Quando viene comunicata l'esistenza di un procedimento penale spesso l'indagato, reagisce con la volontà di fare una "controdenuncia / controquerela" per il reato di calunnia.
1. Premesse: denuncia, querela, esposto
Il processo penale è un processo instaurato su istanza di parte (querela) per i reati meno gravi, o d'ufficio (anche su denuncia) per i reati più gravi.
Quanto all'esposto, tecnicamente si tratta di una richiesta fatta da un privato all'autorità di pubblica sicurezza (art. 1/2 TULPS) per "comporre privati dissidi": se però dai fatti si configura un reato procedibile d'ufficio, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve informare l'Autorità giudiziaria: un esposto, per i fini che qui interessano, può essere equiparata ad una denuncia.
L'iniziativa è sempre dell'accusa pubblica (Procuratore della Repubblica che appartiene all'ufficio del Pubblico Ministero, o "PM"); si tratta di un procedimento dello Stato contro l'indagato / imputato nel quale la vittima del reato (persona offesa) è semplice testimone o testimone interessato (se si è costituito parte civile per il risarcimento dei danni) .
Il processo penale non è dunque un processo nel quale si contrappongono interessi privati, ma nel quale si deve attuare l'interesse pubblico al perseguimento dei reati.
2. Controdenuncia?
In generale, e salvo casi specifici che vanno analizzati con il proprio avvocato di fiducia dopo aver esaminato con attenzione gli elementi contenuti negli atti dell'accusa, e a differenza di quel che viene consigliato dai "giureconsulti .. da bar" (che spesso non conoscono nemmeno la differenza fra calunnia e diffamazione), reagire immediatamente con una controdenuncia non è peraltro (quasi mai) opportuno, per ragioni sia di fatto che di diritto.
(a) ragioni pratiche: si crede a chi accusa e non a chi si difende
Nella pratica, l'autorità giudiziaria (quasi istintivamente) reagisce in difesa del denunciante / querelante, la cui parola è di per sé sufficiente per fondare una condanna anche in assenza di altre prove (così sfatando un altro mito da bar secondo il quale si tratta de "la mia parola contro la sua").
"Le dichiarazioni della persona offesa (..) possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato", anche senza altri riscontri, risultando purtroppo assolutamente superficiale, nella pratica quotidiana, la richiesta ?verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere (nel caso di costituzione di parte civile) più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Cass. Pen., SS.UU., sentenza n. 41461/2012, sez. III Penale, sentenza n. 4343/14; depositata il 30 gennaio). Tale impostazione stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, perchè "la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisce un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale" (ordinanze nn. 115/1992 e 82/2004).
Se quindi ciò che il querelante / denunciante, mette a verbale è "vero" (perché in quanto testimone nel processo ha l'obbligo di dire la verità), è evidente che l'autorità giudiziaria diffida della contrapposta versione di chi si deve difendere, tenuto conto che le dichiarazioni dell'indagato non hanno praticamente alcun valore probatorio (non avendo lo stesso l'obbligo di dire la verità e, conseguentemente, nel caso di dichiarazioni false o reticenti, non commette il reato di falsa testimonianza).
E' dunque assai probabile (per non dire: certo) che l'autorità giudiziaria chiede e disponga l'archiviazione della controdenuncia / controquerela, con ulteriore danno per la difesa dalla denuncia o querela originaria che ne uscirà logicamente e giuridicamente rafforzata.
(b) ragioni giuridiche: l'innocenza .. non basta
In punto di diritto poi, il reato di calunnia non sussiste in tutti i casi di sola assoluzione dell?imputato, ma solo se è provato che
- la denuncia / querela è infondata e
- il denunciante / querelante aveva la certezza dell?innocenza.
La calunnia sussiste ex art. 368 C.P., in base al quale chiunque con denuncia, querela o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Il reato di calunnia è quindi punito (solo) a titolo di dolo, richiedendosi oltre la volontà dell'incolpazione anche (e qui sta il problema) la consapevolezza che l'incolpato è innocente: requisito quest'ultimo non certo agilmente dimostrabile (attenendo alla sfera psicologica e quindi interna della persona); per le differenze fra calunnia e diffamazione, si veda il relativo approfondimento.
Ed infatti il dolo non è integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia, ma richiede, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole (Cass. Pen., Sez. VI, n.11882/2003).
La ragione per tale rigida posizione che nega la risarcibilità da accusa ingiusta si spiega alla luce di due fondamentali considerazioni:
- dato l'interesse dello Stato alla repressione dei reati, l'iniziativa del privato assolve alla funzione, socialmente utile, di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione di una norma penale;
- l'intervento dell'organo titolare dell'azione penale (Pubblico Ministero) determina l'interruzione del nesso di causalita? tra denuncia iniziale e danno eventualmente subito dal denunciato.
La Corte di Cassazione specifica che in sede penale si è deciso che neppure il dolo eventuale è rilevante, considerato che la formula normativa dell'articolo 368 c.p. (calunnia) - che ravvisa il delitto in chi incolpa "taluno che egli sa innocente" - risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen. Sez. VI, 10 luglio 2000 n. 9853; Cass. pen. n. 17992 del 2007; Cass. pen. n. 34881 del 2007, fra le altre).
Quanto all'aspetto risarcitorio, se richiesto in sede civile, la giusriprudenza rituiene che “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (Cass. civ. Sez. III Ord. 30.11.2018 n. 30988).
Tale deroga al principio generale che ravvisa la responsabilità aquiliana anche per sola colpa si giustifica in vista della funzione socialmente utile dell'iniziativa del privato di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione della legge penale, laddove l’ipotesi di una responsabilità per colpa di una denuncia infondata scoraggerebbe l'iniziativa del cittadino; una siffatta deroga, viceversa, non corrisponde all’interesse del sistema in presenza di interventi privati deliberatamente dannosi, che facciano ricorso ai pubblici poteri in modo strumentalmente distorto, incolpando di un reato taluno che si sappia innocente.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, statuito che, al fine della qualificazione della denuncia o dell’esposto in termini di calunnia, deve necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante (ex multis Cass. Sez. 3, Sent. n. 300 del 12.1.2012).
E’ cioè necessario - per ottenere il risaricmento del danno - che nella condotta del denunciante siano configurabili gli estremi del delitto di calunnia (Cass. Sez. 3 Sent. n. 11898 del 10.6.2016), posto che altrimenti la condotta costituirà estrinsecazione del diritto di ogni cittadino di rappresentare alla pubblica autorità fatti nei quali possano apparire integrate fattispecie di rilevanza penale, spettando comunque all’organo inquirente ogni valutazione in proposito, sicché, in difetto di consapevole volontà del denunciante di incolpare falsamente altra persona, le iniziative giudiziali intraprese, seppur foriere di pregiudizio per la persona indagata, risulteranno riconducibili alla sola condotta dell'autorità inquirente, con conseguente venir meno del necessario nesso di causalità tra la denuncia ed i pregiudizi eventualmente patiti dal denunciato (Cass. Sez. 1, Sent. n. 2041 del 27.9.1965).
Da ciò deriva che il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesto, per contro, per l’imputabilità del reato e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.
È, invero, nota l’incompatibilità del reato di calunnia sia con tutti i gradi della colpa sia con la forma meno intensa di dolo, qual è il dolo eventuale (Cass. pen. n. 3179 del 2012 e Cass. pen. n. 2750 del 2008), componendosi la struttura del dolo di calunnia dell’intenzione di incolpare e della certezza dell'innocenza dell'incolpato, entrambi elementi indefettibili.
Ne discende, pertanto, l’onere per chi chiede il risarcimento di dimostrare, oltre a tutti i presupposti dell’illecito addebitato al convenuto, altresì la consapevolezza della falsità ed infondatezza delle accuse e, dunque, la consapevolezza dell’innocenza del denunciante, nei termini particolarmente rigorosi richiesti per la configurabilità del reato di calunnia, atteso che il mero errore o anche il semplice dubbio sulla colpevolezza di quest'ultimo esclude la presenza dell'elemento soggettivo (Cass. pen. n. 8976 del 2009 e Cass. pen. n. 27846 del 2009).
3. Risarcimento dei danni dopo l'assoluzione?
A chi è stato assolto non spetta quindi alcun risarcmento;per quanto riguarda le spese legali, si segnala che da gennaio 2022 è stato previsto un indennizzo per le spese (e non un risarcimento) per chi sia stato assolto; a determinate condizioni, viene indennizzata anche l'ingiusta detenzione per la carcerazione subita.
Non si dubitas dell'esistenza del danno da accusa ingiusta: è al contrario assodato che una delle conseguenze di un'accusa ingiusta è senz'altro una profonda sofferenza interiore, un ingiusto patimento causato dall'illecito altrui, ossia il danno morale, riconosciuto da una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ. Sez. Un. 21 Febbraio 2002 n. 2515) .
Si pensi però anche alla lesione all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza, lesioni queste tutte riassunte sotto la voce del danno esistenziale, voce di danno assai discussa almeno quale voce autonoma ma certamente parte del danno non patrimoniale nel suo concetto unitario (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 6572/06 del 24 Marzo 2006): insomma "può" ritenersi notorio che un'iniziativa processuale ingiustificata comporti un danno esistenziale alla persona che ne sia vittima (Trib. Bologna, sentenza 27.1.05).
Chiarisce la Cassazione (sez. III civile - sentenza 12 gennaio 2012, n.26): il mero fatto di avere sollecitato l'iniziativa del pubblico ministero denunziandogli gravi irregolarità rivelatesi poi insussistenti non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità per danni, ove non ricorrano gli estremi dell'addebito calunnioso, estremi che presuppongono il dolo, non essendo sufficiente la colpa (Cass. civ. Sez. 1, 18 dicembre 1964 n. 2899; cfr. supra).
Ancora:
- più volte si è specificato che il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si renda colpevole di calunnia (Cass. civ. 7 aprile 1978 n. 12237), dovendosi ritenere irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza, irriflessione, avventatezza, confusione o comunque da errore, cosi come la denuncia soltanto imprudente (Cass. civ. 8 marzo 1972 n. 4375), essendo richiesto per l'imputabilità del reato di calunnia il dolo: dolo che deve essere necessariamente dimostrato (Cass. civ. Sez. 3, 31 gennaio 1967 n. 163).
- in sede penale si è deciso che neppure il dolo eventuale è rilevante, considerato che la formula normativa - che ravvisa il delitto in chi incolpa 'taluno che egli sa innocente' - risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen. Sez. VI, 10 luglio 2000 n. 9853; Cass. pen. n. 17992 del 2007; Cass. pen. n. 34881 del 2007, fra le altre).
- va soggiunto che anche la diretta presentazione della denuncia avente ad oggetto un reato perseguibile di ufficio non determina di per sé la responsabilità penale o civile del denunciante, poiché la perseguibilita di ufficio interrompe il nesso causale fra la denuncia medesima e l'apertura del procedimento penale, che segue ad iniziativa autonoma dell'ufficio; salvo che nella denuncia ricorrano gli estremi della calunnia : cioè della consapevole attribuzione all'accusato di fatti e comportamenti illeciti che il denunciate sa con certezza non essere veri (Cass. civ. Sez. 3, 20 ottobre 2003 n. 15646; 25 maggio 2004 n. 10033; 26 gennaio 2010 n. 1542).
Si configura quindi, una deroga al principio generale della sufficienza della sola colpa ai fini della responsabilità aquiliana: e ciò in quanto la minaccia di una responsabilità fondata sulla colpa, avrebbe l'effetto -sostiene la Suprema Corte- di scoraggiare le denunce, privando l'istituto stesso di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazioni giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza o meno della notitia criminis (Cass. Civ., n.15646/2003).
"Quanto detto trova conferma nella previsione dell?art. 541 c.p.p., 2° comma, dal quale emerge con chiarezza che il semplice denunciante, in quanto tale, non può mai essere condannato ai danni in favore dell'imputato assolto, anche se versi in colpa grave" (Cass. Civ., 20.10.2003, n.15646, Danno e Resp., 2004, 678; cfr anchela sentenza della Cassazione civile 6554/14 e quella n. 5597/15).
Peraltro, in caso di reati procedibili su istanza di parte (querela), la procedura penale prevede che in caso di assoluzione dell'accusato il querelante possa essere condannato al risarcimento del danno (oltre che alle spese legali, cfr. art. 542 c.p.p.).
La norma trova però rarissima applicazione nella pratica.
4. Conclusioni
Il sistema, come sommariamente esposto, sconsiglia di procedere automaticamente con una controdenuncia percepita come ingiusta e nega la risarcibilità dei danni da un accusa ingiusta al di fuori della sussistenza del reato di calunnia: il risarcimento dei danni derivanti da una denuncia infondata ha come necessario presupposto la configurabilità del reato di calunnia, reato difficilmente dimostrabile.
La difesa penale non si risolve con un trucco da prestigiatore, e l'assistenza professionale non può essere superata da nessun consiglio da bar.
La difesa, senza ovviamente tralasciare la valutazione critica delle affermazioni dell'accusatore, deve basarsi su elementi probatori documentali o testimoniali, che però devono essere certi, e quindi prudenzialmente andranno acquisiti anche con indagini difensive, meglio se durante le primissime fasi del procedimento penale.
Non basta essere innocenti, bisogna poterlo dimostrare (.. con buona pace della presunzione di innocenza).