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Traduzione atti MAE solo su specifica e motivata richiesta (Cass. 34486/24)

12 settembre 2024, Cassazione penale

La traduzione in lingua conosciuta dal ricercato alloglotta in procedimento MAE,  va formulata specifica eccezione dalla difesa: costituisce, invero, jus receptum in tema di mandato di arresto europeo, che l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 qod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti suindicati solo se ne faccia espressa e motivata richiesta.

In tema di mandato d’arresto europeo, il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell’ambito del procedimento di consegna allo Stato di emissione di persona alloglotta, deve essere tradotto, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in lingua nota alla predetta, in quanto incidente sulla sua libertà personale.

Corte di Cassazione 

Sez. VI penale Num. 34486 Anno 2024
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
Data Udienza: 11/09/2024 - deposito 12 settembre 2024 
 

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. KV nato in Ucraina il **/1990
2. AAF, nato in Arabia Saudita il **/1996
avverso la sentenza del 22/08/2024 della Corte di appello di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta
Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. VM, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.  Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha disposto la consegna di VK e AFA alla Autorità Giudiziaria della Francia, a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 6 agosto 2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Giudiziario di Parigi per i reati di riciclaggio aggravato, concorso in banda organizzata a un'operazione di investimento, dissimulazione o conversione dei proventi di un reato (art. 324 cod. pen.), partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata allia preparazione di un reato punibile con la pena di dieci anni di reclusione (art. 450 cod. pen.), furto in banda organizzata, attacco a un sistema di elaborazione a1;1tomatizzata di dati commesso in banda organizzata (art. 311 cod. pen.).

2.  Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei consegnandi che con unico atto ha dedotto i seguenti motivi.

2.1.  Con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), d) ed e) legge n. 69/2005 in relazione alla dedotta omessa ed erronea identificazione dei consegnandi tratti in arresto. La difesa aveva dedotto che nel mandato di arresto europeo tradotto risultano formalment da allegare le foto dei prevenuti, senza che a tale indicazione sia seguita la allegazione delle foto. Sicché, non essendo stato indicato alcun segno particolare per entrambi, non è dato sapere se effettivamente i soggetti tratti in arresto siano le persone oggetto di indagine. Peraltro, l'A di cui si chiede l'arresto è nato a Gedda, Arabia Saudita, mentre quello arrestato è nato a Neully Sur Sienne, Francia.

 La sentenza ha rigettato la deduzione ritenendo sufficiente che l'Autorità emittente faccia desumere l'assenza di dubbio in ordine agli elementi utili all'identificazione della persona reclamata, con argomento da un lato ultroneo rispetto alla deduzione difensiva, dall'altro, senza tener conto che l'assenza di dubbio non emerge dal contenuto degli atti, non risultando esser stata esperita alcuna verifica al riguardo. In particolare, il riferimento alla identificazione mediante passaporto risulterebbe certo se, ad esempio, l'Autorità emittente ne avesse inviato una copia o confrontando le foto e i dati segnaletici inviati dalla Francia: in assenza di qualsivoglia verifica, permane l'incertezza assoluta circa l'identità degli arrestati rispetto a quella dei ricercati, potendosi trattare di un caso in cui i nomi e le date di nascita possono dare corso a casi di omonimia.

Quanto poi ad A alla deduzione secondo la quale egli risultava nato in   Francia - e non in Arabia Saudita, secondo il mandato di arrestp -, la Corte ha rilevato in modo inconferente che il consegnando ha dichiarato di risiedere momentaneamente in Francia.

2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per omessa notifica della segnalazione ali S.I.S. o di atto equipollente al mandato di arresto europeo ai consegnandi. Alla dedotta conseguente violazione dei diritti fondamentali di essere informati e potersi difendere, la Corte di 'dppello non ha risposto.

Inoltre, la certezza che i consegnandi conoscessero perfettamente il francese è del tutto infondata. A tal riguardo nelle annotazioni del S.I.S., riquadro M083, prima pagina, è indicata come sconosciuta la lingua che il ricercato capisce, né l'Autorità francese ha mai asserito che gli stessi comprendessero o parlassero il francese. Neanche giustificano tale conclusione la asserzione della residenza a Parigi del k, visti i suoi contatti con Stati extra UE, o che Aabbia frequentato una scuola in Francia, essendo presenti a Parigi numerose scuole internazionali. Tanto era incerto che i consegnandi parlassero la lingua francese che è stato scelto un interprete inglese, ma nessun atto è stato mai tradotto in inglese, salvo la sentenza.

2.3.  Con il terzo motivo violazione dell'art. 1, comma 2, I. n. 69/2005 per omessa indicazione della finalità del mandato di arresto europeo di esercizio dell'azione penale e contrarietà a diritti fondamentali dell'individuo e alla decisione quadro 2002/584/GAI.

Alla deduzione difensiva della mancata indicazione della finalità perseguita dal mandato emesso, la Corte ha risposto facendo riferimento ad una dicitura prestampata priva delle indicazioni di completamento rispetto alla diversa tipologia di mandato.

 Inoltre, secondo la dizione utilizzata nella annotazione al S.1.$. si evince che il titolo cautelare è finalizzato ad un interrogatorio confessorio, in contrasto alle carte internazionali e al nostro diritto interno. E l'assunto della Corte, secondo il quale anche l'attività di sentire gli arrestati è propedeutica all'ulteriore sviluppo delle investigazioni finalizzate all'esercizio dell'azione penale, non tiiene conto delle contrarie indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità indicata dalla difesa. Peraltro, la difesa aveva prodotto l'avviso di interrogatorio espletato nell'ambito dell'ordine di investigazione europeo proveniente dalla Procura della Repubblica di Salerno, così da rendere apparenti le finalità perseguite dal titolo cautelare, essendosi già svolto l'incombente dell'interrogatorio.

2.4.  Con il quarto motivo violazione dell'art. 6, comma 1, lett. '?) I. n. 69/2005 in relazione alla mancanza di puntuale descrizione dei reati e del grado di partecipazione degli stessi.

Alla pertinente deduzione difensiva la Corte distrettuale motiva - peraltro solo rispetto alla posizione dell'A - asserendo che la contestabone difensiva apparirebbe "fuori fuoco", giacché non è consentito valutare la sussistenza dei gravi indizi, laddove - invece - si trattava delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato.

2.5.  Con il quinto motivo violazione ed erronea applicazione dell'art. 18-bis I. n. 69/2005 in quanto l'assunto della commissione dei reati o di parte di essi in territorio francese era smentito dalla memoria difensiva secondo la quale in nessun punto si indica quali operazioni siano state riscontrate, come poste in essere il 13 giugno da Parigi: le scarne investigazioni darebbero solo conto della presenza dei quattro soggetti e, per altro verso, risulta la contraddittoria collocazione del telefono di A contemporaneamente in Arabia Saudita e a Parigi.

2.6.  Con il sesto motivo violazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 69/2005 e dell'art. 6, par. 1, decisione quadro 2002/584/GAI per essere stato emesso il mandato di arresto dalla Procura della Repubblica di Parigi, non qualificabile quale autorità giudiziaria. Nella specie mentre il titolo cautelare risulta emesso dal Giudice istruttore Boyton, il mandato di arresto europeo non risulta preliminarmente, né successivamente.convalidato da alcun giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.  I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere respinti.

2.   Il primo motivo è manifestamente infondato essendo stati correttamente identificati i ricorrenti nei soggetti destinatari del mandato di arresto europeo sulla base dei rispettivi passaporti in corso di validità rilasciati dalle competenti autorità nazionali. E' stata poi data corretta risposta al rilievo difensivo volto a far leva sul preteso luogo di nascita francese del A: questo non risultava dal suo passaporto, peraltro corrispondente a quello trovato in suo possessp - come risulta dalla stessa comunicazione della Ambasciata dell'Arabia Saudita sul padre del  ricorrente -, dandosi ragione della indicazione del luogo di nascita francese ,_,,,lf(, contenuta                    nell'invito      a rendere interrogatorio emesso         dalla    Procura    della  Repubblica di Salerno in quanto conseguente alla trasmissione di atti da parte della stessa Corte a  quel Pubblico Ministero, nei quali vi era la difhiarazione del consegnando di essere residente in Francia.

3.  Il secondo motivo è generico in relazione alla omessa notifi<1=a delle accuse, ritualmente rese note ai ricorrenti nella sede propria della udienza convalida alla presenza di un interprete di lingua inglese, presente anche in quell sulla decisione sulla richiesta di consegna.

 Deve rilevarsi, a riguardo dello svolgimento della traduzione ini lingua inglese, che nessuna specifica eccezione è stata formulata dalla difesa, ,che nelle note difensive del 21-22 agosto 2024 (v. fol 310 e ss. in atti) si è limitata a far leva sulla mancata notifica della annotazione del Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) ai consegnandi, non risultando dal verbale di udienza di convalida del 8 agosto (v. fol. 69 e ss. in atti) né da quello del 22 agosto sulla decisione di cqnsegna (v. fol. 312 e ss.) alcuna eccezione sulla traduzione svolta dall'interprete di lingua inglese. Costituisce, invero, jus receptum in tema di mandato di arresto europeo, che l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 qod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti suindicati solo se ne faccia espressa e motivata richiesta (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, Ivancescu, Rv. 261639), espressa e motivata richiesta che, per quanto sopra detto, non risulta essere stata formulata.

Del resto, il motivo è generico ed in fatto rispetto all'incensurabile affermata conoscenza da parte dei ricorrenti della lingua francese sul rilievo - quanto al K - della sua dimora settennale a Parigi e - quanto al A - del conseguimento da parte sua di diploma universitario nella capitale francese. Del pari generica - stante la rilevata mancata deduzione a riguardo - è la censura riferita alla conoscenza della lingua inglese da parte degli stessi consegnandi, rispetto al rilievo della sentenza secondo il quale i ricorrenti hanno dimostrato di conoscerla al momento in cui è stato loro spiegato, nell'udienza di convalida, il contenuto delle accuse elevate nei loro confronti -  dopo aver preso atto  dell'emissione a loro carico del mandato di arresto e della procedura di esecuzione a riguardo - non intendendo aJl rilasciare dichiarazioni.

4.  Il terzo motivo è infondato.                                                                                 

Invero, il mandato di arresto europeo è stato legittimamente emesso sulla base del mandato di arresto interno emesso in data 1 agosto 2024 dal Giudice Istruttore del Tribunale Giudiziario di Parigi per il perseguimento da parte della A.G. francese dei reati addebitati ai consegnandi.

Come è noto, un'autorità giudiziaria può emettere un MAE per  due  fini (articolo 1, paragrafo 1 della decisione quadro sul MAE): a) esercizio di un'azione penale; o b) esecuzione di una pena o una misura di sicurezza: privative della libertà. Se il MAE è emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale,  prima della sua emissione deve essere stato emesso dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato  membro  emittente  un  mandato  di  arresto  nazionale  o i qualsiasi  altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza (articolo  , paragrafo 1,lettera c), della decisione quadro sul MAE). La Corte di giustizia ha confermato nella sentenza pronunciata nella causa C-241/15 Bob Dogi che il mandato di arresto nazionale o l'analoga decisione giudiziaria sono provvedimenti distinti dal MAE. L'espressione "decisione giudiziaria" (che è distinta dal MAE) ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sul MAE, è stata ulteriormente chiarita dalla Corte di giustizia nella sentenza pnj>nunciata nella causa C-453/16 PPU Òzçelik (41), in cui concludeva che la convalida da parte del pubblico ministero di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso da un servizio di polizia e su cui si fonda il MAE costituisce una "decisione giudiziaria". Nella sentenza pronunciata nella causa C-414/20 MM, la Corte di giustizia ha ulteriormente specificato il significato da attribuire µIla nozione di "mandato di arresto [nazionale] o di qualsiasi altra decisione giudi:tiaria esecutiva che abbia la stessa forza": "[Un] atto nazionale che serve da fondamento per un mandato d'arresto europeo, quand'anche non sia designato con la k:lenominazione di "mandato d'arresto nazionale" dalla legislazione dello Stato mennbro emittente, deve produrre effetti giuridici equivalenti, vale a dire quelli di un ordine di ricerca e di arresto della persona sottoposta a procedimento penale'. Tale nozione comprende quindi non già tutti gli atti che determinano l'avvio di urn procedimento penale nei confronti di una persona, bensì soltanto quelli che scpno destinati a consentire, con una misura coercitiva giudiziaria, l'arresto di tale:persona ai fini della sua presentazione dinanzi a un giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale".

5.  Il quarto motivo è genericamente proposto rispetto alla descrizione delle condotte addebitate ai ricorrenti, oltre che prospettato per ragioni on consentite.

5.1.   Invero, la sentenza ha dato conto delle informazioni contenute dal mandato di arresto riguardanti le condotte tenute dai consegnandi. Il K, residente a Parigi, era stato assunto dalla società britannica H*, con sede nelle isole Cayman, per sviluppare una infrastruttura legata agli scambi e alle transazioni in criptovaluta, e aveva impiantato un malware attraverso il quale, con operazioni dal 22 maggio al 13 giugno 2024, aveva sottratto di] un miliardo di criptovaluta Holograf avente valore di 14,42 milioni di dollari americani, facendo confluire le somme in portafogli digitali riconducibili allo stesso K e anche su un conto appartenente ad A su cui erano state iinviate, sempre il 13 giugno, somme per oltre un milione e 200mila dollari. SeconQo le analisi dei telefoni i due, con KK e GEL, il 13 giugno - giorno del furto - si trovavano nel domicilio parigino del K, risultando irtercettati il 20 giugno in altre località francesi ed erano volati in elicottero in Sardegna. Era stato, inoltre, accertato che nel maggio 2020 K aveva creato la società ** - che aveva lo scopo di rendere sicuro il mercato delle NFT con degli sf7iart contacts  e aveva cessato la propria attività il 26 dicembre 2023 - nella qual A era incaricato delle operazioni e le due donne della comunicazione pubblicitaria.

5.2.   Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata si è conformata al condiviso                            orientamento                           di            legittimità               espresso             da Sez. 6, n. 42602 del 17/10/2023, Chernenkaia, Rv. 285356, secondo il quale «le indicazioni che il mandato d'arresto deve contenere (secondo la previsione dell'art. 8 della decisione quadro del Consiglio U.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ripresa pressoché tal quale nel diritto interno dall'art. 6, legge n. 69 del 2005), tra le quali - per quanto d'interesse nello specifico - vi sono le "circostanze della commissione del reato" ed il "grado di partecipazione del ricercato", sono volte a fornire le informazioni formali minime, necessarie per consentite alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d'arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (in questi esatti termini, CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59). Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il grado di partecipazione del ricercato, dev'essere soltanto tale da permettere, allo Stato richiesto della consegna, di eseguire i controlli demandatigli dalla legge (vds. artt. 1, comma 3, 2, 7, 18 e 18-bis, legge n. 69 del 2005). Tra questi, però, a sèguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, è venuto meno quello si..illa sussistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (secondo il noto principio elaborato nella vigenza della precedente disciplina da Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007,Ramoci,Rv. 235348): tanto si rileva senza incertezze dall'abrogazione dell'art. 6, comma 4, della stessa legge n. 69, che imponeva all'autorità emittente il mandato di allegare una relaziope sui fatti con l'indicazione delle fonti di prova; ma, ancor più, dall'eliminazione dal testo del successivo art. 17, sempre per mano della novella del 2021, deil riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" quale presupposto per l'esecuzione di un mandato d'arresto processuale, con la conseguenza che, secondo le legge oggi in vigore, la mancata indicazione di essi nel mandato non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna (così, tra altre, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118)».

6.  Il quinto motivo è infondato rispetto al corretto rilievo operato dalla sentenza sulla natura transnazionale dei reati commessi ai danni della società delle isole Cayman e alla corretta individuazione della realizzazione di luna parte delle condotte in territorio francese, segnatamente con riferimento a11J operazioni del 13 giugno - in cui furono riversate somme sottratte per un milibne e 200mila dollari sul conto del A - svolte nella base opera iva costituita dall'appartamento parigino del K..

7.  Il sesto motivo è manifestamente infondato, trattandosi di mandato di arresto europeo emesso dal Procuratore della Repubblica di Parigii sulla base del mandato di arresto interno del Giudice Istruttore del Tribunale Giudiziario di Parigi in data 1 agosto 2024, essendosi così verificato il richiesto sindacato giurisdizionale alla base del mandato emesso, secondo il costantè orientamento per il quale in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "autorità giudiziaria em' ittente" comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all'emissione del mandato (Sez.6,      n.       15922        del       21/05/2020,       Lucaci, Sez. 6, n. 3175 del 25/01/2022, N., Rv. 282747).

8.  Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

9.  Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. 22 aprile 2005, n. 69.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.

 

Così deciso il 11/09/2024.