, 2693/2011) per violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1 lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio. Espone il ricorrente che, con istanza del 07/04/2015, era stata depositata richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contenente la nomina fiduciaria in favore dell’avv. Antonio Spiccia, presso cui l’imputato eleggeva domicilio, e che il 4 maggio 2015 il G.I.P. adottò il decreto di ammissione al beneficio. Ciononostante, i predetti atti, non vennero notificati al difensore fiduciario e domiciliatario. Ci si duole che la Corte di appello, alla quale era stato prospettato il vizio, abbia aderito acriticamente all’orientamento della sezione VI di questa Corte (n. 9879/2016), contrastato da altro della sezione V (n. 24053/2016), peraltro, immotivatamente estendendone il principio di diritto - declinato con riguardo alla efficacia nel processo della nomina fiduciaria effettuata nel procedimento incidentale per il gratuito patrocinio - anche all’elezione di domicilio. Si richiama, al fine di far valere la dedotta nullità, numerose pronunce di questa Corte, espressive di un orientamento costante secondo cui la dichiarazione o la elezione di domicilio effettuate in sede di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, producono effetti anche ai fini del procedimento principale. Si chiede in ragione dell’evidenziato contrasto, relativamente all’efficacia della nomina fiduciaria, l’assegnazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
2.2.Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge processuale, segnatamente dell’art. 192 c.p.p., comma 2 e artt. 546, 530 e 178 c.p.p.. Ci si duole che la Corte di appello abbia fondato l’affermazione di responsabilità sulla sola base dell’accertamento effettuato, in loco, dagli operanti dell’ente erogatore dell’energia elettrica, senza acquisire il corpo del reato, mai sequestrato, in tal modo compromettendo il diritto di difesa.
2.3. Con gli ultimi due motivi, il ricorrente denuncia violazione di legge, per omessa motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno (art. 62 c.p., n. 5), risultando dagli atti la riparazione del danno prima del giudizio, e al trattamento sanzionatorio, essendo stata inflitta una pena superiore al minimo edittale senza motivazione.
6. Con requisitoria scritta del 02/11/2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. È fondata, in modo assorbente, l’eccezione di nullità per violazione dei diritto di difesa conseguente alla omessa notifica al difensore domiciliatario dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione diretta a giudizio.
2. La denuncia di un error in procedendo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), consente al giudice di legittimità un sindacato pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest’ultimo (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 (dep.2018) Rv. 273525).
2.1. La risposta della Corte di appello al primo motivo di impugnazione non è corretta, in quanto la nomina del difensore di fiducia, nell’ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è stata effettuata correttamente all’autorità giudiziaria procedente in quel momento.
2.2. Emerge, infatti, dalla consultazione dell’incarto processuale, che, all’atto della identificazione (verbale del 07/11/2014), l’imputato si limitò a dichiarare il proprio domicilio, presso il luogo di residenza in Messina, riservandosi la nomina del difensore di fiducia. Quest’ultima intervenne, all’atto della presentazione dell’istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio, in data 08 aprile 2015 (cfr. decreto di ammissione del 14 maggio 2015), in favore dell’avv. Antonio Spiccia, presso cui venne eletto domicilio.
L’unica elezione di domicilio venne, dunque, effettuata, in favore del predetto difensore fiduciario. Tuttavia, quest’ultimo, non ricevette le notifiche nè dell’avviso di conclusione delle indagini nè del decreto di citazione diretta a giudizio, atti nei quali, infatti, l’imputato risulta assistito da un difensore di ufficio.
L’eccezione di nullità del decreto di citazione per omessa notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., ritualmente formulata dal difensore di fiducia, presente all’udienza dinanzi al Tribunale di Messina, venne rigettata con ordinanza resa al verbale del 19 giugno 2017 poiché si è ritenuta inefficace la nomina fiduciaria in quanto resa ad autorità diversa da quella procedente, ai sensi dell’art. 96 c.p.p., ovvero al G.I.P. e non al P.M., essendo detta nomina intervenuta nella fase delle indagini preliminari, come da istanza depositata presso l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ed essa rimanendo inefficace fino all’invio della stessa agli atti del pubblico ministero. Per le medesime ragioni sostanziali è stata rigetta dalla Corte di appello l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, fondata sempre sull’omessa notifica dei predetti atti.
3. Ciò posto, in punto di fatto, va innanzitutto, premesso che la nomina del difensore di fiducia, con contestuale elezione di domicilio presso di lui, effettuata nell’ambito della procedura incidentale dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è valida nel procedimento principale, se ad esso espressamente si riferisce (come risulta dagli atti), alla stregua dei principi reiteratamente affermati da questa Corte (tra molte: Sez. 1, n. 35438 del 21/09/2006, Rv. 234900; Sez. 4, n. 7300 del 29/01/2009, Rv. 242868; Sez. 3 n. 14416 del 19/02/2013, Rv. 255029 - 01), a nulla rilevando neppure l’eventuale espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Rv. 267501 - Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246).
3.1. Si osserva, inoltre, con riguardo alla questione della individuazione dell’autorità procedente a cui debba essere presentata la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 93, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio "è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. (...)" il quale, a norma del successivo art. 96, comma 1, provvede nei dieci giorni successivi. Dalla lettura coordinata delle predette due disposizioni si evince che l’autorità competente ad emettere il provvedimento di ammissione al beneficio è quella dinanzi alla quale, ai sensi dell’art. 93, è depositata l’istanza. Costituisce jus receptum, nella giurisprudenza di legittimità, che la competenza a provvedere su tale istanza, se presentata nella fase delle indagini preliminari, appartenga al G.i.p. e non al P.M. (Sez. U. n. 19289 del 25/02/2004 Rv.227356). E infatti, sull’istanza de qua, provvide il G.i.p. del Tribunale di Messina, con decreto del 4 maggio 2015, in epoca ben precedente all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio.
3.2. Ritiene, dunque, il Collegio che non sia condivisibile l’affermazione che l’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, corredata della nomina fiduciaria e dell’elezione di domicilio, fosse stata presentata ad Autorità (G.I.P.) diversa da quella procedente (P.M.), dal momento che, invece, indiscutibilmente, l’istanza venne correttamente presentata, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 93, all’autorità procedente, da individuarsi, alla data del 17 aprile 2015, nel G.I.P. presso il Tribunale di Messina, competente per l’adozione del relativo decreto di ammissione al beneficio. Conseguentemente, anche la nomina del difensore di fiducia che, ai sensi dell’art. 96 c.p.p., comma 2, "è fatta con le dichiarazione resa all’autorità procedente (...)" venne correttamente effettuata dinanzi al gip, quale giudice procedente nell’ambito della procedura incidentale in cui era contenuta la nomina stessa.
3.3. Non è, dunque, corretto ritenere, come fa la Corte di appello, l’inefficacia degli atti compiuti nell’ambito della procedura incidentale, e, quindi, in specie, della nomina fiduciaria e dell’elezione di domicilio, fino al momento della loro trasmissione alla (diversa) autorità competente per il procedimento principale, dal momento che, indubitabilmente, un tale adempimento costituisce un precipuo onere dell’autorità giudiziaria che abbia vagliato la procedura incidentale. Gli atti del procedimento incidentale - in cui era contenuta, oltre alla nomina fiduciaria anche l’elezione di domicilio, che, oltre a costituire primarie manifestazioni del diritto di difesa, come detto, spiegano effetti anche all’interno del procedimento principale (Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, Rv. 255029) - avrebbero dovuto essere tempestivamente trasmessi dal G.I.P. al P.M. procedente, e questi, a sua volta, avrebbe dovuto inserirli nel fascicolo del dibattimento.
3.4. Pertanto, in conclusione, la nomina del difensore di fiducia, con l’elezione di domicilio, è stata correttamente rivolta al giudice competente per la valutazione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alla quale esse erano allegate; inoltre, le stesse devono considerarsi valide ed efficaci nel procedimento principale, al quale quello incidentale accede (Sez. 6, n. 9879 del 16/02/2016 Rv. 266733). Pertanto, stante la piena ritualità della procedura così svoltasi, non può che gravare sull’autorità dinanzi alla quale detto procedimento incidentale si è svolto l’onere di trasmettere all’Ufficio procedente per il procedimento principale, se diverso, (nel caso di specie, al P.M.) tutti gli atti della relativa procedura (istanza di ammissione al gratuito patrocinio, documenti allegati, nomina del difensore e elezione di domicilio, parere del Consiglio dell’ordine, decreto di ammissione, eventuale decreto di revoca).
3.5. Consegue da tanto che l’omessa notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado integra una causa di nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1 lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, che si proietta sulla sentenza di primo grado e su quella impugnata, per lesione del diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta (v. Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina per quanto di competenza.
Udienza tenutasi ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8.