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Volantino sindacale accusa di appropriazione indebita: diffamazione, se non è vero (Cass. 17802/20)

26 agosto 2020, Cassazione civile

Ha diritto al risarcimento il lavoratore accusato in un comunicato sindacale di essersi "intascato del denaro" se vi è la carenza del requisito della verità con riferimento alla circostanza dell’appropriazione delle somme di denaro.

 

Corte di Cassazione

sez. III Civile, ordinanza 2 luglio – 26 agosto 2020, n. 17802
Presidente Scarano – Relatore Scoditti

 

Rilevato che:

Cl. Ce. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Al. Ma., Mi. Pa., Sa. Pa., Gi. An. e Pi. Br., quali membri della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Novelis Italia s.p.a. chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 50.000,00, cagionato dalla presenza nella bacheca aziendale di un comunicato asseritamente diffamatorio affisso dalla RSU. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Ce.. Con sentenza di data 11 settembre 2018 la Corte d'appello di Milano accolse parzialmente l'appello, condannando gli appellati al pagamento della somma di Euro 8.000,00 oltre rivalutazione ed interessi.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, mentre il contenuto del comunicato si prestava a comprendere sia l'addebito di appropriazione da parte del Ce., quale componente del CRAL aziendale di NI s.p.a., del corrispettivo relativo al contratto di fornitura relativo alle macchinette erogatrici di caffè intercorso fra Mi.Dia Services s.r.l. ed il CRAL di NI, sia l'addebito della sussistenza di rapporti commerciali fra il Ce. e Mi.Dia Services, all'insaputa del CRAL, relativi alla gestione di un ulteriore autonomo servizio di fornitura di macchine per il caffè espresso ad utilizzo privato ed alla fornitura a titolo oneroso delle relative cialde di caffè, in violazione dei doveri quale dipendente di NI, la lettera di licenziamento intimato da quest'ultima al Ce. conteneva invece riferimenti maggiormente riconducibili alla seconda ipotesi, facendosi riferimento anche all'utilizzo per esclusivo interesse individuale di permessi retribuiti per l'attività di interesse del CRAL, e che pertanto, ove la questione si fosse posta in tali termini, il requisito della verità avrebbe riguardato la violazione di tali ultimi doveri, e non semplicemente la sottrazione di denaro, con onere della relativa prova a carico dei componenti della RSU.

Aggiunse che, in ogni caso ed a prescindere da quanto sopra, la circostanza che nel comunicato non si facesse menzione del nominativo del Ce. non aveva rilievo al fine dell'accertamento della volontà di ricondurre al predetto i fatti contenuti nel comunicato medesimo, e che la circostanza che la proposta di Mi.Dia Services di data 19 aprile 2010 fosse stata indirizzata al Ce., quale rappresentante del CRAL aziendale e non personalmente, non era facilmente desumibile dagli indici presi in considerazione dal Tribunale senza il riferimento al complesso del quadro probatorio o quanto meno indiziario emergente dai documenti prodotti.

Osservò ancora che il Tribunale non aveva tenuto adeguatamente conto del fatto che: a) a differenza della proposta di data 25 marzo 2010, indirizzata al CRAL presso NI, la proposta del 19 aprile 2010 era stata inviata alla cortese attenzione del Ce. personalmente; b) il riferimento agli «accordi intercorsi relativamente al comodato d'uso gratuito dei distributori di caffè e bevande calde - modello Lavazza Espresso EP.800 RED» non poteva ricondursi in modo inequivoco alla precedente proposta del 25 marzo 2010 perché: I) quest'ultima aveva ad oggetto un più ampio contratto di servizio di distributori automatici (relativi non solo al caffè e alle bevande calde); II) nell'offerta si specificava solo il costo unitario della cialda rispetto a condizioni di fornitura delle macchine in comodato che sembravano già definite, nonché la percentuale riconosciuta al destinatario dell'offerta, peraltro individuata in modo del tutto diverso rispetto all'offerta del 25 marzo 2010; III) quand'anche riferita a quest'ultima offerta, non poteva ritenersi un'integrazione della stessa, avendo peraltro ad oggetto distributori ad uso domestico; c) Mi.Dia Services non aveva versato la provvigione a Novelis Italia, ma direttamente al Ce., con la presunta consapevolezza del diverso interlocutore della fornitura; d) la proposta del 25 marzo 2010 era stata accettata in data 22 luglio, sicché la proposta del 19 aprile 2010 non poteva rappresentare una mera integrazione della precedente.

Aggiunse che, a fronte di tali elementi, il riferimento nell'offerta al «vostro personale dipendente» non era univoco nel senso dell'indirizzamento della proposta al CRAL-e che gli elementi acquisiti deponevano a favore di un'interpretazione che considerasse il rapporto contrattuale relativo ai distributori del tutto distinto da quello intercorso fra Mi.Dia Services ed il Ce. («in ogni caso» l'incertezza in ordine a tale valutazione produceva conseguenze negative a carico dei componenti della RSU, onerati della prova del requisito della verità). Osservò inoltre che, anche a prescindere da quanto sopra, difettava il requisito della continenza perché l'utilizzo del riferimento all'indebita sottrazione di denaro e l'invito all'allontanamento dall'incarico di membro del CRAL erano gratuitamente lesivi dell'onore e della reputazione del Ce., posto che la manifestazione di dissenso non richiedeva la necessità dell'utilizzo di espressioni il cui effetto denigratorio superava le esigenze sottostanti al diritto di informazione e di critica.

Concluse nel senso che «le prove orali dedotte da entrambe le parti sono in gran parte irrilevanti, non apportando comunque elementi di valutazione ulteriori e diversi da quelli acquisibili dall'esame dei documenti prodotti, ed, in parte, inammissibili, in quanto frutto di valutazione soggettiva da parte delle persone chiamate a rispondere».
Hanno proposto ricorso per cassazione Al. Ma., Mi. Pa., Sa. Pa., Gi. An. e Pi. Br. sulla base di quattro motivi. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare i seguenti fatti: a) la RSU era stata incaricata dal CRAL per la risoluzione dei gravi problemi gestionali e di bilancio del Circolo ed in tale contesto era stato affisso il comunicato (in cui si dava atto che uno dei delegati CRAL «si è intascato in modo indebito soldi mai versati nella cassa»); b) prima della conclusione del contratto erano stati affissi volantini che indicavano, in relazione all'offerta di Mi.Dia Services, «per informazioni rivolgersi al CRAL», sicché era illogico ritenere che Mi.Dia Services, dopo la preparazione dei volantini, avesse concluso il contratto con il Ce. a titolo personale (aggiungasi che erano state emesse due attestazioni di pagamento in favore di CRAL all'attenzione del «referente sig. Ce.»); c) nel comunicato era stato specificato che Mi.Dia aveva rassicurato il CRAL che avrebbe mantenuto il servizio per gli altri lavoratori che avessero voluto usufruire del servizio, ma che non avrebbe più intrattenuto relazioni con il delegato CRAL (ed infatti dopo l'affissione del comunicato il Ce. non aveva più ricevuto le provvigioni relative alle cialde ed inoltre era stato espulso dal Circolo); d) il Ce. aveva ricevuto denaro da Mi.Dia. in nome e per conto del CRAL. Aggiunge che tali fatti erano inconciliabili con le conclusioni cui era giunta la corte territoriale e che pertanto erano stati violati gli articoli 115 e 116 cod. proc. civ..
Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha accertato che vi erano due contratti, l'uno stipulato con il CRAL, l'altro concluso dal Ce. a titolo personale e ha inferito da tale circostanza, come si intende dal riconoscimento del diritto al risarcimento, la carenza del requisito della verità quanto all'informazione resa a mezzo del comunicato affisso secondo cui uno dei delegati del CRAL, da identificare con il Ce., si sarebbe indebitamente appropriato di somme. La circostanza del duplice rapporto contrattuale giustifica, secondo il giudice di merito, il carattere non indebito della percezione di somme relativamente al contratto stipulato dal Ce. in proprio.
A fronte dell'accertamento del duplice rapporto contrattuale, prive di decisività sono le circostanze di fatto indicate nel motivo in quanto tutte compatibili con la presenza di un accordo ulteriore rispetto a quello concluso con l'azienda e concernente il rapporto con il Ce. quale persona fisica. Le circostanze in discorso non escludono che, al di là delle vicende relative al contratto stipulato con l'azienda (per il quale, ad esempio, risultavano affissi i volantini sub b), comunque vigesse un secondo contratto, che il giudice di merito ha ricondotto all'offerta del 19 aprile 2010. La stessa circostanza indicata sub c) non esclude che, indipendentemente dal successivo evolversi degli eventi, l'offerta del 19 aprile 2010 abbia avuto come destinatario il Ce. in proprio.
Il difetto di decisività dei fatti, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito, comporta l'inammissibilità del vizio motivazionale denunciato.
Quanto poi alla violazione di norma di diritto pure denunciata nel motivo in esame, va rammentato che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (da ultimo Cass. n. 1229 del 2019). La censura non risulta formulata in tali termini.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 10 Cedu, 51 e 595 cod. pen, 2043 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, ritenendo che dovesse essere fornita la prova della verità non del contenuto dello scritto asseritamente diffamatorio ma della lettera di licenziamento, ha inopinatamente onerato gli odierni ricorrenti della prova della fondatezza delle violazioni contestate al Ce. in sede di licenziamento, anziché semplicemente dell'appropriazione del denaro spettante al CRAL di cui al comunicato affisso. Aggiungono che la conclusione della Corte d'appello, secondo cui la proposta del 25 marzo 2010 e quella del 19 aprile 2010 riguardavano contratti differenti, circostanza pacifica, non incide sull'accertamento della verità del contenuto del comunicato, nel quale, senza alcuna valutazione sull'origine del contratto, ci si limita ad evidenziare l'appropriazione di proventi destinati al CRAL da parte di un suo componente.

Il motivo è inammissibile. La censura si articola in una pluralità di doglianze, la prima delle quali lamenta che il giudice di merito avrebbe indebitamente onerato i ricorrenti della prova delle circostanze contenute nella lettera di licenziamento. La censura non coglie la ratio decidendi ed è pertanto priva di decisività. Il giudice di merito ha posto alla base del riconoscimento del diritto risarcitorio la carenza del requisito della verità con riferimento alla circostanza dell'appropriazione delle somme di denaro, reputando tale circostanza esclusa sulla base dell'accertamento della duplicità di rapporti contrattuali. Non integra invece la ratio decidendi il richiamo alla circostanza dell'utilizzo per esclusivo interesse individuale di permessi retribuiti per l'attività di interesse del CRAL, per il giudice di merito profilo prevalente nella lettera di licenziamento, emergendo dalla motivazione solo il rilievo che ove la questione avesse riguardato tale profilo, il requisito della verità avrebbe riguardato anche tale aspetto, e non solo la sottrazione di denaro, con onere della relativa prova a carico dei componenti della RSU. Trattasi di rilievo avente la portata di mero obiter dictum.

La seconda doglianza investe l'irrilevanza che avrebbe la riconducibilità delle proposte del 25 marzo 2010 e del 19 aprile 2010 a contratti differenti in relazione alla verità del contenuto del comunicato, nel quale viene evidenziata solo l'appropriazione di proventi destinati al CRAL da parte di un suo componente.

Anche tale censura non coglie la ratio deciderteli perché si intende dalla decisione impugnata che è stata proprio la differenza fra i due contratti, ed il loro riferimento a parti contrattuali differenti (l'uno all'azienda e l'altro al Ce.), ad escludere la verità della circostanza dell'appropriazione di somme di denaro. In ogni caso la ragione di censura attiene al giudizio di fatto e dunque ad un profilo non sindacabile nella presente sede di legittimità in quanto attribuito alla competenza del giudice di merito. E' una valutazione di merito quella relativa all'irrilevanza della duplicità di rapporti contrattuali ai fini dell'accertamento della verità della circostanza dell'appropriazione di proventi destinati al CRAL da parte di un suo componente.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost, 10 Cedu, 51 e 595 cod. pen, 2043 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è erroneo ritenere che la continenza debba essere intesa come non offensività delle espressioni utilizzate perché la portata del diritto di critica e di cronaca è proprio quella di scriminare una condotta che altrimenti, proprio a causa dell'offensività, risulterebbe illecita.

Il motivo è inammissibile. Anche tale censura non coglie la ratio decidendi ed è pertanto priva di decisività. Il giudice di merito non ha considerato l'effetto di offensività che invece l'esercizio del diritto di cronaca avrebbe dovuto escludere, ma ha valutato ricorrente l'utilizzo di espressioni il cui effetto denigratorio avrebbe superato le esigenze sottostanti al diritto di informazione e di critica. In tali limiti, peraltro, e cioè come carenza di forma "civile" dell'esposizione dei fatti (cfr. fra le tante Cass. n. 14882 del 2012), la valutazione è suscettibile di essere sussunta nel criterio di giudizio relativo alla continenza.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, anche accedendo alla tesi della prova carente, erano state disattese le istanze istruttorie con motivazione apparente (formula di stile) e che erano stati formulati i seguenti capitoli di prova testimoniale: il Ce. aveva negato l'esistenza di un accordo economico fra il medesimo e Mi.Dia; la comunicazione di data 19 aprile 2010 era stata effettuata al Ce. in quanto rappresentante del CRAL; il legale rappresentante della società aveva concluso il contratto sul presupposto, come per i precedenti accordi, che il Ce. agisse in nome e per conto del CRAL; il Ce. si era rifiutato di sottoscrivere per ricevuta due attestazioni di ricevute di pagamento a favore di CRAL ed indirizzate all'attenzione «del referente sig. Ce.»; appreso che Ce. non aveva effettuato i versamenti in favore del CRAL, Mi.Dia aveva deciso di non corrispondere più alcuna provvigione a costui.
Il motivo è inammissibile. La mancata identificazione della ratio decidendi attinge pure il motivo in esame nella parte in cui assume che, anche accedendo alla tesi della prova carente, erano state disattese istanze istruttorie che, per la parte ricorrente, avrebbero consentito di assolvere l'onere probatorio. Il giudice di merito non ha riconosciuto la soccombenza degli appellati per il mancato assolvimento dell'onere probatorio, il che presuppone che, rimasta ignota la circostanza decisiva per il giudizio, le conseguenze negative del mancato accertamento ricadono sulla parte onerata. La corte territoriale, al contrario, ha positivamente accertato che gli elementi acquisiti deponevano nel senso dell'esistenza di un rapporto contrattuale relativo ai distributori del tutto distinto da quello intercorso fra Mi.Dia Services ed il Ce. e soltanto «in ogni caso» (si legge a pag. 19 della motivazione), quale dunque ulteriore ratio decidendi, l'incertezza in ordine all'esistenza di una duplicità di rapporti contrattuali si riverbera negativamente sui componenti della RSU. Tale seconda ratio viene però in rilievo solo nel caso risulti infirmata la prima ratio decidendi, cosa che il ricorso, per quanto osservato a proposito dei precedenti motivi, non consente di conseguire.

Una volta che si assuma che la decisione risulta fondata, quale prima ed autosufficiente ratio decidendi, sul positivo accertamento del fatto principale (la mancata appropriazione di somme di denaro) e di quello secondario (l'esistenza della duplicità di rapporti contrattuali), e non sulle conseguenze della regola dell'onere probatorio per essere rimasto ignoto il fatto principale o quello secondario, viene in rilievo la competenza del giudice di merito circa l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Nel caso di specie il giudice di merito ha posto alla base del proprio convincimento i documenti in atti e ha considerato che «le prove orali dedotte da entrambe le parti sono in gran parte irrilevanti, non apportando comunque elementi di valutazione ulteriori e diversi da quelli acquisibili dall'esame dei documenti prodotti», a parte la ritenuta inammissibilità di capitoli di prova considerati come corrispondenti a valutazioni e non a fatti.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.